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Salve a tutti, ho il seguente dubbio: l'ade, sulla base di un PVC, ha emesso 3 avvisi di accertamento per la stessa annualità: 1) per ires/iva/irap; 2) per ritenute dove ha calcolato le sanzioni ai sensi dell'art. 14, co 1, D.Lgs 471/1997 e art. 2, co 2, D.Lgs. 471/97; 3) per le stesse ritenute di cui al p.to 2 dove ha calcolato solo le sanzioni ai sensi del'art. 13 D.Lgs 471/97.
Secondo voi c'è qualche anomalia? Presento l'istanza di accertamento con adesione anche per il terzo avviso di accertamento? Grazie e buon lavoro. |
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Infatti le sanzioni del terzo avviso fanno riferimento all'omesso versamento...Il mio dubbio a questo punto è il seguente: devo presentare l'istanza di accertamento con adesione anche per l'avviso di accertamento delle sole sanzioni?
Un saluto e buon lavoro. |
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Se non sbaglio (visto il periodo poco tranquillo le mie incertezze e i mie dubbi crescono in maniera esponenziale) l'accertamento per le sole sanzioni non può essere oggetto di accertamento con adesione. Condividete?
Un saluto e buon lavoro |
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in sede di accertamento con adesione si definisce l'imposta e conseguentemente le sanzioni che vengono applicate nella misura premiale di 1/4.
Non avendo presente la fattispecie sottostante all'accertamento ti consiglierei di farlo su tutte, in modo da poter parlare con l'Ufficio di tutte le vicende |
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Se propongo l'istanza anche per il 3° accertamento l'atto diventa definitivo e, pertanto, vi è l'iscrizione a ruolo. Pertanto o pago nei termini ovvero aspetto la cartella esattoriale. Sbaglio? Se pago nei termini (entro 60 gg. dalla notifica), inoltre, dovrei usufruire della riduzione ad 1/4 delle sanzioni. Nell'atto le sanzioni sono state calcolate ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471 senza alcuna riduzione. E' corretto??
Un saluto e buon lavoro |
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Gli avvisi di accertamento divengono definitivi se non paghi e non fai ricorso.
Nel caso in cui fai ricorso, per evitare che ti chiedano le imposte in via provvisoria (1/2), si chiede la sospensione alla commissione tributaria. In tal caso se il contribuente perde dovrà le sanzioni per intero. Se fai domanda di accertamento con adesione i termini per impugnari si sospendono per 90 giorni dalla proposizione della domanda; trascorso tale ternine con una adesione negativa il residuo termine per impugnare ricomincia a decorrere (es prima della domanda erano trascorsi 45 g, allo scadere dei 90 ti restano 15 per fare ricorso). Nei casi di adesione negativa si perde il beneficio di riduzione delle sanzioni ad 1/4 esposto nell'avviso di accertamento. Spero di essere stata chiara
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Nei casi di adesione negativa si perde il beneficio di riduzione delle sanzioni ad 1/4 esposto nell'avviso di accertamento.
Spero di essere stata chiara [/quote]Scusa ma non condivido e ti spiego il perchè. I 90 giorni di sospensione costituiscono un vero e proprio congelamento dell'accertamento oggetto dell'adesione e, con esso, dei suoi stessi potenziali effetti. Se questo è vero, come è vero, il contribuente non perde la facoltà di definire le sole sanzioni ex art. 17/472 in quanto la norma recita che " ... entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni ...". Ed atteso che la sospensione di fatto "proroga" i termini per la notifica del ricorso, non ci sono dubbi intepretativi. A maggior conforto, qualora la proposizione dell'istanza di adesione comportasse la perdita dei benefici previsti dall'art. 17 citato, il Legislatore l'avrebbe dovuta espressamente prevedere mentre, al riguardo, ha taciuto (ubi voluit, ubi dixit). A definitivo conforto, mi sono trovato diverse volte in tale situazione: e quando avevo la certezza di non riuscire a ridurre (col ricorso in commissione) il maggior imponibile accertato del 75%, ho sempre fatto pagare al cliente le sanzioni ridotte ad 1/4. Dopo, nel ricorso ne ho fatto menzione allegando le deleghe, e l'Ufficio non mi ha mai contestato nulla. Solo una volta, passata in giudicato la sentenza, mi hanno iscritto a ruolo le imposte definitive + le sanzioni, ma ho presentato istanza di sgravio per le sole sanzioni che è stata puntualmente accolta. Ovviamente rispetto la tua diversa opinione, ci mancherebbe altro, ho voluto semplicemente apportare il mio contributo alla discussione. Poi, ognuno resta libero di decidere come meglio crede. |
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Ai sensi dell'art. 15 del 218/97 le sanzioni in avviso di accertamento sono ridotte ad un 1/4, beneficio che "si perde" ove si faccia domanda di accertamento con adesione, come dice il medesimo articolo.
