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Buon giorno a tutti,
il mio quesito verte sulla tassazione del pagamento dei danni per l'inadempimento contrattuale nel campo immobiliare, sia che questo avvenga per il pagamento del doppio della caparra confirmatoria sia per il pagamento di una cifra stabilita tra le parti. vorrei conoscere le diverse tipologie di tassazione e SE SONO TASSATE. ci sono sentenze che inquadrano il doppio della caparra confirmatoria come somma da non tassare e se me lo confermerete il mio dubbio è se per similitudine non è tassabile neanche la somma incamerata a titolo di risarcimento danni per inadempimenti contrattuali. la somma non è giustificata, ma viene concordata per non aprire un contenzioso tra le parti. ES. 1) pluto ..... 2) pluto s.r.l. stipula un compromesso di acquisto con Paperino s.r.l. senza versare nessuna caparra, paperino s.r.l. dopo qualche tempo inizia a fare storie a Pluto, gli avvocati iniziano a scriversi, alla fine pluto e paperino stipulano un accordo transatiche che prevede il pagamento di una somma da paperino a pluto..... Questa somma è tassata??? se avesse versato la caparra confirmatoria sarebbe stato tassato il doppio??? spero di non essere stato troppo logorroico ed abbastanza chiaro... ringrazio chiunque dovesse rispondere... |
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Nessuno ti aiuta se non hai la pazienza di attendere.
Non sono passate nemmeno 24 ora da quando hai messo il post ..... ![]() |
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io non ho capito se per tassazione intendi il regime IVA e di Imposta di registro su queste somme, oppure ai fini del reddito.
Ai fini del reddito non vedo motivi per i quali non debba essere tassato. Ai fini IVA se l'importo è incassata a titolo di risarcimento danni o caparra confirmatoria non dovrebbe essere soggetto. Ai fini dell'imposta di registro potrebbe variare dallo 0,5 al 3%. Questo in Italia, trattandosi di Pluto e Paperino però non ricordo il Testo Unico di Paperopoli a memoria... ![]() Cmq. attendi altri pareri senz'altro più autorevoli del mio!
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Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza |
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Dal testo del post, non si capisce se la caparra è stata versata quale somma a garanzia del risarcimento danni conseguente all'inadempimento contrattuale (art. 1385 del c.c.) ovvero quale somma per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto (art. 1386 del c.c.). Pur tuttavia, sia nell'uno che nell'altro caso, il maggior introito o la maggior somma pagata (la differenza tra il doppio della caparra e la caparra stessa), va considerata:
1) esclusa ai fini IVA; 2) assoggettata a ad imposta di registro con aliquota variabile tra lo 0,50 % e il 3%; 3) ai fini contabili l'OIC n. 15 ne stabilisce l'inclusione tra in A5 o B14 se partite di carattere abituale o in area E (Proventi e Oneri straordinari) se di carattere straordinario, con relativo regime di tassazione. Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio |