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Salve,
Tema: Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 12/10/2007 n. 55 1° stralcio: 3) ACQUISTI EFFETTUATI DOPO IL 27 GIUGNO 2007: AMBITO APPLICATIVO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 18 GIUGNO 2007 (in GUUE del 27 giugno 2007) La Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2007 (in GUUE del 27 giugno 2007, serie L165/33), a cui espressamente rinvia, come in precedenza segnalato, il nuovo testo dell'art 19-bis 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, costituisce il nuovo regime di detrazione dell'Iva assolta in relazione agli acquisti relativi ad alcuni mezzi di trasporto e ad alcuni beni e servizi connessi all'impiego. Piu' precisamente, per gli acquisti effettuati dal 27 giugno 2007, il regime di detrazione dell'Iva relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, non compresi nella tabella B allegata al DPR 633/1972 e non adibiti ad uso pubblico, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 del decreto IVA ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione nei limiti e alle condizioni stabilite dalla decisione del Consiglio. 2° stralcio: La richiamata norma del DPR n. 633 del 1972 disciplina, infatti, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di determinati mezzi di trasporto (compresi carburanti, lubrificanti e servizi di funzionamento) rinviando espressamente alla decisione del Consiglio dell'Unione europea, della quale recepisce in via immediata e diretta contenuti e condizioni. Dispone, in particolare, che "c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;". Domanda: In entrambi gli stralci si menziona il decreto legislativo 30 aprile 1992. Nel 1° stralcio viene indicato il n. 258 e nel 2° stralcio il n. 285. Nel sito dell' AdE non esiste un decreto legislativo 30 aprile 1992, nč 258 nč 285. Qualcuno sā dove vive questo fantasma ??? Grazie
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Gennaro Nardi Pescara |
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Non lo trovi perchč non č normativa propriamente tributaria, si tratta del "Nuovo" codice della strada, che puoi reperire a questo link del Ministero dei Trasporti
Inoltre non č corretto 258, bensė 285 Saluti. |
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Citazione:
mi hai tolto un peso che avevo addosso da diversi anni.
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Gennaro Nardi Pescara |