In caso di adesione positiva le sanzioni sono ridotte ad 1/4 sul nuovo imponibile. Capisco la condotta processuale di far pagare le sanzioni ridotte e fare ricorso solo sulle imposte, dividendo così la l'avviso di accertamento in senso stretto dall'atto di contestazione delle sanzioni, ma se vuoi presentare l'istanza di adesione per evitare il contenzioso, ti conviene ridefinire il tutto, imposte e sanzioni. Inoltre, se poi ridefinisci in adesione le imposte, ed hai già pagato le sanzioni nella misura di 1/4 come da avviso di accertamento, di certo non puoi chiedere la differenza perchè su quella parte hai fatto acquiscenza. Come agire dipende dai fatti sottostanti che ti permettono di gestire meglio anche la condotta processuale e non |
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Citazione:
In precedenza hai affermato che, presentando istanza di adesione, perdi il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/4 e questo non è esatto o, meglio, è circoscritto all'agevolazione di cui allo stesso art. 15/218, che è una procedura "alternativa" a quella prevista dall'art. 17/472 nonchè all'accertamento con adesione. In sostanza, l'art. 15/218 non c'entra nulla con la proposizione dell'istanza di adesione se non per il fatto che la presentazione della suddetta istanza implica "l'automatica esclusione" dai benefici previsti nello stesso art. 15/218. Il beneficio previsto da questa norma scatta solo se dai acquiescenza all'operato dell'ufficio, ed il "premio" è costituito dalla riduzione delle sanzioni. Stop! Io intendevo dire una cosa diversa, e cioè che nel caso in cui presenti istanza di adesione e l'ufficio non ne vuol sapere nulla, l'art. 17/472 rappresenta una carta che ti puoi giocare alla grande. L'art. 17/472 recita: "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sole sanzioni irrogate, ecc. ecc.". Ora, nessuna norma prevede che la mera presentazione dell'istanza di adesione, renda "inapplicabile" il citato art. 17/472. Nessuna. Pertanto, se presenti istanza di adesione e l'ufficio la respinge ovvero non ti convoca (capita!!), l'art. 17 rappresenta un'ottima alternativa per definire le sanzioni. Specie nell'ipotesi in cui alcuni dei rilievi operati dall'ufficio sono inoppugnabili e comportano un maggiore imponibile superiore al 25% del totale accertato. Così come è ovvio che l'adesione rappresenta, spesso, la soluzione migliore, anche perchè, se l'accertamento contiene anche problematiche di diritto penale, l'adesione comporta l'applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. 74/2000. Tale norma prevede infatti: - che le pene previste per i delitti di cui al decreto 74/2000, sono diminuite sino alla metà; - la disapplicazione delle pene accessorie (ex art. 12/74) se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (in sede penale), i debiti tributari (comprese le sanzioni) relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi, sono stati estinti (mediante pagamento a seguito della procedura di adesione o conciliazione giudiziale). E giusto per fare chiarezza con chi è meno avvezzo a navigare tra questi mari, in sintesi i principali strumenti deflattivi del contenzioso sono cinque: 1) l’art. 15/218 si applica nel caso in cui il contribuente non contesta l’accertamento, prestando acquiescenza; quindi paga le imposte, gli interessi ed ottiene in premio la riduzione ad ¼ delle sanzioni dovute. Tale riduzione scatta, però, solo se l’accertamento contiene maggiori imposte (+ interessi e sanzioni). Restano pertanto esclusi da tale norma gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali sono invece applicabili i benefici di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/97. 2) l'art. 16/472 entra in ballo, invece, qualora l’ufficio notifichi un atto contestando solamente sanzioni, perché la violazione eccepita non incide sul tributo; entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il contribuente può definire la controversia con il pagamento di una somma pari ad ¼ del minimo irrogato. 3) l'art. 17/472 consente di definire il solo aspetto sanzionatorio mediante il pagamento di ¼ della sanzione irrogata; ovviamente, il contribuente poi impugnerà l’atto avverso la pretesa della maggiore imposta accertata. 4) l'accertamento con adesione (art. 1 e segg. D. Lgs. 218/97); 5) la conciliazione giudiziale (art. 48/546). Per quanto concerne poi la convenienza ad attivare l'uno o l'altro strumento, mi sembra ovvio che non è possibile generalizzare, le variabili da considerare sono troppe. Chiedo scusa per essermi dilungato così tanto, ma ne ho approfittato per riposarmi un po'!!! Buon lavoro a tutti. |