![]() | quotidiano di approfondimenti e novità fiscali, servizi e soluzioni per le aziende e i loro consulenti | ![]() |
| | |||||||
| | |||||||||
| LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione | |||||||
| |||
|
In una assemblea condominiale l'amministratore ha escluso alcuni usufruttuari in possesso di contratto scritto e non trascritto richiedendo appnto la trascrizione dello stesso. Posto che il contratto è definito al momento della redazione per iscritto e della firma delle parti ed avendo la trascrizione unicamente una valenza pubblicitaria vorrei sapere se qualcuno a esperienze simili in merito e l'esito delle stesse. Grazie.
|
| |||
|
L'amministratore ha ragione le scritture private aventi per oggetto trasferimenti di diritti reali su immobili devono essere obbligatoriamente con firme autenticate e registrate presso l'ADE ed i registri immmobiliari, nonché soggetti a voltura catastale.
|
| |||
| Perdonami ma sei fuori strada Rena.. Assolutamente falso!!! Il contratto del passaggio di proprietà anche di un immobile è perfetto con una scrittura privata semplice. La trascrizione, ripeto ha una valenza puramente pubblicitaria e di opponibilità a terzi. Quindi per es. se io vendo un immobile ad A e poi a B... il proprietario diverrà chi trascrive per primo il proprio contratto. Ma un contratto scritto di per se è valido ed a maggior ragione in materia condominiale in cui (come ha piu volte chiarito la corte di cassazione) non si applica il principio dell'apparenza essendo il condominio un ente di gestione. Cio' che conta è il proprietario effettivo. Vedi sentenza cassazione 13 gennaio 1965 n 66. Sono certissimo sul punto tuttavia volevo sentire eventuali esperienze di altri.
|
| |||
| Citazione:
|
| |||
|
Si d'accordo, ma questo punto l'usufruttuario per partecipare all'assemblea condominiale deve produrre la copia autentica della scrittura privata ed un certificato speciale ipotecario relativo all'immobile.
|
| |||
| Perdonami se insisto.. La qualità di condomino si acquisisce nel momento in cui si diviene proprietario e proprietario si diviene nel momento in cui si firma il contratto (non nel momento in cui il contratto si registra o si trascrive). L'assemblea che esclude un condomino con contratto di acquisto scritto (non trascritto) è nulla in quanto illegittima. Del resto in capo all'amministratore non grava l'obbligo di procedere alle visure presso la conservatoria immobiliare essendo sufficiente che l'acquirente comunichi il subentro nella proprietà dell'immobile. Ho dubbi anche per l'obbligo di produzione della scrittura privata semplice. Come gia detto il condominio è un ente di gestione (come l'ha definito la cassazione) nel quale non rileva il princiopio dell'apparenza e della tutela dei terzi. (ovviamente con riferimento ai rapporti tra condomini e amministratore del condominio.
|
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |