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La deducibilità civilistica e fiscale relativamente a manutenzioni su beni di terzi è pari alla durata residua del contratto di leasing; non rilevano i 5 anni che dici tu.
saluti |
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Ho lo stesso probl. e pensavo di risolverlo inserendo le spese fatte per un immobile in leasing tra i costi di impianto come prevede l'orientamento di dottrina.
Di conseguenza ammortizzerò le spese al 20% anche fiscalmente (infatti c'è una circolare che contempla la possibilità per qs spese di adeguare l'amm. fiscale a quello civilistico). La circolare è la C:M. 25 maggio 1994 n. 73/E. (Articolo Contablità e Bilancio n. 22/2006 pagina 16)
Ultima modifica di swap : 30-03-2007 alle ore 20.17.24. |
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Le spese di manutenzione su immobili detenuti in locazione le ho sempre dedotte in base alla residua durata del contratto (c'è una circolare dell'Ade che specifica il caso); quindi per analogia concordo sulla deducibilità delle spese in base alla durata residua del contratto di leasing.
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ordinarie o straordinarie?
se ordinarie me le deduco anche subito, se straordinarie prima di procedere ad eseguirle per poi detrarle sia come costo che iva, controllo se il contratto di leasing le pone a carico dell'utilizzatore. la circolare 73/1994 punto 3.36 riguarda in ogni caso le riparazioni straordinarie in quanto tratta spese di ristrutturazione saluti |
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Straordinarie naturalmente. L'impostazione della dottrina (Spese di Impianto, BI1, e quindi amm.to in 5 anni) è orientata ad un principio di prudenza, postulato fondamentale nella redazione dei bilanci (OIC 1). L'impostazione dei pr. contabli impone invece di metterle nella voce B 1 7) in quanto voce residuale.
La Circ. 73/1994 citata supera la circ, 9/543 [/b][/b]che diceva di ammortizzarle ("nel limite della quota imputabile ad ogni periodo e non oltre la durata del contr, di locazione". Infatti la 73/1994 dice che i citeri civilistici di ripartizione delle spese costituiscono presupposto per la determinazione di dette quote ai fini del reddito. Dunque se applico il principio civ. della prudenza.. 5 anni. (Citazione: "Guida alla Contabilità e Bilancio" n. 22/2006)
Ultima modifica di swap : 31-03-2007 alle ore 10.44.50. |
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"straordinarie naturalmente" viene detto ora, nel quesito non ve ne era menzione :-))
ed il primo criterio civilistico dice: le spese straordinarie sono a carico del proprietario. Indi il locatario utilizzatore le può detrarre solo se il contratto le pone a carico suo, e, laddove il contratto taccia, l'autorizzazione del proprietario affinchè il locatario le possa sostenere e quindi detrarre, deve risultare per iscritto. in assenza... ciccia, il locatario non detrae alcunchè. saluti |
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Nel mio caso si tratta di un'immobile industriale acquisito in leasing dove le spese si sono rese necessarie per renderlo adeguato al tipo di produzione.
Dovrei solo prudentemente fare inserire nel contratto questa clausola... Ultima modifica di swap : 31-03-2007 alle ore 10.55.49. |
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Citazione:
Ed allora, affinché possano essere dedotte dal conduttore o locatario, sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale, si rende necessario derogare ad una espressa disposizione di legge. In assenza, non mi pare si possa trovare alcuna plausibile giustificazione a sostegno della deducibilità. saluti. |