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  #21 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 15.50.56
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dobrey is on a distinguished road
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Secondo me non c'è una cessione dal Sig. X privato allo stesso Sig. X professionista. Infatti si tratta dello stesso soggetto persona fisica: come è possibile una cessione con trasferimento della proprietà verso se stesso?
Salve,

la risposta stà nella domanda.

I soggetti sono due: privato e professionista (anche se coincidono nella stessa persona fisica).

Spero che questo esempio possa dissipare ogni dubbio:

Io sono disteso sulla spiaggia a prendere il sole perchè sono disoccupato ed ho la mia auto al parcheggio sulla strada.

Mi telefona un vecchio amico proponendomi di lavorare per lui.
Io accetto, inizio a lavorare per lui, e lui mi chiede di usare la mia auto perchè mi ha assunto.
Gli dico che non è giusto usare la MIA auto e che se vuole la può comprare.
Lui accetta, io gliela vendo e continuo ad usare l'auto che prima era mia.

Relativamente al trasferimento è inattuabile.

Basta ???

Gennaro Nardi

Ultima modifica di dobrey : 08-08-2008 alle ore 16.34.27.
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  #22 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 17.01.43
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Vinny Gambini is on a distinguished road
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Salve,

la risposta stà nella domanda.

I soggetti sono due: privato e professionista (anche se coincidono nella stessa persona fisica).

Spero che questo esempio possa dissipare ogni dubbio:

Io sono disteso sulla spiaggia a prendere il sole perchè sono disoccupato ed ho la mia auto al parcheggio sulla strada.

Mi telefona un vecchio amico proponendomi di lavorare per lui.
Io accetto, inizio a lavorare per lui, e lui mi chiede di usare la mia auto perchè mi ha assunto.
Gli dico che non è giusto usare la MIA auto e che se vuole la può comprare.
Lui accetta, io gliela vendo e continuo ad usare l'auto che prima era mia.

Relativamente al trasferimento è inattuabile.

Basta ???

Gennaro Nardi
Ho già avuto modo di apprezzare un tuo intervento sulla differenza merci - materie prime - materiali di consumo. Fai sempre degli esempi molto interessanti .
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  #23 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 17.50.02
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B2C is on a distinguished road
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Salve,

la risposta stà nella domanda.

I soggetti sono due: privato e professionista (anche se coincidono nella stessa persona fisica).

Spero che questo esempio possa dissipare ogni dubbio:

Io sono disteso sulla spiaggia a prendere il sole perchè sono disoccupato ed ho la mia auto al parcheggio sulla strada.

Mi telefona un vecchio amico proponendomi di lavorare per lui.
Io accetto, inizio a lavorare per lui, e lui mi chiede di usare la mia auto perchè mi ha assunto.
Gli dico che non è giusto usare la MIA auto e che se vuole la può comprare.
Lui accetta, io gliela vendo e continuo ad usare l'auto che prima era mia.

Relativamente al trasferimento è inattuabile.

Basta ???

Gennaro Nardi
L'importante è che basti al funzionario dell'Ade e al giudice tributario, ma dubito che si accontenteranno della simpatica parabola (che c'entra del resto poco, visto che l'auto gliela vendi al tuo amico e non a te stesso).
Saluti.
__________________
"La morte e le tasse sono inevitabili" (Thomas Haliburton).
Rispondi citando
  #24 (permalink)  
Vecchio 08-08-2008, 18.01.39
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dobrey is on a distinguished road
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L'importante è che basti al funzionario dell'Ade e al giudice tributario, ma dubito che si accontenteranno della simpatica parabola (che c'entra del resto poco, visto che l'auto gliela vendi al tuo amico e non a te stesso).
Saluti.
Salve,

premetto che quanto chiedo appresso è solo per fame di sapere.

Puoi indicarci norme, prassi, usi o costumi, sentenze, pareri di comprovati giuristi e/o tecnici della materia ??

