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Salve, come prima cosa mi presento è da molto tempo che vi seguo (anni), ho trovato varie volte risposte alle mie domande spulciando nel forum con la funzione ricerca
ma ora ho un dubbio e le varie ricerche sono state infruttuose o meglio ancora non ho le idee chiarissime ![]() Premessa Una piccola società cooperativa viene messa in liquidazione, l'amministratore della cooperativa costituisce una srl che svolge la stessa attività. Per la chiusura definitiva della cooperativa passeranno almeno un'altro paio di anni (ritengo che prima della fine del 2009 difficilmente vi sarà la presentazione del bilancio finale di liquidazione e di tutto il relativo iter procedurale per la cancellazione) Ora passiamo al quesito. La cooperativa, ha ancora contabilmente circa 40.000€ di attrezzatura da poter ammortizzare, per non perdere questo costo volevo predisporre un contratto di affitto unicamente dell'attrezzatura, senza passare per l'affitto d'azienda anche perchè visto che la cooperativa è in fase di liquidazione e di conseguenza in chiusura vedrei poco configurabile l'operazione di affitto, evitando così anche di passare per un notaio e relativo verbale di operazione straordinaria. Inoltre in questo caso potrei far valere il comma 8 dell’art. 102 del T.U.I.R., relativo al trattamento fiscale da riservare alle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto, dispone che “per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario”.??? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte ![]()
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Citazione:
tu stai chiedendo se la società cooperativa in liquidazione può dare in affitto alla neo costituita srl le attrezzature? |
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Allora, sto chiedendo
1)se la cooperativa può dare in affitto l'attrezzatura, senza che per questo si debba configurare un affitto d'azienda, evitando così anche il notaio. 2)qualora ciò sia possibile, posso far valere il comma 8 dell’art. 102 del T.U.I.R, in modo tale che la srl scarichi l'ammortamento. ![]()
Ultima modifica di neorunner : 02-04-2008 alle ore 22.51.19. |
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Grazie per la tua disponibilità!!
Allora, la mia interpretazione, è che la società in liquidazione non può porre operazioni in essere, a meno che le stesse non siano volte ad agevolare la chiusura ed il pagamento dei debiti. In questo caso affittando unicamente l'attrezzatura, si avrebbe un entroito grazie al quale estinguere i debiti (almeno in parte), e poter così procedere una volta eliminati i debiti al bilancio finale di liquidazione ed alla relativa chiusura e cancellazione della società. Ultima modifica di neorunner : 03-04-2008 alle ore 18.49.03. |
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Citazione:
ciao Lorena |
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Il nuovo art. 2487 c.c. detta norme sulla nomina dei liquidatori e
sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed in particolare riguardo la cessione dell’azienda o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, nonché tutti gli atti necessari alla conservazione del valore dell’impresa tra i quali la possibilità diautorizzare l’esercizio provvisorio, anche di singoli rami, al fine di ottimizzare la fase di realizzo. L'assemblea pertanto deve deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto” su: a) il numero dei liquidatori e, nell’ipotesi di collegio dei liquidatori, le regole del suo funzionamento; b) la nomina dei liquidatori specificando quelli che hanno la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione ed in particolare in relazione: - alla cessione dell’azienda sociale o di rami di essa; - alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; - agli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa; - alla possibilità di autorizzare l’esercizio provvisorio, anche di singoli rami. Tutti gli atti succitati sono preordinati e in funzione del miglior realizzo. Evidenzio che la modifica di tali atti può avvenire anche successivamente, in base ad un'assemblea straordinaria. |
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Grazie per i vostri preziosissimi contributi e spunti di riflessione, è un piacere confrontarsi con voi.
Quindi, potenzialmente la cosa è fattibile, solo che per farlo bisogna passare per una assemblea straordinaria. Di conseguenza il liquidatore, non può semplicemente convocare una assemblea ordinaria, e comunicare il proprio intento di concedere in affitto l'attrezzatura per favorire così la chiusura dell'azienda. Almeno questa mi sembra la chiave di lettura del post di ricnic, giusto??!!?? |
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il mio pensiero è questo: se all'atto della nomina del liquidatore e della delibera di come avveniva la liquidazione, nulla si è stabilito per questo affitto, per cambiare le decisioni a suo tempo prese ( e questa decisione è un cambio ) occorre fare un'assemblea straordinaria ( notaio ).
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Citazione:
ciao ciao e buon week end. Lorena |