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  #1 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.02.56
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ANATOJ is on a distinguished road
Unhappy Ricerca della sentenza cassazione n. 21477/2004

Ciao a tutti.
Devo presentare un ricorso ed ho urgente necessità di trovare la sentenza della cassazione n. 21477 del 2004 (dovrebbe affermare che la cartella di pagamento si può configurare sia come atto di riscossione che come atto di accertamento).
Purtroppo non sono riuscito a trovarla nè sul sito dell'AE nè su internet nè da nessuna altra parte.
Ho chiamato anche la corte di cassazione ma mi hanno risposto che devo pagare un abbonamento annuale e poi pagare circa 1 euro per ogni minuto di connessione con la loro banca dati
Qualcuno del forum, per caso, ce l'ha?
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  #2 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.09.00
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Che data ha?
__________________
Quando piangi nessuno nota le tue lacrime. Quando sei felice nessuno nota i tuoi sorrisi. Così è l'umanità!
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Vecchio 10-04-2008, 18.16.38
iam iam non è connesso
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iam is on a distinguished road
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11 novembre 2004, è citata in un articolo di Enzo Di Giacomo del 5/11/2007 pubblicato su C.T
__________________
Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza
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  #4 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.22.29
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Lo immaginavo. Ho tutta una serie di sentenze nella mia Banca dati della Cassazione ma mancano quelle dalla 21470 alla 21480.
__________________
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Vecchio 10-04-2008, 18.39.27
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Sent. n. 21477 dell'11 ottobre 2004 (dep. l'11 novembre 2004)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci Rel. Cicala
Cartella esattoriale - Con richiesta di somme dovute a seguito di sentenza
- Impugnabilità per nullità della sentenza - Esclusione - Art. 16 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546

Massima - I provvedimenti giudiziari debbono essere impugnati con gli
strumenti specifici stabiliti dal diritto processuale e non possono essere
contestati attraverso un ricorso avanti al giudice di primo grado avverso
la cartella esattoriale emessa sulla base di tali provvedimenti. Ciò in
quanto le nullità della sentenza la nullità della sentenza, (nel caso di
specie per omessa comunicazione della data di decisione della controversia)
sono soggette al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi
di impugnazione.

Svolgimento del processo - La Amministrazione finanziaria ricorre per
cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza
n. 458/48/00 del 6 febbraio 2002 con cui la Commissione tributaria
regionale per la Campania accoglieva l'appello della S. S.p.A. e dichiarava
illegittima l'iscrizione a ruolo di imposte per oltre 60 milioni di lire
riferite all'anno 1974, in quanto tale iscrizione a ruolo derivava da
sentenza illegittimamente emessa inaudita parte.

Motivi della decisione - Il ricorso con cui l'Amministrazione deduce
violazione di legge ex art. 360, n. 3), del codice di procedura civile, in
relazione agli artt. 16 del D.P.R. n. 636/1972 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992,
è fondato.
Invero è regola generale che la cartella esattoriale sia impugnabile
solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui scaturisce il debito
alla fonte della iscrizione a ruolo (e della cartella).
Questa disciplina subisce, è vero, una eccezione quando solo attraverso
la certella esattoriale il contribuente venga a conoscenza della pretesa
impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Ma questa eccezione non
trova spazio quando il debito sia fondato su un provvedimento giudiziario.
Tali provvedimenti debbono essere impugnati con gli strumenti specifici
stabiliti dal diritto processuale e non possono essere contestati
attraverso un ricorso avanti al giudice di primo grado avverso la cartella
esattoriale.
In altre parole il contribuente doveva proporre appello avverso la
sentenza che ha dato luogo all'atto amministrativo oggetto del presente
giudizio. Ed in tale sede (ammesso l'impugnazione non risultasse tardiva)
avrebbe potuto far valere le ragioni di illegittimità della sentenza.
Hanno in proposito affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,
SS.UU., 6 febbraio 2003, n. 1733): stante il collegamento contenuto
nell'art. 158 del codice di procedura civile al successivo art. 161, la
nullità della sentenza, derivante da vizio di costituzione del giudice, non
si sottrae al principio di conversione dei motivi dì nullità in motivi di
impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva
denuncia del vizio attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo
della nullità resta precluso (in termini analoghi cfr. Cass., SS.UU., 2
ottobre 2003, n. 14699, in relazione a nullità della sentenza derivante da
vizio di costituzione del giudice).
È possibile decidere la controversia ex art. 384 del codice di
procedura civile.
Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
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  #6 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.40.20
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Citazione:
Originalmente inviato da iam Visualizza messaggio
11 novembre 2004, è citata in un articolo di Enzo Di Giacomo del 5/11/2007 pubblicato su C.T
Io l'ho trovata citata su un articolo di Italia Oggi del 20 marzo 2008 a firma di Alessandro Fontana
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  #7 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.52.58
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Citazione:
Originalmente inviato da danilo sciuto Visualizza messaggio
Sent. n. 21477 dell'11 ottobre 2004 (dep. l'11 novembre 2004)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci Rel. Cicala
Cartella esattoriale - Con richiesta di somme dovute a seguito di sentenza
- Impugnabilità per nullità della sentenza - Esclusione - Art. 16 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546

