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La deduzione al 90% richiede che l'auto sia stata assegnata per oltre la metà dell'esercizio, ovvero, se si tratta di auto acquistata durante l'anno, per più della metà del periodo di possesso. Per i veicoli concessi agli amministratori, tornano di attualità i chiarimenti forniti in relazione al regime valido fino al 2005. Non si possono applicare le regole dei dipendenti (e dunque non vale il 90%), ma è consentita la deduzione integrale del benefit tassato in capo all'amministratore, con recupero al 40% dei costi eccedenti.
Per l'iva 40%. esatto? Nel caso di fringe benefit dovrò fatturare al dipendente/amministratore iva al 20% sul 40% dell'imponibile? |
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Citazione:
ciao |
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L'argomento é trattato, con alcuni esempi pratici, nell'articolo odierno della nostra Rubrica Fiscale Diario giornaliero del 27 marzo 2008 del C.T. (Il Commercialista Telematico).
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Citazione:
Io credo che sia integralmente deducibile la parte che si riferisce al fringe benefit... mentre è parzialmente deducibile (90%) il costo eccedente il benefit. |
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Citazione:
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo sono deducibili b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Quindi, rispetto alla norma ante 2006 si è passati dalla deduzione integrale ad una limitata al 90%. ciao |
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Citazione:
Che la norma non lasci margine a diversa interpretazione, è abbastanza agevole arguirlo: cita infatti l’art, 15-bis del D.L. 81/2007 al comma 7, lett. b-bis): "nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta". Ciò che, invece, lascia adito a qualche “incertezza” e la tua replica ne è una conferma, è l’importo su cui calcolare il 90%, quantunque l’amministrazione finanziaria non abbia “rivisto” il proprio consolidato orientamento. E' indubbio che le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori... Non è, quindi, comprensibile, secondo la tua interpretazione, il motivo secondo cui il fringe benefit, retribuzione in natura riconducibile tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente e, quindi, deducibili nella determinazione del reddito del datore di lavoro, dovrebbe essere ragguagliato al 90%. Io non sono assolutamente d’accordo con questa tua interpretazione nella considerazione che: - l’art. 95 del tuir non risulta essere stato modificato; - l’amministrazione finanziaria non ha modificato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’importo tassato come fringe benefit in capo al dipendente/amministartore è deducibile integralmente fino a concorrenza delle spese sostenute dal datore di lavoro. Pertanto, ribadisco il pensiero espresso in ordine alla deducibilità del costo nella misura del 90% che va applicato sulla parte eccedente i costi rispetto al fringe benefit, considerando la parte riferibile al fringe benefit integralmente deducibile. Non sarebbe inopportuna la conferma di questo principio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciao T. Ultima modifica di Alfio.Scannapeo : 05-04-2008 alle ore 13.16.32. |
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mi permetto di segnalare:
- la risoluzione del Dipartimento, del 20/2/2008 http://www.commercialistatelematico....ta_veicoli.pdf - che il Commercialista Telematico ha cercato di raggrupppare tutti gli ultimi interventi pubblicati in materia di autoveicoli alla pagina auto,autoveicoli,automezzi,autocarri,commercialist a Telematico, informazioni di carattere fiscale (direi che leggendo i vari articoli ci sono le risposte a tutti i dubbi, anzi se qualcosa ancora dovesse risultare non affrontato uno specifico argomento ci impregneremo a farlo al piu' presto...) ![]() |
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Concordo.
Tra l'altro mi viene da pensare che se si leggessero, in maniera più approfondita (tempo permettendo per gli addetti ai lavori) i nostri articoli e quelli di altre Riviste specializzate, forse i quesiti sul forum sarebbero un po di meno. Tal volta la risposta è già a portata di mano. Però appunto sono consapevole (come mi riferiscono alcuni colleghi della città dove cui risiedo) il tempo per l'aggiornamento é sempre ridottissimo, a causa delle tante scadenze fiscali da rispettare, scadenze tra l'altro riesumate dal Governo che é appena caduto. Basta mi fermo qui. Tra poco ci sono le elezioni. Citazione:
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E' deducibile:
- per intero il fringe benefit; - con le regole ordinarie (in genere al 40%) la parte eccedente. Se invece l'amministratore è cococo allora valgono le medesime regole previste per i lavoratori dipendenti. NB. Sto parlando di imposte dirette e non di IVA, perchè mi pare che state facendo un minestrone pauroso... |
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