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Segnalo che sull'odierno Italia oggi, pagina 20, è stato pubblicato un articolo a firma di Norberto Villa e Franco Cornaggia, che afferma, conformemente a quanto postulato da me qualche giorno fa, che la competenza per la sopravvenienza attiva derivante dal rimborso dell'auto è del 2006
Citazione:
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ma una rondine non fa primavera...
E poi io sono un ex abbonato di Italia Oggi, passato al Sole 24 ore per riconosciuta superiorità tecnica di un giornale sull'altro. Questo, senza nulla togliere al valore culturale degli esperti che hai citato. Io comunque mica sostengo il contrario: ho solo posto un dubbio. Per caso, nell'articolo c'è anche scritto che la sopravv è di competenza se fai la richiesta entro l'anno o è sufficente fare i conti ?
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ROBERTO MAZZANTI RAG.COMMERCIALISTA |
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Citazione:
Condivido anch'io questo tuo pensiero... è, infatti, la detrazione iva che opero sui costi accessori... S'intende ove presenti le circostanze evidenziate. In assenza, io dedurrei il 50%, che costituisce la percentuale media di utilizzo dei beni ad uso promiscuo... Un saluto |
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No, non sono d'accordo.
Italia Oggi ha un taglio diverso, ma non è affatto inferiore tecnicamente al 24 ore. Ovviamente la sopravvenienza è di competenza del 2006 anche se non fai la riciesta ...... ciao Citazione:
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21.11.2006
Bene. Non è detto che discutendo tra di noi ci sia l'obbligo di cambiare opinione. Gli argomenti che hai portato continuano a non convincermi fino in fondo... può darsi tu abbia ragione ma non mi convinco. Vedremo.... Grazie. Ciao. ![]()
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ROBERTO MAZZANTI RAG.COMMERCIALISTA |
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Torno su un "vecchio" argomento per segnalare un articolo (La settimana Fiscale), nel quale si scrive quanto segue :
"La sopravvenienza attiva da rimborso dell’Iva sulle auto può essere considerata di competenza dell’esercizio in corso al 14.9.2006, data della sentenza della Corte di Giustizia europea. Nel caso del rimborso Iva relativo agli acquisti effettuati nel periodo intercorrente fra la data di inizio dell’esercizio e il 13.9.2006, infatti, la somma recuperata rappresenta il ristoro di un costo relativo all’impiego dei mezzi per la produzione dei ricavi dell’impresa nel medesimo periodo amministrativo. Per quanto concerne, invece, il rimborso delle spese effettuate in annualità precedenti, l’applicazione del principio di correlazione richiamato dal Principio contabile n. 11 implica una competenza riferita gli esercizi in cui detti costi hanno concorso alla formazione dei proventi aziendali: poiché ciò non è stato, tuttavia, appare ora coerente l’iscrizione nel primo bilancio in cui si è avuta la certezza della spettanza effettiva del diritto allo scomputo dell’Iva non detratta, al fine di non precludere la «rappresentazione veritiera e corretta» delle attività aziendali già conosciute." Questo - aggiungo io - può essere considerato un motivo in più per presentare l'istanza. La sopravvenienza attiva, tra l'altro, è un componente positivo di reddito non tassabile, che quindi andrà inserito tra le variazioni (definitive) in diminuzione, con conseguente esclusione da calcolo di imposta differite. Buona giornata |
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La RM n. 59/2007 ha affermato che fino a quando non verrà emanata l'autorizzazione comuntaria per introduzione di una percentuale ridotta di detrazione, la percentuale di detrazione per le auto e le relative spese di gestione va effettuata in base al generale principio di cui all'articolo 19 (inerenza o afferenza).
Ritengo che la percentuale del 50% sia inattaccabile in sede di controllo, mentre percentuali superiori possono essere utilizzate solo in presenza di inequivocabili prove documentali. Buona giornata |
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Torno nuovamente sul discorso della competenza della sopravvenienza attiva derivante dal rimborso iva auto, per segnalare che anche il 24 ore condivide la tesi che qui ho sostenuto. Ecco l'estratto
Per i rimborsi Iva auto la competenza è al 2006 Le conseguenze delle sentenze Ue Il rimborso Iva auto trova la sua collocazione nell'ambito dei componenti positivi dell'esercizio 2006. Nella predisposizione del bilancio d'esercizio, particolare importanza ha il rispetto del principio della competenza economica (articolo 2423 bis, p.3 del Codice civile) in base al quale la realizzazione dei costi e dei ricavi consegue a precisi atti o fatti giuridici che li determinano. In linea generale le sentenze della Corte di giustizia europea emesse a seguito di un "rinvio pregiudiziale", operato dal giudice nazionale in corso di causa nelle ipotesi in cui si profili la necessità di chiedere un parere condizionante su questioni attinenti la coerenza di una norma nazionale a una disposizione comunitaria, non hanno efficacia prestabilita. Gli articoli 228 e 234 del Trattato europeo relativamente alle "pronunce pregiudiziali" non fissano infatti limiti all'efficacia temporale di tali sentenze ma solo termini di adeguamento, per gli Stati inadempienti, al parere o al disposto giudiziale. Il Sole 24 Ore - N. Cavalluzzo, A. Montinari - art. pag. 31 Un po' di ossigeno per i nostri bilanci Citazione:
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18.04.2007
Si ho visto, Danilo. Ma continuo a non esserne convinto fino in fondo, per il semplice motivo che al 31.12.2006 non puoi sapere se a settembre farai o non farai l'istanza; quanto, come e quando otterrai come rimborso ecc...ecc... Mi sembra, in altri termini, che la questione sia ancora un po' confusa, ecco. Comunque, altri sostengono la mia tesi, altri la tua....vediamo un po'.
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ROBERTO MAZZANTI RAG.COMMERCIALISTA |
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Io sto presentando l'istanza di rimborso entro il 30/4, in modo da mettermi al sicuro e inserire la sopravvenienza attiva nel 2006.
ciao Citazione:
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