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Citazione:
. Comunque il margine è negativo, a meno che Dr Beat non sia riuscito a vendere l'auto a più di quato l'ha acquistata nel 2003 , quindi niente IVA lo stesso.
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Citazione:
Per questo avrei delle perplessità sull'applicazione del regime del margine. Altrimenti si dovrebbe applicare il margine, ad esempio, a tutti i beni mobili conferiti in una società e quindi ceduti. Escluderei invece il num. 27-quinquies per le motivazioni già esposte. Per questo propenderei per l'applicazione dell'iva.
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"La morte e le tasse sono inevitabili" (Thomas Haliburton). |
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Citazione:
Se ne è parlato in passato qui: passaggio auto professionista dalla sfera privata a quella professionale |
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Di passaggio. Ed al volo. Sicuramente ne riparleremo. Nel mio precedente post avevo scritto che sarei per la vendita senza emissione di fattura (diciamo che avevo l'idea ma l'ho espressa male).
Tale mia idea nasceva dal fatto che la Corte di giustizia Europea ha stabilito che: - il prelievo, per fini personali o estranei all'impresa o arte e professione, di un bene acquistato senza diritto alla detrazione (come, si verifica nell'ipotesi di bene acquistato presso un privato) non costituisce operazione imponibile, anche se, per l'utilizzo del bene, il soggetto passivo abbia sostenuto spese con detrazione della relativa imposta; - l'imposta assolta successivamente all'acquisto relativa a lavori che abbiano contribuito ad incrementare il valore del bene originario, con diritto alla detrazione, dovrà essere restituita, mediante il meccanismo della rettifica, qualora gli stessi non siano stati interamente consumati al momento del prelievo; - l'eventuale sostenimento per il bene, successivamente all'acquisto, di spese di manutenzione e riattamento con detrazione della relativa imposta, non influenza in alcun modo il trattamento da riservare al prelievo che, rimane, pertanto, non tassabile. Da ciò a mio avviso ne scaturisce che il professionista possa autofatturarsi il bene senza dover necessariamente applicare IVA o il RdM e poi cedere da privato a terzi o a concessionario o rivenditore di auto il bene. Torno alle mie vacanze e buone vacanze a tutti. |
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Citazione:
Il dubbio nasce se la cessione fosse fatta direttamente come professionista: è in tal caso che secondo me andrebbe applicata l'iva. Cosa ne pensi?
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"La morte e le tasse sono inevitabili" (Thomas Haliburton). |
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Citazione:
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L'operazione prospettata da Contabile, intendo. Se il prezzo di cessione fosse maggiore di quello d'acquisto, e non è il caso del thread, sarebbe possibile trasferire il bene nella sfera privata e poi venderlo senza applicare l'IVA. Dalla lettura della Risoluzione 194 del 17.06.02 mi sembra di capire che l'autoconsumo di bene acquistato da privato è normalmente f.c. IVA, ma se sullo stesso sono stati fatti lavori tali da determinare un durevole incremento di valore l'IVA si debba comunque applicare a tale incremento di valore, e si ricadrebbe nel rdm anche per l'autoconsumo.
Nel nostro caso, di cessione a titolo oneroso, ma comunque a prezzo inferiore a quello di acquisto, concordo quindi per l'emissione della fattura con rdm per evitare doppie imposizioni, margine negativo e IVA zero. |
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Citazione:
Dalla risoluzione intanto si capisce che sicuramente è esclusa l'esenzione ex num. 27-quinquies, tuttavia non parla di regime del margine, anche perchè la risoluzione tratta il caso di autoconsumo di un bene immobile. Secondo me l'ostacolo all'applicazione del rdm deriva dal fatto che il bene non è stato acquistato presso un privato.
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"La morte e le tasse sono inevitabili" (Thomas Haliburton). |
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Citazione:
E' vero che l'auto non è stata acquistata da un privato, ma ci troviamo in un caso analogo a quello dell'acquisto da privato. Nel caso di acquisto da privato, l'IVA era rimasta a carico del venditore. Nel nostro caso il privato è l'acquirente, che non può detrarre l'IVA che rimane a suo carico. Inoltre il successivo apporto nell'attività, come è stato fatto notare, rappresenta una cessione da Dr. Beat privato a Dr. Beat professionista. In entrambi i casi l'IVA è stata già definitivamente incamerata dall'erario, e se si applicasse l'IVA un' altra volta alla cessione si avrebbe doppia imposizione. Soltanto se il bene ha subito modifiche tali che ne hanno durevolmete aumentato il valore, è logico applicare l'IVA all'incremento di valore. Ultima modifica di Vinny Gambini : 08-08-2008 alle ore 12.54.30. |
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Citazione:
Infatti dicono che l'autoconsumo è fuori campo iva, mentre la cessione è soggetta ad iva. Non si parla in alcun punto di rdm in quanto si tratta di immobili. Citazione:
Vedo che esistono opinioni diverse, ma a me il dubbio rimane...
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