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  #11 (permalink)  
Vecchio 07-08-2008, 10.40.30
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Vinny Gambini is on a distinguished road
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Ma, scusa, non siamo in presenza di un acquisto da privato ?

Infatti:
= Dr Beat ha nel 2003 acquistato l'auto come privato e (presumo) gli è stata rilasciata fattura con iva
= Dr Beat nel 2004 gira la sua auto alla gestione professionale
= Dr Beat (come venditore) non può nel 2004 emettere fattura a Dr Beat soggetto iva (acquirente) in quanto è un privato e vende un bene privato
= quindi Dr Beat soggetto iva acquista da privato per cui, ai fini iva, il passaggio da privato a soggetto iva è fuori campo dell'imposta (quindi operazione del margine)
= ai fini irpef il passaggio viene rilevato al costo storico, desumibile dalla fattura di acquisto del 2003 iva compresa in quanto non recuperata, con rilevazione anche della quota di ammortamento del 2003 che ovviamente andrà dispersa (dpr 689/74)
Ok, mi sfuggiva il passaggio da Dr Beat privato a Dr Beat professionista . Comunque il margine è negativo, a meno che Dr Beat non sia riuscito a vendere l'auto a più di quato l'ha acquistata nel 2003 , quindi niente IVA lo stesso.
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  #12 (permalink)  
Vecchio 07-08-2008, 10.43.09
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Credo che il regime del margine sarebbe applicabile se l'acquisto dell'auto fosse stato fuori campo iva (acquisto da privato). Ma l'auto è stata acquistata con iva.
In effetti la norma (art. 36, DL n. 41/95) fa riferimento ai beni "acquistati presso privati". A mio giudizio non si può dire che il Sig. X professionista ha acquistato l'auto da se stesso soggetto privato. E' invece lui stesso che ha apportato l'auto nell'ambito della sua attività professionale (non c'è un ulteriore passaggio di proprietà).
Per questo avrei delle perplessità sull'applicazione del regime del margine. Altrimenti si dovrebbe applicare il margine, ad esempio, a tutti i beni mobili conferiti in una società e quindi ceduti.

Escluderei invece il num. 27-quinquies per le motivazioni già esposte.

Per questo propenderei per l'applicazione dell'iva.
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"La morte e le tasse sono inevitabili" (Thomas Haliburton).
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Vecchio 07-08-2008, 10.50.01
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Concordo con l'applicazione del regime del margine.
Rilevo anche che non tutti gli interpreti concordano con la deducibilità delle quote di ammortamento su beni apportati all'attività da parte del professionista, come invece è pacifico per l'imprensa.
Sono d'accordo.

Se ne è parlato in passato qui:

passaggio auto professionista dalla sfera privata a quella professionale
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  #14 (permalink)  
Vecchio 07-08-2008, 19.06.57
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Di passaggio. Ed al volo. Sicuramente ne riparleremo. Nel mio precedente post avevo scritto che sarei per la vendita senza emissione di fattura (diciamo che avevo l'idea ma l'ho espressa male).

Tale mia idea nasceva dal fatto che

la Corte di giustizia Europea ha stabilito che:
- il prelievo, per fini personali o estranei all'impresa o arte e professione, di un bene acquistato senza diritto alla detrazione (come, si verifica nell'ipotesi di bene acquistato presso un privato) non costituisce operazione imponibile, anche se, per l'utilizzo del bene, il soggetto passivo abbia sostenuto spese con detrazione della relativa imposta;
- l'imposta assolta successivamente all'acquisto relativa a lavori che abbiano contribuito ad incrementare il valore del bene originario, con diritto alla detrazione, dovrà essere restituita, mediante il meccanismo della rettifica, qualora gli stessi non siano stati interamente consumati al momento del prelievo;
- l'eventuale sostenimento per il bene, successivamente all'acquisto, di spese di manutenzione e riattamento con detrazione della relativa imposta, non influenza in alcun modo il trattamento da riservare al prelievo che, rimane, pertanto, non tassabile.


Da ciò a mio avviso ne scaturisce che il professionista possa autofatturarsi il bene senza dover necessariamente applicare IVA o il RdM e poi cedere da privato a terzi o a concessionario o rivenditore di auto il bene.

Torno alle mie vacanze e buone vacanze a tutti.
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  #15 (permalink)  
Vecchio 07-08-2008, 20.16.00
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Di passaggio. Ed al volo. Sicuramente ne riparleremo. Nel mio precedente post avevo scritto che sarei per la vendita senza emissione di fattura (diciamo che avevo l'idea ma l'ho espressa male).

Tale mia idea nasceva dal fatto che

la Corte di giustizia Europea ha stabilito che:
- il prelievo, per fini personali o estranei all'impresa o arte e professione, di un bene acquistato senza diritto alla detrazione (come, si verifica nell'ipotesi di bene acquistato presso un privato) non costituisce operazione imponibile, anche se, per l'utilizzo del bene, il soggetto passivo abbia sostenuto spese con detrazione della relativa imposta;
- l'imposta assolta successivamente all'acquisto relativa a lavori che abbiano contribuito ad incrementare il valore del bene originario, con diritto alla detrazione, dovrà essere restituita, mediante il meccanismo della rettifica, qualora gli stessi non siano stati interamente consumati al momento del prelievo;
- l'eventuale sostenimento per il bene, successivamente all'acquisto, di spese di manutenzione e riattamento con detrazione della relativa imposta, non influenza in alcun modo il trattamento da riservare al prelievo che, rimane, pertanto, non tassabile.


