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Sull'annoso problema della deducibilità dell'indennità di clientela erogata agli agenti, sia la Cassazione che la giurispurdenza hanno ampiamente discusso, dicendo tutto e il contrario di tutto..
Con la sentenza n. 10221 del 27/6/2003 la Cassazione, sembrava ormai consolidare la sua opinione nel senso di una possibile deducibilità fiscale del costo, tenendo conto delle ragionevoli probabilità della sua erogazione. Tale pronunciamento, sembrava aver messo la parola fine al dibattito tant'è che molte aziende hanno iniziato a dedurre il costo nell'anno di stanziamento al fondo. Con la sentenza n. 1910 del 30 gennaio 2007 (vedere rivista Fisco oggi dell'agenzia delle entrate del 20/02/2007), la Cassazione ha cambiato nuovamente idea sentenziando che l'indennità di clientela, pur se prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia, fiscalmente non abbia quei caratteri di certezza che ne possano permettere la deducibilità, secondo le regole dell'articolo 70 del tuir. Dopo tutti gli sconvolgimenti della finanziaria, ci mancava solo questa?? |
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Citazione:
Il mio ragionamento, forse non condivisibile, è sempre stato il seguente: = ho equiparato la ISC al mancato preavviso dei dipendenti = le aziende non usano accantonare annualmente un importo per la eventuale indennità di mancato preavviso al dipendente, data la sua incertezza di corresponsione = le aziende dedurranno dal proprio reddito l'indennità di mancato preavviso solo nell'anno in cui la dovessero eventualmente erogare al dipendente = l'eventuale accantonamento annuale per costi futuri eventuali, come quelli sopra descritti, ha sicuro fondamento per la chiarezza del bilancio e per i principi di prudenza, ma rimane secondo me costo non deducibile ai fini fiscali. Ciao Ultima modifica di Speedy : 21-02-2007 alle ore 15.48.06. |