Forums - Il Commercialista Telematico
Torna indietro   Forums - Il Commercialista Telematico > Argomenti di discussione > Altri argomenti
Registrazione FAQ Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 02-04-2008, 21.35.26
Junior Member
 
Data registrazione: 05-04-2007
Messaggi: 14
neorunner is on a distinguished road
Predefinito Affitto Attrezzatura

Salve, come prima cosa mi presento è da molto tempo che vi seguo (anni), ho trovato varie volte risposte alle mie domande spulciando nel forum con la funzione ricerca ma ora ho un dubbio e le varie ricerche sono state infruttuose o meglio ancora non ho le idee chiarissime


Premessa

Una piccola società cooperativa viene messa in liquidazione, l'amministratore della cooperativa costituisce una srl che svolge la stessa attività.

Per la chiusura definitiva della cooperativa passeranno almeno un'altro paio di anni (ritengo che prima della fine del 2009 difficilmente vi sarà la presentazione del bilancio finale di liquidazione e di tutto il relativo iter procedurale per la cancellazione)

Ora passiamo al quesito.

La cooperativa, ha ancora contabilmente circa 40.000€ di attrezzatura da poter ammortizzare, per non perdere questo costo volevo predisporre un contratto di affitto unicamente dell'attrezzatura, senza passare per l'affitto d'azienda anche perchè visto che la cooperativa è in fase di liquidazione e di conseguenza in chiusura vedrei poco configurabile l'operazione di affitto, evitando così anche di passare per un notaio e relativo verbale di operazione straordinaria.

Inoltre in questo caso potrei far valere il comma 8 dell’art. 102 del T.U.I.R., relativo al trattamento fiscale da riservare alle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto, dispone che “per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario”.???


Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Rispondi citando
  #2 (permalink)  
Vecchio 02-04-2008, 22.00.13
Lorena2546
Guest
 
Residenza: Gabicce Mare
Messaggi: n/a
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da neorunner Visualizza messaggio
Salve, come prima cosa mi presento è da molto tempo che vi seguo (anni), ho trovato varie volte risposte alle mie domande spulciando nel forum con la funzione ricerca ma ora ho un dubbio e le varie ricerche sono state infruttuose o meglio ancora non ho le idee chiarissime


Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Il quesito sarebbe?
tu stai chiedendo se la società cooperativa in liquidazione può dare in affitto alla neo costituita srl le attrezzature?
Rispondi citando
  #3 (permalink)  
Vecchio 02-04-2008, 22.42.39
Junior Member
 
Data registrazione: 05-04-2007
Messaggi: 14
neorunner is on a distinguished road
Predefinito

Allora, sto chiedendo

1)se la cooperativa può dare in affitto l'attrezzatura, senza che per questo si debba configurare un affitto d'azienda, evitando così anche il notaio.

2)qualora ciò sia possibile, posso far valere il comma 8 dell’art. 102 del T.U.I.R, in modo tale che la srl scarichi l'ammortamento.


Ultima modifica di neorunner : 02-04-2008 alle ore 22.51.19.
Rispondi citando
  #4 (permalink)  
Vecchio 03-04-2008, 14.54.50
Lorena2546
Guest
 
Residenza: Gabicce Mare
Messaggi: n/a
Predefinito

Non ne sono sicura ma le società in liquidazione non possono aprire nuove attività, devono solo liquidare quelle esistenti. Ora pero' controllo meglio e poi ti faccio sapere.
Buona giornata
Lorena
Rispondi citando
  #5 (permalink)  
Vecchio 03-04-2008, 18.37.58
Junior Member
 
Data registrazione: 05-04-2007
Messaggi: 14
neorunner is on a distinguished road
Predefinito

Grazie per la tua disponibilità!!
Allora, la mia interpretazione, è che la società in liquidazione non può porre operazioni in essere, a meno che le stesse non siano volte ad agevolare la chiusura ed il pagamento dei debiti.

In questo caso affittando unicamente l'attrezzatura, si avrebbe un entroito grazie al quale estinguere i debiti (almeno in parte), e poter così procedere una volta eliminati i debiti al bilancio finale di liquidazione ed alla relativa chiusura e cancellazione della società.

Ultima modifica di neorunner : 03-04-2008 alle ore 18.49.03.
Rispondi citando
  #6 (permalink)  
Vecchio 03-04-2008, 21.51.54
Lorena2546
Guest
 
Residenza: Gabicce Mare
Messaggi: n/a
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da neorunner Visualizza messaggio
Grazie per la tua disponibilità!!
Allora, la mia interpretazione, è che la società in liquidazione non può porre operazioni in essere, a meno che le stesse non siano volte ad agevolare la chiusura ed il pagamento dei debiti.

