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Un mio clienti deve applicare le ritenute sulle royalties derivanti da sfruttamento commerciale di un software. Quale è il codice tributo? Il software è concesso da una società statunitense.
In base alla Convenzione Italia-USA, art.12, la ritenuta convenzionale applicabile, su responsabilità del sostituto, è pari al 5%? Ma sul 100 % del compenso o sul 75% dello stesso? Questa seconda domanda perchè la ritenuta ordinaria (DPR 600/73) è pari al 30% sul 75% del compenso visto che si tratta di concessione in uso da parte dell'autore L'art.12 della Convenzione parla di 5% sul compenso lordo. |
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Posto anche questa risoluzione esplicativa sul comportamento da parte del sostituto residente. Tengasi poi presente della risoluzione 86/E 2006 se non ricordo male che riguarda nello specifico la problematica dei rapporti usa-italia sui canoni.
Oggetto: Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi tra l'Italia e Malta - Articoli 12 e 5 del Trattato - Diritti di utilizzazione televisiva di un'opera - Richiesta di certificazione fiscale concernente l'esistenza o meno di stabile organizzazione in Italia di societa' residente in Malta. Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alla non obbligatorieta' da parte del sostituto d'imposta all'applicazione diretta delle disposizioni agevolative contenute nelle convenzioni, stipulate dall'Italia, per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Testo: Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana -------------------------- Con istanza del 29 marzo 1999, l'avvocato.... con studio in Firenze, quale legale rappresentante della societa' di Malta ".... Films Production International Limited", dopo aver esposto le motivazioni che hanno causato, a suo avviso, una illegittima ritenuta alla fonte su diritti di utilizzazione televisiva di opera, corrisposti da un ente italiano alla sua assistita, ha chiesto alla scrivente di voler accertare, anche a mezzo degli Organi di Polizia Tributaria, se la predetta societa' estera possieda o meno in Italia una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 5 della vigente Convenzione fiscale tra l'Italia e Malta, nonche' di avere comunicazione scritta dello accertamento effettuato. A tal fine viene evidenziato che la richiesta trae origine dall'esecuzione di un contratto stipulato in data 21 giugno 1995, con la quale la "..... Films Production" ha concesso alla RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A." - i diritti di utilizzazione televisiva dell'opera "Santa Barbara" per un corrispettivo di $ USA 12,444,000, da corrispondersi in quattro rate. Per quanto concerne le prime tre rate, viene fatto presente che la societa' ha prodotto alla RAI la certificazione rilasciata dalle Autorita' fiscali di Malta, attestante le condizioni necessarie per beneficiare delle disposizioni pattizie di cui all'art. 12, 1 paragrafo della richiamata Convenzione fiscale; cio' ha consentito alla medesima di percepire i diritti senza subire in Italia la ritenuta alla fonte. In ordine al pagamento dell'ultima rata, la RAI ha invece operato la ritenuta alla fonte sull'importo corrisposto, giudicando non idonea la certificazione presentata per l'applicazione diretta dei benefici convenzionali. In detta ultima certificazione, infatti, l'Ufficio fiscale di Malta pur attestando la sede legale e la tassazione in Malta di "..... Films Production", ha apposto sul documento stesso con la quale dichiara di non essere in grado di verificare autonomamente l'esistenza o meno in Italia di una stabile organizzazione della societa'. Ritiene il professionista che la RAI abbia illegittimamente operato la ritenuta sul compenso erogato, soprattutto con riguardo alla circostanza che l'esistenza o meno in Italia di una stabile organizzazione della societa' estera non possa che essere accertata dall'Autorita' fiscale del nostro Paese e richiama, in proposito, la risoluzione n. 12/795 del 12.10.79 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette nonche' due decisioni della Commissione Tributaria Centrale. Fa infine presente che tale accertamento e' indispensabile per ottenere dalla RAI la restituzione dell'imposta trattenuta alla propria cliente. Al riguardo, esaminata la problematica esposta, si ritiene di poter condividere solo una delle diverse questioni sollevate dal predetto avvocato e, piu' precisamente, quella relativa all'accertamento dell'esistenza o meno della stabile organizzazione in Italia della societa' estera. E' fuori di dubbio, infatti, che detto appuramento non possa che essere effettuato dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria italiana ma cio' avviene soltanto in una fase successiva al pagamento del compenso e, piu' opportunamente, in sede di controllo della certificazione allegata al rimborso da richiedere, a cura del contribuente o del sostituto d'imposta, all'ufficio fiscale territorialmente competente. Ed infatti anche la richiamata risoluzione e le due decisioni della Commissione Centrale Imposte citate, si riferiscono a fattispecie esaminate in sede di controllo e non in occasione di applicazione diretta del regime convenzionale da parte del sostituto d'imposta. E' appena il caso di far presente, sulla questione, che la RAI non appartiene all'Amministrazione fiscale e pertanto non ha titolo ne' all'accertamento delle condizioni richieste dalle norme convenzionali ne' alla effettuazione dei rimborsi relativi alle disposizioni stesse. Detta societa', inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista non ha illegittimamente operato la ritenuta d'imposta ma ha soltanto provveduto ad applicare il metodo ordinario previsto dalla Convenzione in parola che unitamente alla possibilita' di applicare la ritenuta prevista dalla legislazione interna disciplina all'art. 27, il ricorso alla procedura del rimborso. Infatti l'applicazione diretta delle disposizioni agevolative contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi e' stata a suo tempo consentita in alternativa alla procedura di rimborso, dalla soppressa Direzione Generale delle imposte dirette in varie circolari di alcune delle quali si allega copia (circolare n. 115 del 12 aprile 1978; circolare n. 2 del 4.2.80; circolare n. 7 del 25.3.81). Tale procedura prevede che i sostituti d'imposta italiano possono, sotto la propria responsabilita', applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione da parte dei beneficiari del reddito, di documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti negli accordi di cui sopra. Tale prassi amministrativa, anche se ormai consolidata, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto di imposta, che potra' quindi sempre applicare il regime interno di ritenuta nel caso in cui ritemga di non doversi assumere delle responsabilita' circa la idoneita' della documentazione presentata. Per quanto concerne il caso in discorso, pertanto, la societa' potra' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 27 della vigente Convenzione fiscale che disciplina i rimborsi. Detto articolo, fra l'altro, prevede che le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Statocontraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso nonche' la documentazione ufficiale da produrre. Nella fattispecie in parola la domanda di rimborso dovra' essere presentata dalla societa' interessata (o dal sostituto d'imposta) al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Roma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Cio' premesso, non si ritiene di dover aderire, in questa fase, alla richiesta di accertamento avanzata dal professionista, atteso che lo stesso dovra' necessariamente essere effettuato, dall'Ufficio competente al rimborso, in sede di controllo della documentazione allegata alla istanza e cio' ai fini della spettanza del rimborso stesso. Nel trasmettere copia della richiesta vanzata dalla parte, si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'avvocato ...., legale rappresentante della ".... Films Production International Limited". L'applicazione della ritenuta convenzionale, come disciplinata dalla convenzione dell'85, è quindi una facoltà.Nel dubbio è possibile applicare la disciplina di diritto interno, ex art 25 dpr 600/73
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che richiede di essere documentatata dall'istanza di applicazione della ritenuta scontata convenzionalmente da parte del soggetto estero, e la certificazione dell'Internal Revenue Service che sia ivi soggetto passivo e non abbia stabile organizzazione da noi
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