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Salve a tutti, da qualche mese condivido lo studio con un collega. Le utenze e le licenze software sono intestate a me; ora devo riaddebitare al collega la sua quota parte. Secondo la circolare 58/e del 2001, risposta 2.3, dovrei assogettare le spese ad IVA ma non a ritenuta in quanto trattasi di diminuzione di costo e non di compenso. Vi è mai capitato qualche caso? Devo applicare il 4% a titolo di rivalsa?
Un saluto |
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Citazione:
Poi nelle scritture contabili del professionista, l'importo fatturato va rilevato in diminuzione del corrispondente costo (come da te affermato). Una conseguenza non ancora molto approfondita riguarda invece il riaddebito di spese che il primo professionista ha pagato senza corrispondere l'iva (affitto dello studio da proprietario privato, spese condominiali, ecc.). In questo caso, il riaddebito ad altro professionista va assoggettato ad iva ? Alcuni sostengono di sì, altri sostengono di no. Chi avrà ragione ? Mancano purtroppo prese di posizione ufficiali. Ciao |
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Citazione:
Sul sito della Cassa Previcenziale dei Dottori Commercialisti c'è scritto che il contributo integrativo va applicato anche alle parcelle emesse a puro titolo di addebito spese. |
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Citazione:
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Salve,
l'argomento oggetto del quesito ha ricevuto risposta con la circolare n. 58/E del 18/06/2001 par. 2.3. Il Ministero in sede di question time, così rispose: Ripartizione delle spese comuni tra professionisti D. Quando piu' professionisti, senza vincoli associativi, dividono lo stesso studio, si pone il problema della ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, telefono ecc.). Generalmente accade che uno di essi e' intestatario delle forniture dei servizi comuni e lo stesso provvede a ripartire le spese pro quota tra gli altri professionisti. Qual e' il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette di tali rimborsi spese? Tale rimborso va assoggettato all'Iva e considerato un provento diverso ai fini IRPEF, come sostiene la dottrina prevalente, ovvero non sconta ne' l'Iva ne' l'IRPEF, in quanto non rappresenta ne' una cessione di beni ne' una prestazione di servizi e quindi e' da dedurre dalle spese generali del professionista intestatario delle forniture (diminuzione di costi), come sostenuto dalla Libera associazione dottori commercialisti (Ladc) con la norma di comportamento n. 93? R. Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da piu' professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza. Dal testo della risposta si legge chiaramente che il Ministero non considera il riaddebito di spese comuni, compenso professionale quanto piuttosto rettifica al costo dell'utenza utilizzata in comune. Se così è fermo restando l'assoggettamento ad IVA in relazione alle spese riaddebitate, non essendo le stesse "compenso professionale " non dovrebbero essere assoggettate nè a ritenuta fiscale d'acconto nè a contributo integrativo. Saluti a tutti e buon lavoro Ultima modifica di Enrico Larocca : 26-06-2007 alle ore 23.33.36. |
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Citazione:
Ma la circolare 58/E non ha ancora chiarito questo problema: ""...Una conseguenza non ancora molto approfondita riguarda invece il riaddebito di spese che il primo professionista ha pagato senza corrispondere l'iva (affitto dello studio da proprietario privato, spese condominiali, ecc.). In questo caso, il riaddebito ad altro professionista va assoggettato ad iva ?..."" Mi piacerebbe ascoltare la tua opinione in merito. Ciao |
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Buongiorno,
in effetti la tua osservazione è giusta e nella circolare ministeriale non è trattato il caso del riaddebito di spese non Ivate. La soluzione allora qual è ? Personalmente ritengo che una volta accertato che il riaddebito non è qualificabile "compenso" ma semplicemente "riduzione di costo" l'assoggettamento ad I.V.A. non dovrebbe esserci in relazione a spese che "a monte" non sono state assoggettate ad IVA. Mancherebbe la necessità di sterilizzare quella quota di credito I.V.A. che mi hanno addebitato e che io ho rigirato sul collega con il quale condivido le spese comuni. In altri termini, il riaddebito con IVA funziona nella contabilità dell'intestatario dell'utenza utilizzata in comune più o meno come una "nota di accredito" con la quale si correggono i valori iniziali di addebito dell'utenza riconducendoli al valore effettivo della spesa. Se così è, se la spesa mi giunge ivata, il riaddebito viene anch'esso ivato, se la spesa mi giunge fuori campo iva anche il riaddebito viene fatto fuori campo iva. D'altronde non si dovrebbe poter parlare di prestazioni di servizi in relazione al riaddebito di una quota del canone di locazione, perchè quest'attività potrebbe essere estranea all'attività principale, ossia quella professionale. In conclusione, il comportamento che ritengo più corretto è il seguente: se la spesa comune mi è giunta con I.V.A. il riaddebito della quota parte all'altro professionista coabitante dovrà essere ivato, se la spesa mi è giunta fuori campo iva, il riaddebito resta neutrale rispetto al tributo. Saluti e buon lavoro |
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Citazione:
Grazie e buon lavoro anche a te |
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[quote=Speedy;8027]Le tue conclusioni mi confortano, in quanto conformi al mio comportamento seguito fino ad oggi su tale questione.
Grazie e buon lavoro anche a te[/QUOTE Concordo con il vostro pensiero per quanto riguarda il riaddebito delle spese con iva (se a monte ho pagato l'imposta) e senza ritenuta d'acconto (diminuzione di costo e non compenso professionale). Nutro, invece, ancora qualche dubbio sulla rivalsa del 4%. A rigor di logica, non essendo compenso professionale, non dovrebbe essere assogettato a contributo previdenziale; però i nostri grandi capi della cassa previdenziale hanno appositamente specificato che il contributo integrativo deve essere applicato anche sul riaddebito di spese. |
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[quote=marco.M;8043]
Citazione:
forse una risposta anche alla questione del parere espresso dalla CNPADC c'è. Dribblando per il momento la questione che la Cassa ha tutto l'interesse a far si che vi sia obbligo di contribuzione, in dispregio al contenuto reale del provento conseguito - riduzione del costo sostenuto per l'utenza comune - bisogna chiedersi se è sostenibile la tesi dell'imponibilità con altre argomentazioni. In teoria le argomentazioni ci sono e sono fondate sul contenuto finale dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973, laddove si considerano comunque compensi i proventi relativi a prestazioni di fare, non fare o permettere. Ma l'avvio di un ragionamento simile deve postulare che fiscalmente il provento da riaddebito sia considerato compenso, perchè se così non è - e il M.F. dice che non è compenso - tutta la specificazione fatta nell'art. 25 del 600, è assoltamente irrilevante. Aggiungo che nello svolgimento dell'attività professionale può capitale di addebitare ai clienti anche quote di spese comuni dello studio: fitto locali ad uso archivio, consumi di cancelleria, ecc. che certamente non si qualificano come onorari, ma che tuttavia manengono quel carattere di provento accessorio al compenso. In comune con la questione del quesito hanno solo il meccanismo di recupero -il riaddebito - ma diversa appare la motivazione. Certo i caratteri distintivi sembrano alquanto imprecisi, ma dalla nostra parte abbiamo l'interpretazione ministeriale che dice che quelli non sono compensi (n.d.a. nè proventi ad essi assimilabili). Per cui l'assoggettamento a contributo integrativo non appare del tutto convicente. Saluti |