In questo caso affittando unicamente l'attrezzatura, si avrebbe un entroito grazie al quale estinguere i debiti (almeno in parte), e poter così procedere una volta eliminati i debiti al bilancio finale di liquidazione ed alla relativa chiusura e cancellazione della società.
Si, da quel punto di vista si potrebbe vedere così! Pero' ora è tutto in mano al liquidatore quindi non credo sia possibile, anche perchè la soc in liquidazione può continuare il suo operato per agevolare la liquidazione ma non possono essere poste in essere nuove attività anche se volte al pagamento dei debiti. Però questa è solo una mia opinione. si dovrebbe interpellare persone più erudite di me in materia.
ciao
Lorena
Rispondi citando
  #7 (permalink)  
Vecchio 03-04-2008, 23.06.39
Senior Member
 
Data registrazione: 12-10-2007
Messaggi: 345
ricnic is on a distinguished road
Predefinito

Il nuovo art. 2487 c.c. detta norme sulla nomina dei liquidatori e
sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed in particolare
riguardo la cessione dell’azienda o di rami di essa, ovvero anche di singoli
beni o diritti, nonché tutti gli atti necessari alla conservazione del valore
dell’impresa tra i quali la possibilità diautorizzare l’esercizio provvisorio, anche di singoli rami, al fine di ottimizzare la fase di realizzo.

L'assemblea pertanto deve deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello
statuto” su: a) il numero dei liquidatori e, nell’ipotesi di collegio dei
liquidatori, le regole del suo funzionamento; b) la nomina dei liquidatori
specificando quelli che hanno la rappresentanza della società; c) i criteri in
base ai quali debba svolgersi la liquidazione ed in particolare in relazione: -
alla cessione dell’azienda sociale o di rami di essa; - alla cessione di singoli
beni o diritti o blocchi di essi; - agli atti necessari per la conservazione del
valore dell’impresa; - alla possibilità di autorizzare l’esercizio provvisorio,
anche di singoli rami. Tutti gli atti succitati sono preordinati e in funzione
del miglior realizzo.

Evidenzio che la modifica di tali atti può avvenire anche successivamente, in base ad un'assemblea straordinaria.
Rispondi citando
  #8 (permalink)  
Vecchio 03-04-2008, 23.47.17
Junior Member
 
Data registrazione: 05-04-2007
Messaggi: 14
neorunner is on a distinguished road
Predefinito

Grazie per i vostri preziosissimi contributi e spunti di riflessione, è un piacere confrontarsi con voi.
Quindi, potenzialmente la cosa è fattibile, solo che per farlo bisogna passare per una assemblea straordinaria.

Di conseguenza il liquidatore, non può semplicemente convocare una assemblea ordinaria, e comunicare il proprio intento di concedere in affitto l'attrezzatura per favorire così la chiusura dell'azienda. Almeno questa mi sembra la chiave di lettura del post di ricnic, giusto??!!??
Rispondi citando
  #9 (permalink)  
Vecchio 04-04-2008, 23.17.49
Senior Member
 
Data registrazione: 12-10-2007
Messaggi: 345
ricnic is on a distinguished road
Predefinito

il mio pensiero è questo: se all'atto della nomina del liquidatore e della delibera di come avveniva la liquidazione, nulla si è stabilito per questo affitto, per cambiare le decisioni a suo tempo prese ( e questa decisione è un cambio ) occorre fare un'assemblea straordinaria ( notaio ).
Rispondi citando
  #10 (permalink)  
Vecchio 05-04-2008, 15.23.54
Lorena2546
Guest
 
Residenza: Gabicce Mare
Messaggi: n/a
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da ricnic Visualizza messaggio
il mio pensiero è questo: se all'atto della nomina del liquidatore e della delibera di come avveniva la liquidazione, nulla si è stabilito per questo affitto, per cambiare le decisioni a suo tempo prese ( e questa decisione è un cambio ) occorre fare un'assemblea straordinaria ( notaio ).
concordo pienamente con quanto detto da ricnic. Per porre in essere nuove operazioni, anche se volte a favorire la liquidazione della della società deve essere fatta un'assemblea straodinaria per modificare il piano di liquidazione fatto a suo tempo.

ciao ciao e buon week end.
Lorena
Rispondi citando
Rispondi

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato



Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09.32.52.


Powered by vBulletin versione 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0
Traduzione italiana : www.vbulletin.it