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un socio amministratore di una Srl può recedere dalla società considerando le seguenti condizioni?
- Durata società "X" fissata al 31.12.2050. - Statuto prevede il recesso solo in casi previsti dalla legge. Ma se nel 2050 il socio avrà 82 anni; augurandogli di arrivarci in piena salute, ritengo sia una quantificazione superiore alla vita mediamente attesa. infatti si trovano studi sui soliti siti specializzati, (Rif. “Quotidiano Giuridico del 15-3-2007 – a firma Dott. Bianchi Giorgio) che affermano: Società a tempo indeterminato: “…il diritto di recesso è sempre consentito quando la società è contratta a tempo indeterminato. All’ipotesi in cui la durata della società non sia indicata nell’atto costitutivo, è da assimilare la diversa, ma, agli efetti pratici, ipotesi corrispondente, in cui la durata sia prevista in tempi lontanissimi. Poiché lo statuto può prevedere altre cause di recesso, ma non può eliminare quelle previste dalla Legge, che quindi sono inderogabili, tale carattere non può che essere riservata anche alla possibilità di recesso per indeterminatezza del termine. Costituirebbe quindi un’elusione della norma la disposizione statutaria che prevedesse, ad esempio la durata sino al 2100. Più difficile può essere determinare quando la durata debba essere considerata idonea a bloccare il recesso libero. In proposito possono soccorrere principi di ragionevolezza, in base ai quali si potrebbe determinare che i limiti sono superati quando la durata sorpassi irragionevolmente le vita umana dei soci”. |
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Citazione:
credo che se non si verifichino le possibilità previste dal riformato diritto societario (cambio oggetto sociale, trasferimento, operazioni straordinarie ecc.ecc.) non ci sia modo!
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