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La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che l'Agenzia delle Entrate ha disposto - in autotutela - lo sgravio della cartella di pagamento impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione d elle spese di giudizio.
L'Agenzia, tuttavia, doveva essere condannata alle spese di giudizio (art. 46, comma 3, d. lgs. 546/1992 a seguito della sent. Cost. n. 274/2005). La sentenza della CTP, quindi, è impugnabile quanto meno in questa parte, dal momento che nelle motivazioni non è specificata la "giusta motivazione" per la compensazioen delle spese (art. 92 c.p.c.). In questo caso è necessario ricorrere in Commissione Regionale o esistono procedure per la riforma in I grado? In ogni caso, quali sono i termini? Grazie Gianluca |
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A mio parere, l'efficacia della sentenza della corte costituzionale non arriva al punto da prevedere PER FORZA la condanna alle spese.
La corte costituzionale ha solo dichiarato illegittima la compensazione ex lege delle spese processuali, ma ciò non significa che la Commissione deve necessariamente disporre l'accollo delle spese al Fisco. Sul sito c'è un articolo che commentò l'uscita di questa sentenza http://www.commercialistatelematico....l?articolo=965 saluti Citazione:
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Verissimo! Però, qualora il giudice decida per la compensazione delle spese di giudizio, la sentenza deve indicare esplicitamente nella motivazione la sussistenza di "soccombenza reciproca" o di "altri giusti motivi" (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Nel mio caso, non vi è traccia dei giusti motivi, per questo intendo chiedere la riforma della sentenza. Ad ogni modo, mi sembra che la soluzione migliore sia il ricorso in CTR. Tu che ne pensi? Grazie comunque Gianluca |
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Tutte le sentenze che ho avuto modo di leggere recavano scritto "spese compensate". Posso impugnarle tutte ??
Anche io credo che l'unica sia il ricorso in CTR, ma se poi perdi, ci rimetti le spese che non volevi compensate più quelle per il ricorso in CTR ... non so fino a che punto ne vale la pena, sopratutto in considerazione dell'importo delle spese. Citazione:
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In effetti TUTTE le sentenze che non motivano esplicitamente la compensazione delle spese potrebbero essere impugnate per violazione della procedura civile (fondamento del processo tributario).
Parlando con un giudice di CTP, infatti, ho appreso che alcune sezioni (le più attente!), adesso formulano la sentenza con la frase "ricorrono giuste motivazioni per compensare le spese", dal momento che l'omissione delle "giuste motivazioni" presterebbe il fianco ad eventuali impugnazioni. Ad ogni modo, farò un'analisi costi-benefici per valutare la convenienza del ricorso in appello. Grazie e alla prossima |
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