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Buongiorno,
desidererei avere un vs parere con riferimento alla possibilità e alla correttezza nel citare l'impresa immobiliare (che ha costruito e rogitato un immobile) affinché sani dei danni sorti entro i 10 anni dal rogito. Mi riferisco: - a crepe di vario genere dislocate su balconi esterni, pavimentazione interna; - crepe intonaco esterno; - infiltrazioni di acqua pionava nel corsello auto; - infiltrazioni di acqua dai coppi del tetto. Nella fattispecie mi chiedo se il disposto del 1669 potesse essere citato con riferimento alle suddetta casistica o ve ne fosse uno più specifico. Ho notato che anche il 1667 potrebbe prestarsi ma mi sembra che: "L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181)." Ringrazio in anticipo per ogni vs contributo. |