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Citazione:
A te risulta che la finanziaria 2007 abbia eliminanto il vincolo di indetraibilità oggettiva? |
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L'iva sui pedaggi auto ha sempre seguito la sorte di quella sulle auto. Di conseguenza, dal 13/9/06 l'iva sui pedaggi è detraibile in base al criterio generale dell'afferenza (= percentuale di destinazione all'uso aiendale o professionale).
Prudenzialmente, io detrarrei il 50%, a meno che è inequivocabile che il pagamento dei pedaggi è avvenuto in circostanze lavorative. La Finanziaria non dice nulla in merito. ciao |
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Mah..scusate..se non erro l'iva sui pedaggi autostradali...prima era indetraibile mentre l'acquisto o leasing di autovetture era detraibile nella misura del 10 e poi del 15%...quindi non vedo la stessa regola.
Ovviamente mi riferisco all'attività professionale. |
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E' vero, la differenza stava solo nelle ipotesi dell'acquisto, in proprietà o in leasing. Per le altre spese (carburanti, manutenzioni e pedaggi) la norma era esattamente uguale.
Dal 13/9 la norma è invece uguale per tutti i casi inerenti le auto, ossia anche il leasing e l'acquisto. ciao Citazione:
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Citazione:
Non credo, sai, che l’iva sui pedaggi stradali segue la stessa sorte dell’iva sugli acquisti di autovetture, carburanti, etc… Infatti, mentre per la prima l’indetraibilità è prevista dalla lettera e), per gli altri acquisti l’indetraibilità è prevista dalle lettere c) e d). E ciò è anche confortato dal d.l. n. 258 del 15/09/2006 ove è previsto che l’istanza di rimborso è presentata per gli acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’art. 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d)… Ciao |
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Citazione:
Non mi pare infatti che la sentenza Ue possa scalfire il disposto di quella nor |
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Avete ragione !!
L'identità di trattamento sostanziale - che si protraeva da anni - mi aveva fatto pensare che fosse la stessa norma a disciplinarne la detraibilità, e invece non è così. Ma è un caso che la norma citi il transito degli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) del c.d.s.? Forse la ratio era quella di assimilarne il trattamento ... e allora, adesso che la musica è cambiata ..... Farò qualche ricerca, e chissà che non ne venga fuori qualcosa di buono .... ciao. |
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Riassumendo, se non ho inteso male, i costi di cui al vecchio art. 19-bis1 co. 1, lett. c) e d) Dpr 633/72, sono attualmente detraibili secondo il principio dell'inerenza, tuttavia i costi relativi al transito stradale e autostradale, di cui all'art. 19-bis1 co.1, lett. e) rimarrebbero indetraibili. Per quanto riguarda le imposte dirette, rispetto alla precedente classificazione dell'art. 164 TUIR, non sono più deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli aziendali utilizzati da imprese individuali e società (salvo agenti rappresentanti all'80% e professionisti al 25%).
Pertanto i pedaggi autostradali relativi ad automezzi aziendali uso promiscuo utilizzati dalle imprese (salvo agenti e rappresentanti) sono indetraibili e indeducbili al 100%. Confermate? Ciao e buon lavoro |