Forums - Il Commercialista Telematico Iscriviti alla community del commercialista telematico

Torna indietro   Forums - Il Commercialista Telematico > Argomenti di discussione > AUTO E AUTOCARRI
Registrazione FAQ Social Groups Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti

Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 17.07.55
Junior Member
 
Data registrazione: 03-02-2010
Messaggi: 1
freebilly is on a distinguished road
Predefinito Mancata indicazione KM nelle schede carb.

Un cliente(società) mi porta sempre le schede carburanti prive dell'indicazione dei chilometri percorsi. In caso di controllo cosa rischia??
Grazie a chi mi volesse rispondere
Rispondi citando
  #2 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 17.28.45
Administrator
 
Data registrazione: 12-09-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 18,171
danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto Manda un messaggio tramite Skype™ a danilo sciuto
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da freebilly Visualizza messaggio
Un cliente(società) mi porta sempre le schede carburanti prive dell'indicazione dei chilometri percorsi. In caso di controllo cosa rischia??
Grazie a chi mi volesse rispondere

Il disconoscimento del costo .....
__________________
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
Rispondi citando
  #3 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 17.30.26
Senior Member
 
Data registrazione: 13-01-2009
Residenza: liguria
Messaggi: 653
La matta is on a distinguished road
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da freebilly Visualizza messaggio
Un cliente(società) mi porta sempre le schede carburanti prive dell'indicazione dei chilometri percorsi. In caso di controllo cosa rischia??
Grazie a chi mi volesse rispondere
Vado a memoria, e spero che qualcuno mi confermi: l'indicazione dei km a fine periodo (mese o trimestre) è elemento indispensabile nella compilazione delle skede carb. In caso di controllo si rischia l'indetraibilità dell'iva e l'indeducibilità del costo con conseguenti riprese a tassazione e sanzioni.
Io però verifiche sulle schede carburanti non ne vedo da molti anni. E spero di non vederne ancora per molti altri anni...
__________________
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
Rispondi citando
  #4 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 17.36.19
alfredo da roma
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito

La periodicità di compilazione è, a libera scelta del contribuente,

mensile o trimestrale.

La scheda deve essere tenuta per ogni veicolo a motore utilizzato e deve contenere, anche mediante l'apposizione di un timbro, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva dell'impresa che acquista il carburante.

La compilazione della scheda carburanti non presenta dunque particolari difficoltà, ma il regolamento attuativo ha introdotto una prima novità rispetto a quanto previsto in precedenza.

Cambia infatti il soggetto che deve effettuare l’annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante.L’obbligo di tale annotazione non ricade più su colui che utilizza il veicolo bensì sull’addetto alla distribuzione di carburante.

Quest’ultimo, all’atto di ogni rifornimento, dovrà indicare sulla scheda carburanti dell’acquirente:

- la data del rifornimento stesso;

- il corrispettivo al lordo dell’Iva;

- la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e nome se persona fisica, nonché l’ubicazione dell’impianto, anche a mezzo di apposito timbro;

- la firma per convalida della regolarità dell’operazione di acquisto da parte dell’addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire.

Spesso in pratica la firma si riduce a una semplice sigla, anziché essere costituita dal nome e cognome.In linea di massima l’apposizione di una sigla può ritenersi valida se non sorgono dubbi sul soggetto che l’ha effettuata e che può, in qualsiasi momento, riconoscerla.

Si evidenzia che vanno considerate valide anche le sottoscrizioni fatte dal gestore con una semplice sigla e non con la firma per esteso,perché questa non è espressamente richiesta.Inoltre, la presenza del timbro identificativo del gestore con i dati rilevanti e la sigla stessa costituiscono già comprovante indizio del soggetto da cui proviene la compilazione e, in ogni caso, il contribuente non è tenuto ad imporre a nessuno il modo con cui apporre la propria sottoscrizione.
Sostenere il contrario andrebbe, del resto, a scontrarsi con l’intento legislativo del DPR n. 444/1997, che è quello di semplificare le annotazioni delle schede carburante, non certo di complicarlo.L'adempimento da parte del gestore dell’impianto stradale viene evidenziato anche dalla circolare esplicativa n. 205 E che chiarisce come si sia voluto attribuire ai gestori degli impianti una maggiore responsabilizzazione.

Non è necessario:

- la rilevazione del tipo e della quantità di carburante acquistato;
- l’indicazione del numero progressivo dell’annotazione;
- il tutto per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili.

Un’ulteriore importante novità rispetto alla precedente normativa è contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 4 del decreto 444/1997 ed è costituita dall’obbligatoria indicazione sulla scheda carburanti dei chilometri percorsi.

Infatti prima della registrazione nelle scritture contabili l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, deve annotare sulla scheda il numero di chilometri che si può rilevare, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri esistente nel veicolo (non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo).

Pertanto tutti gli imprenditori che utilizzano mezzi di trasporto dovranno indicare il numero dei chilometri prima di registrare la scheda carburanti nell’apposito registro degli acquisti previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 4 del D.P.R. n. 444/1997 parla di intestatario del mezzo di trasporto e il lettore attento potrebbe dedurne che l’obbligo di indicare il numero di chilometri non sussista per coloro che non sono intestatari dei veicoli, come ad esempio nei casi di comodato, leasing e in ogni caso in presenza di un diritto di godimento.

La disposizione è imprecisa ma risulta chiaro che l’obbligo di indicazione dei chilometri prima della registrazione ricade su tutti gli utilizzatori (salvo qualche eccezione), indipendentemente dalla qualità di intestatario o semplice possessore.A

A tale proposito la circolare 205 E precisa che la disposizione, ispirata a motivi di cautela fiscale, è diretta a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda.Va da sé che in assenza dell’apposito dispositivo (per esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all’acquacoltura) che misuri i chilometri percorsi, il disposto normativo predetto potrà ritenersi osservato con l’indicazione sulla scheda carburanti delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l’impiego del mezzo di trasporto (per esempio contatore).

Si deve inoltre sottolineare come l’ultimo periodo dell’art. 4 del D.P.R. n.444/ 1997 parla di intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa.

Questa precisazione è importante in quanto esclude pertanto dall’obbligo di annotare i chilometri i seguenti soggetti:

- gli artisti e professionisti;
- i rivenditori di veicoli nuovi o usati e di quelli a uso dimostrativo o di prova, relativamente alla scheda unica aziendale (vedi casi speciali);
- i riparatori di veicoli loro affidati per la riparazione.

Con l’obbligo di annotare i chilometri da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa (obbligo tra l’altro in contrasto con la finalità di semplificazione), il verificatore fiscale può rilevare più agevolmente eventuali abusi di false annotazioni rapportando il numero dei chilometri percorsi, dal primo periodo al successivo, al consumo di carburante.

Lascia un pò perplessi la non obbligatorietà di indicare sulla scheda carburanti il tipo e la quantità di carburante utilizzato.

fonte: Compilazione della scheda carburante
Rispondi citando
  #5 (permalink)  
Vecchio 08-02-2010, 17.56.46
Administrator
 
Data registrazione: 12-09-2006
Residenza: Catania
Messaggi: 18,171
danilo sciuto is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a danilo sciuto Manda un messaggio tramite Skype™ a danilo sciuto
Predefinito

http://www.commercialistatelematico....carburante.htm

__________________
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
Rispondi citando
sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...
Rispondi

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato



Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18.19.08.


Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
Traduzione italiana : www.vbulletin.it