Da ciò a mio avviso ne scaturisce che il professionista possa autofatturarsi il bene senza dover necessariamente applicare IVA o il RdM e poi cedere da privato a terzi o a concessionario o rivenditore di auto il bene.

Torno alle mie vacanze e buone vacanze a tutti.
In questo senso (prima autoconsumo e poi cessione come privato) condivido anch'io.
Il dubbio nasce se la cessione fosse fatta direttamente come professionista: è in tal caso che secondo me andrebbe applicata l'iva.
Cosa ne pensi?
__________________
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  #16 (permalink)  
Vecchio 07-08-2008, 23.22.41
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In questo senso (prima autoconsumo e poi cessione come privato) condivido anch'io.
Il dubbio nasce se la cessione fosse fatta direttamente come professionista: è in tal caso che secondo me andrebbe applicata l'iva.
Cosa ne pensi?
Io penso che si tratterebbe di una bella operazione elusiva .
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  #17 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 00.02.25
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L'operazione prospettata da Contabile, intendo. Se il prezzo di cessione fosse maggiore di quello d'acquisto, e non è il caso del thread, sarebbe possibile trasferire il bene nella sfera privata e poi venderlo senza applicare l'IVA. Dalla lettura della Risoluzione 194 del 17.06.02 mi sembra di capire che l'autoconsumo di bene acquistato da privato è normalmente f.c. IVA, ma se sullo stesso sono stati fatti lavori tali da determinare un durevole incremento di valore l'IVA si debba comunque applicare a tale incremento di valore, e si ricadrebbe nel rdm anche per l'autoconsumo.
Nel nostro caso, di cessione a titolo oneroso, ma comunque a prezzo inferiore a quello di acquisto, concordo quindi per l'emissione della fattura con rdm per evitare doppie imposizioni, margine negativo e IVA zero.
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  #18 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 10.56.44
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Dalla lettura della Risoluzione 194 del 17.06.02 mi sembra di capire che l'autoconsumo di bene acquistato da privato è normalmente f.c. IVA, ma se sullo stesso sono stati fatti lavori tali da determinare un durevole incremento di valore l'IVA si debba comunque applicare a tale incremento di valore, e si ricadrebbe nel rdm anche per l'autoconsumo.
Ho letto la risoluzione da te citata.
Dalla risoluzione intanto si capisce che sicuramente è esclusa l'esenzione ex num. 27-quinquies, tuttavia non parla di regime del margine, anche perchè la risoluzione tratta il caso di autoconsumo di un bene immobile.
Secondo me l'ostacolo all'applicazione del rdm deriva dal fatto che il bene non è stato acquistato presso un privato.
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  #19 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 12.49.10
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Ho letto la risoluzione da te citata.
Dalla risoluzione intanto si capisce che sicuramente è esclusa l'esenzione ex num. 27-quinquies, tuttavia non parla di regime del margine, anche perchè la risoluzione tratta il caso di autoconsumo di un bene immobile.
Secondo me l'ostacolo all'applicazione del rdm deriva dal fatto che il bene non è stato acquistato presso un privato.
La risoluzione si riferisce al caso degli immobili, ma parla di principi generali riferendosi a quanto previsto dalla VI direttiva IVA e dalla sentenza citata della Corte di Giustizia Europea, che valgono in generale per la cessione e l'autoconsumo di beni acquistati senza diritto alla detrazione.
E' vero che l'auto non è stata acquistata da un privato, ma ci troviamo in un caso analogo a quello dell'acquisto da privato. Nel caso di acquisto da privato, l'IVA era rimasta a carico del venditore. Nel nostro caso il privato è l'acquirente, che non può detrarre l'IVA che rimane a suo carico. Inoltre il successivo apporto nell'attività, come è stato fatto notare, rappresenta una cessione da Dr. Beat privato a Dr. Beat professionista. In entrambi i casi l'IVA è stata già definitivamente incamerata dall'erario, e se si applicasse l'IVA un' altra volta alla cessione si avrebbe doppia imposizione. Soltanto se il bene ha subito modifiche tali che ne hanno durevolmete aumentato il valore, è logico applicare l'IVA all'incremento di valore.

Ultima modifica di Vinny Gambini : 08-08-2008 alle ore 12.54.30.
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  #20 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 13.05.13
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La risoluzione si riferisce al caso degli immobili, ma parla di principi generali riferendosi a quanto previsto dalla VI direttiva IVA e dalla sentenza citata della Corte di Giustizia Europea, che valgono in generale per la cessione e l'autoconsumo di beni acquistati senza diritto alla detrazione.
Leggendo la risoluzione non mi pare di capire questo.
Infatti dicono che l'autoconsumo è fuori campo iva, mentre la cessione è soggetta ad iva.
Non si parla in alcun punto di rdm in quanto si tratta di immobili.

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Inoltre il successivo apporto nell'attività, come è stato fatto notare, rappresenta una cessione da Dr. Beat privato a Dr. Beat professionista.
Secondo me non c'è una cessione dal Sig. X privato allo stesso Sig. X professionista. Infatti si tratta dello stesso soggetto persona fisica: come è possibile una cessione con trasferimento della proprietà verso se stesso?

Vedo che esistono opinioni diverse, ma a me il dubbio rimane...
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