In attesa,

Gennaro Nardi
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  #25 (permalink)  
Vecchio 09-08-2008, 12.56.46
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Vinny Gambini is on a distinguished road
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La questione risulta chiarita anche dalla delle risoluzione n. 28 del 17/04/2008, che richiama l'art. 5 comma 6 della VI Direttiva CEE da cui:

"La limitazione dell'esclusione dall'assoggettamento ai soli casi in
cui il divieto della detrazione derivi da un'apposita disposizione di legge
comporta pure, in base alla risoluzione citata, la necessita' di assoggettare
ad IVA l'autoconsumo di beni pervenuti all'imprenditore, artista o
professionista in base ad operazioni non assoggettate ad imposta per carenza del presupposto soggettivo (es.: beni acquistati presso privati).
Si osserva tuttavia che l'articolo 5, comma 6 della VI Direttiva CEE
n. 77/388 del 17 maggio 1977, nel prevedere l'assimilazione del cosiddetto
autoconsumo esterno di beni alle cessioni a titolo oneroso, fa espresso
riferimento a quei beni per i quali sia stata operata all'atto dell'acquisto
la detrazione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto. In sostanza
il legislatore comunitario al fine di evitare che i beni pervengano al
consumo detassati dispone l'assoggettamento all'imposta del relativo
autoconsumo esterno, ma cio' solo nel caso in cui l'imposta relativa ai beni
stessi abbia formato oggetto di detrazione totale o parziale al momento
dell'acquisto.
Il legislatore comunitario, intende quindi calibrare l'eventuale
assoggettamento ad IVA dei detti beni al corrispondente esercizio della
detrazione.
Se l'acquisizione dei beni in discorso non e' stata assoggettata al
tributo per mancanza del presupposto soggettivo, l'esercizio della detrazione dell'IVA non si e' potuto ugualmente operare."

In poche parole, la tassazione dell'autoconsumo esterno è dettata per evitare che i beni giungano al consumo detassati per effetto della detrazione. Per questo la norma non si applica nel caso in cui non sia stata operata la detrazione integrale per qualsiasi motivo .

Chi ha acquistato il bene strumentale prima dell'apertura della partità iva non ha potuto detrarla per mancanza del presupposto soggettivo, e la situazione è analoga all'acquisto effettuata da privato successivamete all'apertura della partita IVA. In entrambi i casi l'imposta è stata già versata, nessuno ha potuto detrarla per mancanza del presupposto soggettivo, il bene destinato all'autoconsumo giunge al consumo già tassato.
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  #26 (permalink)  
Vecchio 11-08-2008, 17.02.30
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dobrey is on a distinguished road
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[quote=Vinny Gambini;58197]La questione risulta chiarita anche dalla delle risoluzione n. 28 del 17/04/2008, che richiama l'art. 5 comma 6 della VI Direttiva CEE da cui:

In poche parole, la tassazione dell'autoconsumo esterno è dettata per evitare che i beni giungano al consumo detassati per effetto della detrazione. Per questo la norma non si applica nel caso in cui non sia stata operata la detrazione integrale per qualsiasi motivo .QUOTE]

Salve,

chiara, splendida ed assolutamente non da mè contestata questa risoluzione.


Relativamente a quanto chiesto a B2C, vale in quanto suppongo lui non abbia giustamente interpretato il mio esempio.
In tale esempio, IO ed il mio vecchio amico, vogliono essere la rappresentazione di due soggetti diversi anche se in effetti una sola persona fisica (vedi oggetto della discussione).
__________________
Gennaro Nardi Pescara
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  #27 (permalink)  
Vecchio 12-08-2008, 17.21.25
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Mr Spock is on a distinguished road
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Dalla banca dati L'Esperto risponde del Sole 24 ore:

LA CESSIONE DEL TRATTORE E' SOGGETTA ALL'IMPOSTA (2001)
a cura di Giampaolo Tosoni

Un imprenditore agricolo, titolare di partita Iva, cede un trattore acquistato in un periodo antecedente all'apertura della posizione Iva da un rivenditore di trattori. Poiché l'acquisto è stato fatto come privato, la cessione può essere "esente da Iva ex articolo 10" o, in alternativa, secondo le regole del regime del margine?

