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Salve,
un'impresa editrice ha la necessità di inviare al macero alcune vecchie edizioni di libri non più commecializzabili. La società sostiene che basta un DDT che consente di scaricare il magazzino anche perchè si tratta di una cessione che non prevede corrispettivo. Ai fini fiscali è corretto emettere solo un DDT? E' necessario che la società che si occuperà del macero rilasci una ricevuta o altra idonea documentazione? Grazie |
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Credo sia necessario che venga emesso un formulario rifiuto (può emetterlo anche la società incaricata del macero).
Però attendi altri pareri
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Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza |
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Citazione:
Nel caso di specie, il comma 4 dell'art.2 del DPR 441/97, stabilisce la seguente procedura: Redazione di apposita comunicazione che deve essere inviata agli Uffici delle Entrate o, ove non attivati, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza, territorialmente competenti in relazione al luogo dove avviene la distruzione (o la loro trasformazione in beni di più modesto valore economico), almeno cinque giorni prima del verificarsi dell'evento (nella C.M. 23/9/012 del 29.9.1988, il termine previsto per l'invio di detta comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, era 30 giorni). Questo al fine di permettere agli organi dell'Amministrazione Finanziaria di predisporre la costituzione di un nucleo di funzionari con lo scopo di presenziare alle richiamate operazioni. In merito, il Ministero delle Finanze suggerisce che l'invio di detta comunicazione sia attivato con un congruo anticipo rispetto ai cinque giorni prefissati al fine di assicurare l'effettiva presenza di proprio personale. Si deve rilevare che l'invio della comunicazione non è necessario qualora la distruzione è disposta a seguito di provvedimento di un organo della Pubblica Amministrazione; redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria, da ufficiali di Polizia Tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968, n.15, qualora l'ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a dieci milioni di lire. In detto verbale devono risultare tutti gli elementi distintivi dei beni distrutti o trasformati. Obbligatoria compilazione del documento di trasporto ex DPR 472/96, progressivamente numerato, quando si provveda alla movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla trasformazione. La procedura formale sopradescritta si rende applicabile tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Dalla procedura appena descritta, il dicastero di Viale Europa chiarisce che rimangono escluse tutte quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma che ricorrono normalmente, quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento dei prodotti. I contribuenti che intendono avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all'operazione mediante consegna degli stessi a soggetti autorizzati, in base alle norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario d'identificazione di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n.22. Ovviamente, non opera la presunzione di cessione qualora i beni siano ceduti ad altro imprenditore con emissione di regolare fattura ex art.21 DPR 633/72. Va bene il DDT per il trasporto dal magazzino all'impresa che si occuperà della distruzione e delle comunicazioni relative. |
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Citazione:
mica sta dismettendo un cespite!
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Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza |
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Sta smaltendo dei libri come carta da macero!!!!!!!!
Mi sembra di capire che basta il DDt e che il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere emesso dalla società che si occupa del macero!!! Una copia ovviamente deve essere inviata alla società editrice!! E' così!1111111111 |
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Citazione:
Il DPR fa riferimento ai cespiti o ai beni di magazzino. In genere il verbale lo redige l'azienda che provvede alla distruzione del bene. |
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Citazione:
Inoltre, nel caso in cui è la società che si occupa del macero a ritirare i libri presso l'editrice occorre ugualmente il DDT? Grazie |
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Cosa intendi?
Il Documento di Trasporto è obbligatorio ogni volta che si trasportano merci a meno che non vi sia una fattura accompagnatoria. |
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Nella tua prima risposta mi dicevi: "la procedura di cui al DPR 441/97 ha trovato un chiarimento da parte del dicastero di Viale Europa ai sensi del quale rimangono escluse tutte quelle distruzioni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma che ricorrono normalmente, quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento dei prodotti. I contribuenti che intendono avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all'operazione mediante consegna degli stessi a soggetti autorizzati, in base alle norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario d'identificazione di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n.22."
Pertanto alla luce di questo chiarimento mi sembra di capire che nel caso in questione non va redatto il verbale di distruzione e quindi non va attivata la procedura ordinaria prevista dal DPR, ma trovano applicazione le norme previste per lo smaltimento dei rifiuti di cui al citato art. 15 D.L n.22 con la compilazione del formulario di identificazione. A questo punto mi chiedo se l'obbligo di compilazione del predetto formulario ricade esclusivamente sulla società che si occupa dello smaltimento o in mancanza è obbligata la nostra società editrice! Ti chiedo di sollevarmi da quest'ulteriore dubbio Grazie NB: ti risulta che non esiste più l'obbligo di compilazione del formulario per il trasporto di rifiuti non pericolosi, tra cui la carta, ai sensi del DM 5/02/1998 allegato 1. Attendo risposta Grazie mille |
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Chiedevo cosa intendevi affermando che la distruzione non dipendeva dalla volontà dell'azienda
Nel caso in cui non provveda la società che si occupa della macerazione deve occuparsene l'azienda.Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante modifiche al Codice Ambientale, ha approvato le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi, affidando le competenze in materia alle Province, dopo due anni di giurisdizione dell’Albo Gestori Ambientali. |