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  #1 (permalink)  
Vecchio 17-11-2007, 18.41.44
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francy is on a distinguished road
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Salve! Un geologo, nel mese di giugno 2006 aveva acquistato un'autocarro detraendo l'Iva e il costo al 100%.
In questo mese (novembre 2007) ha deciso di cambiare autocarro e quello vecchio ha deciso di darlo in permuta. Deve emettere la fattura alla concessionaria.Giusto?Il totale della fattura da emettere se è inferiore al residuo da ammortizzare o superiore scaturirà sicuramente una minusvalenza/plusvalenza. Mi chiedo: sono tassabili per i professionisti?
Non vorrei prendere una cantonata, ma mi sembra di aver letto, che le plusvalenze realizzate dai professionisti vengono tassate solo per i beni acquistati dal 4 luglio 2006.Grazie in anticipo, a chi vorrà darmi una mano!!!
P.S.: nella fattura da emettere di preciso cosa devo considerare???
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  #2 (permalink)  
Vecchio 18-11-2007, 13.08.32
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Salve! Un geologo, nel mese di giugno 2006 aveva acquistato un'autocarro detraendo l'Iva e il costo al 100%.
In questo mese (novembre 2007) ha deciso di cambiare autocarro e quello vecchio ha deciso di darlo in permuta. Deve emettere la fattura alla concessionaria.Giusto?Il totale della fattura da emettere se è inferiore al residuo da ammortizzare o superiore scaturirà sicuramente una minusvalenza/plusvalenza. Mi chiedo: sono tassabili per i professionisti?
Non vorrei prendere una cantonata, ma mi sembra di aver letto, che le plusvalenze realizzate dai professionisti vengono tassate solo per i beni acquistati dal 4 luglio 2006.Grazie in anticipo, a chi vorrà darmi una mano!!!
P.S.: nella fattura da emettere di preciso cosa devo considerare???
Per i professionisti le plusvalenze su beni acquistati prima del 4.7.2006 non sono tassabili.

Nella fattura devi indicare l'importo riconosciuto come permuta, scorporando imponibile e iva (esempio: valore permuta 12.000 imponibile 10.000 iva 2.000).
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  #3 (permalink)  
Vecchio 26-11-2007, 12.26.46
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Quindi, anche le minusvalenze????!!!Grazie Speedy!!!
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  #4 (permalink)  
Vecchio 26-11-2007, 12.28.31
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Quindi, anche le minusvalenze????!!!Grazie Speedy!!!
Stesso discorso anche per le minusvalenze.

Ciao
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  #5 (permalink)  
Vecchio 01-12-2007, 18.41.25
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Scusate, ma dove c'è scritto "per i beni acquistati prima del 04/07/2006"?
Io ho un dubbio atroce !!!!Se io emetto la fattura per un valore inferiore rispetto al residuo da ammortizzare, mi si realizza una minusvalenza!!Ma la minusvalenza non è tassabile se io vado ad autofatturare!Nell'art. 54 del Tuir, il comma 1 bis, con il quale è stata prevista la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle minusvalenze dei beni strumentali, con l'esclusione degli immobili e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione,1) se realizzate mediante cessione a titolo oneroso 2) realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o danneggiamento dei beni .Sulla base di quanto precede, può dunque concludersi che le plusvalenze relative ai beni strumentali realizzate antecedentemente al 4/7/2006, da un lavoratore autonomo, non sono fiscalmente rilevanti.Per quelle realizzate successivamente a tale data occorre verificare la natura del bene in relazione alla quale viene realizzata la plusvalenza: se si tratta di un bene immobile la plusvalenza è rilevante fiscalmente dal 1/1/2007; per tutti gli altri beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, la plusvalenza è tassata a decorrere dal 04/7/2006.Io ho capito così!!!Forse mi stò incartando!!!!!O mi sono persa qualcosa!!!!Ciao e scusate!!!
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  #6 (permalink)  
Vecchio 01-12-2007, 19.20.14
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Scusate, ma dove c'è scritto "per i beni acquistati prima del 04/07/2006"?
Io ho un dubbio atroce !!!!Se io emetto la fattura per un valore inferiore rispetto al residuo da ammortizzare, mi si realizza una minusvalenza!!Ma la minusvalenza non è tassabile se io vado ad autofatturare!Nell'art. 54 del Tuir, il comma 1 bis, con il quale è stata prevista la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle minusvalenze dei beni strumentali, con l'esclusione degli immobili e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione,1) se realizzate mediante cessione a titolo oneroso 2) realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o danneggiamento dei beni .Sulla base di quanto precede, può dunque concludersi che le plusvalenze relative ai beni strumentali realizzate antecedentemente al 4/7/2006, da un lavoratore autonomo, non sono fiscalmente rilevanti.Per quelle realizzate successivamente a tale data occorre verificare la natura del bene in relazione alla quale viene realizzata la plusvalenza: se si tratta di un bene immobile la plusvalenza è rilevante fiscalmente dal 1/1/2007; per tutti gli altri beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, la plusvalenza è tassata a decorrere dal 04/7/2006.Io ho capito così!!!Forse mi stò incartando!!!!!O mi sono persa qualcosa!!!!Ciao e scusate!!!
Puoi trovare utili indicazioni qui:

http://www.commercialistatelematico.....html?doc=2138
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  #7 (permalink)  
Vecchio 01-12-2007, 19.38.10
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Sì, l'ho letto!!!E dice quelle realizzate, non pper i beni acquistati prima del 04/07/2006!!!!!Mi confermi???
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  #8 (permalink)  
Vecchio 01-12-2007, 19.49.23
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sara71 is on a distinguished road
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Sì, l'ho letto!!!E dice quelle realizzate, non pper i beni acquistati prima del 04/07/2006!!!!!Mi confermi???
Le plusvalenze/minusvalenze su beni strumentali sono rilevanti fiscalmente per i professionisti solo se i beni sono stati acquistati dal 4/7/2006. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con un'interpretazione che è stata dai più criticata, in quanto stiamo parlando di beni (a differenza degli immobili) per i quali a monte sono state dedotte le quote di ammortamento.
Ciao.
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  #9 (permalink)  
Vecchio 03-12-2007, 10.19.10
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Grazie Sara71!!!Scusa ma per i commercianti, vige la stessa regola???
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  #10 (permalink)  
Vecchio 03-12-2007, 18.24.51
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sara71 is on a distinguished road
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Grazie Sara71!!!Scusa ma per i commercianti, vige la stessa regola???
No, per i commercianti le plusvalenze/minusvalenze sono comunque rilevanti ai fini fiscali.
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