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Buongiorno,
ho un quesito. Ho dovuto inserire a computer il libro cespiti di un nuovo cliente. Piu' di 500 beni. L'assurdo è che ci sono macchine elettroniche o impianti del 1960 che ovviamente non sono nemmeno piu' in azienda. Ho consigliato al cliente di fare un inventario dettagliato dei beni che effettivamente sono ancora in azienda. Volevo chiederVi : è sufficiente accordarsi con una azienda che ritira rottame e farsi rilasciare una dichiarazione di "ritiro beni da rottamare" , o è obbligatorio fare la fattura anche per importi minimi ? Visto che i beni sono completamente ammortizzati potrei ovviare tutto questo e toglierli direttamente dal libro e dal bilancio ? Grazie in anticipo |
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L'inesistenza di beni patrimoniali iscritti in bilancio e nel libro dei beni ammortizzabili dovrebbe essere provata da idone documenntazione di un organo della pubblica amministrazione o in mancanza da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il valore complessivo dei beni dismessi im modo tale da fornire ad un eventuele richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria i criteri di determinazione del valore di dismissione ai sensi dell'art2 comma 3 del dpr 441/97.
Nel caso specifico, quindi sarebbe opportuno allegare alla "ricevuta di beni da rottamare" la dichiarazone sostitutiva di cui sopra. Tale adempimento a mio parere costituisce una prova più che sufficiente per vincere eventuali presunzioni dell' amministrazione pubblica. Buon Lavoro |
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Citazione:
<<toglierli direttamente dal libro e dal bilancio>> è oltremodo rischioso! Onde evitare di vincere le presunzioni di cessione ex art. 53 del Dpr 633/1972,in assenza di acquirente, sarebbe possibile autofatturare; ma non è conveniente, i beni vanno valorizzati al valoro normale... Ed allora sì, è possibile consegnare i beni a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti... oppure si può effettuare la procedura di distruzione dei beni prevista dall'articolo 2, 4° comma, del DPR 441/1997 con l'osservanza delle modalità ivi previste. Ciao |
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Mi riallaccio a questo argomento per chiedere delucidazione in merito.
Se per eliminare beni strumentali intendo avvalermi di una azienda specializzata nel ritiro, è necessario che cmq emetta una fattura a tale società per un valore simbolico dei beni ceduti (e da loro contestualmente riceva la fattura per la prestazione di servizi) o basta che riceva da loro la fattura di servizi ed un attestazione di rottamazione dei beni? Grazie |
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salve a tutti!
sono nuova nel forum e mi piace quest'idea di confronto.ho lo stesso dubbio e vorrei gentilmente conoscere la vostra opinione riguardo la possibilità di inserire la dismissione su vecchi cespiti. esattamente sarebbe mia intenzione dismetterli a 0.1 € non essendo più questi nè utilizzati nè esistenti nell'azienda e la maggior parte sono totalmente ammortizzati e costo storico poco rilevante. ammetto che vorrei evitarmi la fattura, ma è anche vero che questi sono proprio stati buttati nel cassonetto dal cliente e già da tempo... in questo caso non si tratta di distruzione, cosa per la quale conosco bene tutto l'iter piuttosto complicato, ma applicabile nel caso di merce, nè di rottamazione, nessuno li ritira. che ne pensate? grazie in anticipo |
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Io procederei con autofatture, mi sembra la prassi più semplice e meno onerosa. Anche per il valore da contabilizzare non mi farei grandi problemi, se il bene è completamente ammortizzato avrà comunque un valore di mercato esiguo.... per non parlare dei beni del 1960!
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz) Niccolò |
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Secondo me un bene del 1960 è documentato sul libri contabili del 1960 che credo siano prescritti da diversi anni.
Oltre il decennio credo non devo provare più nulla relativamente a beni che non utilizzo in azienda. Se li utilizzo ancora, cosa davvero inverosimile, non sono obbligato a fornire la prova di acquisto di oltre 40 anni fa. Queste regole valgono sotto il profilo civilistico mentre sotto il profilo fiscale i termini sono ancora più brevi. Personalmente non li riporterei affatto i beni del 1960 o anteriori ai termini di prescrizione di tenuta dei libri contabili, perchè diversamente significherebbe prorogare a tempo indeterminato la tenuta dei libri dove sono stati riportati i beni strumentali. Daltronde, l'art. 16 del D.P.R. 600/1976 ammette una tenuta del registro dei beni ammortizzabili per schede annuali. Saluti
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------------------------------------------- Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri. Confucio |
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Citazione:
A il ragionamento non torna. Se compro un immobile nel 1950 e finisco di ammortizzarlo nel 1980, e oggi lo vendo, cosa metto come costo d'acquisto per calcolare la plusvalenza? Secondo me finchè un bene resta in azienda (e se non ci sono documenti che ne provano la dismissione il bene è sempre in azienda), il bene va riportato.
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