Massima - I provvedimenti giudiziari debbono essere impugnati con gli
strumenti specifici stabiliti dal diritto processuale e non possono essere
contestati attraverso un ricorso avanti al giudice di primo grado avverso
la cartella esattoriale emessa sulla base di tali provvedimenti. Ciò in
quanto le nullità della sentenza la nullità della sentenza, (nel caso di
specie per omessa comunicazione della data di decisione della controversia)
sono soggette al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi
di impugnazione.

Svolgimento del processo - La Amministrazione finanziaria ricorre per
cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza
n. 458/48/00 del 6 febbraio 2002 con cui la Commissione tributaria
regionale per la Campania accoglieva l'appello della S. S.p.A. e dichiarava
illegittima l'iscrizione a ruolo di imposte per oltre 60 milioni di lire
riferite all'anno 1974, in quanto tale iscrizione a ruolo derivava da
sentenza illegittimamente emessa inaudita parte.

Motivi della decisione - Il ricorso con cui l'Amministrazione deduce
violazione di legge ex art. 360, n. 3), del codice di procedura civile, in
relazione agli artt. 16 del D.P.R. n. 636/1972 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992,
è fondato.
Invero è regola generale che la cartella esattoriale sia impugnabile
solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui scaturisce il debito
alla fonte della iscrizione a ruolo (e della cartella).
Questa disciplina subisce, è vero, una eccezione quando solo attraverso
la certella esattoriale il contribuente venga a conoscenza della pretesa
impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Ma questa eccezione non
trova spazio quando il debito sia fondato su un provvedimento giudiziario.
Tali provvedimenti debbono essere impugnati con gli strumenti specifici
stabiliti dal diritto processuale e non possono essere contestati
attraverso un ricorso avanti al giudice di primo grado avverso la cartella
esattoriale.
In altre parole il contribuente doveva proporre appello avverso la
sentenza che ha dato luogo all'atto amministrativo oggetto del presente
giudizio. Ed in tale sede (ammesso l'impugnazione non risultasse tardiva)
avrebbe potuto far valere le ragioni di illegittimità della sentenza.
Hanno in proposito affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,
SS.UU., 6 febbraio 2003, n. 1733): stante il collegamento contenuto
nell'art. 158 del codice di procedura civile al successivo art. 161, la
nullità della sentenza, derivante da vizio di costituzione del giudice, non
si sottrae al principio di conversione dei motivi dì nullità in motivi di
impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva
denuncia del vizio attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo
della nullità resta precluso (in termini analoghi cfr. Cass., SS.UU., 2
ottobre 2003, n. 14699, in relazione a nullità della sentenza derivante da
vizio di costituzione del giudice).
È possibile decidere la controversia ex art. 384 del codice di
procedura civile.
Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Grazie mille per la tua disponibilità.
Che per caso potresti farmi avere una versione da poter allegare in ricorso?
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  #8 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.55.44
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Mi spiace, non posso proprio.

ciao

Citazione:
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Grazie mille per la tua disponibilità.
Che per caso potresti farmi avere una versione da poter allegare in ricorso?
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  #9 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.56.51
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Citazione:
Originalmente inviato da ANATOJ Visualizza messaggio
Grazie mille per la tua disponibilità.
Che per caso potresti farmi avere una versione da poter allegare in ricorso?
... incontentabile.....

... mai sentito parlare del taglia e incolla?
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  #10 (permalink)  
Vecchio 10-04-2008, 18.58.37
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ANATOJ is on a distinguished road
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Citazione:
Originalmente inviato da danilo sciuto Visualizza messaggio
Mi spiace, non posso proprio.

ciao
grazie lo stesso.
ciao
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