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Il modo più semplice è quello di costruire una tabella che esprima la situazione pre e post D.L. 258/ 2006, con i valori di costo e di I.V.A originari e di quelli conseguenti alla sopravvenuta maggiore detraibilità.
Per un approfondimento si veda il nostro articolo su il Commercialista Telematico dal titolo: la via crucis del recupero dell'IVA sulle Auto Ultima modifica di Enrico Larocca : 01-10-2006 alle ore 19.28.59. |
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Credo che stando al tenore della norma l'IVA sulla eventuale vendita intervenuta nel frattempo, non vada considerata, perchè non addebitata e non percetta. Mancherebbe cioè l'ingiustificato arricchimento.
A sostegno di questa tesi, potrebbe essere portato lo stesso testo di legge che così recita: Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti Poichè all'atto della vendita, avvenuta ad esempio nel 2004, non è stata addebitata nessuna I.V.A. perchè l'operazione era in regime di esclusione, almeno fino a concorrenza della quota di imponibile di acquisto in regime di indetraibilità, credo non si rilevi alcun arricchimento perchè nella successiva operazione di incasso il credito da fattura non incorporava alcuna I.V.A. |
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A me non sembra che questa ipotesi non possa rientrare nel concetto di "imposte dovute" di cui alla legge. Cioè, a me sembra "giusto" (ma se così non fosse, tanto meglio, eh ?!) che lo Stato dica: "se tu avessi detratto l'iva, avresti poi dovuto versarmi anche quella sulla vendita, per cui il mio debito verso di te è dato dalla differenza tra l'iva non detratta ed il 20% del valore dell'auto". Sbaglio ?
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Se fosse come dici tu, io mi troverei a versare qualcosa che non ho addebitato a terzi e dovendo l'IVA operare in regime di neutralità per i soggetti passivi, in questo caso ci sarebbe indebito arrichimento da parte dello Stato, nel senso che io gli restituisco qualcosa che non ho incassato. Quindi quello che lo Stato mi deve rimborsare è l'ammonatare dell'IVA al netto del risparmio fiscale che ho conseguito in termini di minore IRPEF/IRES e IRAP versata, conseguente alla trasformazione dell'IVA detraibile (credito) in IVA indetraibile (costo).
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Dal 2007 vengono ridotte le percentuali di detrazione ai fini delle imposte dirette: passano dal 50 al 25% quelle dei professionisti, le società non possono più dedurre il 100% se danno l'auto in uso promiscuo ai dipendenti, ma solo il corrispondente importo addebitato in busta paga ......
Indenni (fino ad ora) solo le norme per agenti di commercio. Che c'entra con l'argomento del forum "Iva auto" ?? Non è difficile indovinare ....
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Citazione:
Lo Statuto del contribuente ancora una volta viene accantonato e questo non è un segno di civiltà giuridica. Suggerisco all'amministatore del server di creare un argomento di discussione a parte da denominare: Finanziaria 2007 e collegato fiscale. |
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Citazione:
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Ieri (11.10.2006) il Senato ha apportato alcune rilevanti modifiche al testo del D.L. n. 258/2006, con il quale il Governo ha regolato i rimborsi IVA sulle auto, dopo la sentenza CEE sulle auto. In particolare, ha previsto:
• lo spostamento dal 15 dicembre al 15 aprile 2007, del termine entro il quale il contribuente deve presentare l’istanza di rimborso; • la possibilità per il contribuente di optare: - per un rimborso a forfait, preferibile nei casi in cui il contribuente non possieda tutta la documentazione relativa ai veicoli; - per un rimborso analitico, che consente l’individuazione del valore derivante dall’applicazione, al caso specifico, del principio di inerenza cui consegue la più adeguata detrazione. Adesso si attende il parere della camera dei deputati. Vincenzo D'Andò |