secondo dottrina ordinaria che si ricollega a prassi di agenzia delle entrate, a seguito della novità fiscali (che hanno lasciato immuni solo gli agenti di commercio con la percentuale dell'80% ai fini imposte dirette) per il procacciatore la deduzione, ai fini imposte dirette, dei costi per l'autovettura (non costituente bene strumentale, lo é ad es. per il tassista) é pari a zero, come per le altre categorie di imprenditori.
Viceversa, si é in discusso già anche su questo forum e parte della dottrina sosterebbe la tesi di una possibile assimilazione tra agenti e procacciatori.
Naturalmente, in caso di successive contastazione l'unico rimedio é il ricorso in commissione tributaria.
Infine, devo rilevare come al seguito del D.L. 223/2006, l'avvenuto azzeramento della possibilità di dedurre i costi aziendali (anche é ora ammessa la detrazione dell'IVA) per gli imprenditori, e la riduzione dal 50% al 25% per i professionisti, appaia del tutto ingiusto e contrari ai principi di capacità contributiva dei contribuenti.
E' auspicabile che il legislatore ci possa ripensare, anche dell'ottica dell'effetto retroattivo di tale stretta già dal 2006.
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