Il regime del "margine" è un particolare regime Iva che si applica alla cessione di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, effettuata da privati, ovvero da soggetti equiparati, nei confronti di rivenditori o soggetti passivi d'imposta.
Nel caso di specie questo regime non è applicabile in quanto il bene non è stato acquistato da un privato.
Né è applicabile l'articolo 10, comma 27-quinquies, in quanto il soggetto non ha pagato l'imposta a monte. Si ritiene, pertanto, che la cessione del trattore, essendo lo stesso entrato nella sfera dell'impresa, debba essere assoggettata a Iva.
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  #28 (permalink)  
Vecchio 13-08-2008, 11.56.19
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Vinny Gambini is on a distinguished road
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Dalla banca dati L'Esperto risponde del Sole 24 ore:

LA CESSIONE DEL TRATTORE E' SOGGETTA ALL'IMPOSTA (2001)
a cura di Giampaolo Tosoni

Un imprenditore agricolo, titolare di partita Iva, cede un trattore acquistato in un periodo antecedente all'apertura della posizione Iva da un rivenditore di trattori. Poiché l'acquisto è stato fatto come privato, la cessione può essere "esente da Iva ex articolo 10" o, in alternativa, secondo le regole del regime del margine?

Il regime del "margine" è un particolare regime Iva che si applica alla cessione di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, effettuata da privati, ovvero da soggetti equiparati, nei confronti di rivenditori o soggetti passivi d'imposta.
Nel caso di specie questo regime non è applicabile in quanto il bene non è stato acquistato da un privato.
Né è applicabile l'articolo 10, comma 27-quinquies, in quanto il soggetto non ha pagato l'imposta a monte. Si ritiene, pertanto, che la cessione del trattore, essendo lo stesso entrato nella sfera dell'impresa, debba essere assoggettata a Iva.
D'accordo. Il regime del margine richiede che il bene sia stato acquistato da un privato, e l'apporto nell'attività di un bene strumentale acquistato prima dell'apertura della posizionme IVA non è esattmente la stessa cosa. Tuutavia, data la finalità del regime di evitare la doppia imposizione, le due situazioni sostanzialmente si equivalgono, poiché in entrambi i casi il bene entra nel circuito IVA già tassato. Qui il bene non è stato acquistato "da un privato", bensì "da privato", cioè l'imprenditore lo ha acquistato quando era un privato, ma ugualmente il bene entra nella sfera d'impresa con l'iva non detratta perché acquistato precedentemente da un privato.
Inoltre, considerato che invece non si applichererbbe l'IVA alll'autoconsumo dello stesso bene, a questo punto l'operazione prospettata da Contabile (estromissione e successiva cessione) consentirebbe la cessione del bene senza applicazione dell'IVA. Operazione elusiva? Sempre da provare. Se il bene viene ceduto dopo qualche tempo dopo l'estromissione dall'impresa non vedo cosa si potrebbe contestare.
Il sistema di imposizione così presenta delle faglie e delle discriminazioni immotivate per lsuperare le quali sarebbe necessario far rientrare nel regime del margine anche la cessione e l'autoconsumo di beni acquistati prima dell'inizio dell'attività. D'altra parte, per quanto concerne l'autoconsumo, la direttiva comunitaria dice che se sul bene sono stati effettuati lavori per i quali è stata detratta l'IVA e che hanno determinato un durevole incremento di valore del bene stesso, l'autoconsumo sconta l'IVA sull'incrementio di detto valore. Questo non significherebbe applicare il regime del margine anche all'autoconsumo di beni precedentemente apportati nell'impresa? L'applicazione del regime del margine sia alle cessioni che all'autoconsumo di beni strumentali acquistati prima dell'inizio dell'attività, sarebbe la cosa più logica e renderebbe equivalenti, ai fini IVA, cessione diretta e estromissione + cessione.
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