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Ho questo caso:
auto acquistata usata nel 2005 con iva parzialmente detratta. (base imponibile 10% del relativo ammontare. Nell'anno 2007 cessione con il regime del margine. la norma mi dice che in seguito della vendita con il regime del margine, non può essere detratta l'iva ridotta addebitata dal cedente. come mi comporto avendo detratto l'iva 3 anni fa? Faccio una nota di variazione iva e la registro al momento della cessione con il regime del margine? Grazie a tutti in anticipo. |
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Citazione:
Secondo me quindi bisogna annullare la fattura di vendita con nota di credito di pari importo e riemettere la fattura con importi parzialmente imponibili (per la parte detratta all'origine) e con importi esenti art.10 comma 27-quinquies per il resto. Ciao |
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Citazione:
L'articolo 30 comma 6 della legge 388/2000 riguarda i rivenditori professionali di auto e non il rivenditore occasionale. Maggiori dettagli puoi trovarli sulla circolare ADE numero 1/E del 3.1.2001 che spiega chiaramente la questione (e che conferma la mia tesi). |
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scusa, vorrei capire bene.
il famoso comma 6 della legge 388/2000, dice il il regime del margine previsto per i rivenditori di beni usati si applica anche alle cessioni di cui al comma 5 (ossia vendita di autoveicoli per il quale il cedente ha detratto solo in parte). mi sembra di capire che il comma 6 non riguardi esclusivamente i rivenditori professionali, ma richiami il loro speciale regime. invece la circolare che mi hai citato riprende il caso di un rivenditore professionale ma non dice niente del caso in cui la vendita sia effettuata da un soggetto diverso. Grazie per la discussione |
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Citazione:
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quindi nel mio caso visto che si tratta della seconda cessione, la base imponibile da assoggettare ad iva sarà pari 1/100 della base impobibile.
questo perché il primo acquirente si è detratto il 10 %. questo ha emesso fattura assoggettando solo il 10% della base ad iva. io quindi mi sono detratto solo il 10% di quello esposto in fattura. Va bene il mio ragionamento?? Grazie a Tutti |
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Citazione:
Infatti: = il primo acquirente ha ad esempio acquistato l'auto per 20.000 più 4.000 di iva con detrazione di 400 = egli la rivende al secondo acquirente assoggettando ad iva soltanto il 10% del prezzo di vendita (ad esempio 10.000 di cui 833 imponibile e 167 iva) = il secondo acquirente ha recuperato 16,7 di iva per cui, quando rivende, la proporzione sarà dell'1% assoggettato ad iva ed il 99% non assoggettato Preciso anche che, in questi casi, consiglio al mio cliente secondo acquirente di non detrarre alcunchè per iva (dato l'esiguo importo del recupero) e di gestire l'acquisto con il regime del margine per cui, quando rivenderà, l'operazione verrà nuovamente gestita con il regime del margine. Ciao |
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