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mi faccio fare un finanziamento di 50000,00 per liquidità.
poi faccio un bel prelievo personale di 50000,00 e ne faccio quel che mi va e gli interessi li deduco al 100% nei limiti art. 96/97/98 http://www.studiorighetti.it/docs/guidadoc.cfm?ID=116 saluti Ultima modifica di mr bean : 05-04-2007 alle ore 20.17.41. |
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In bocca al lupo !
Citazione:
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Citazione:
Stavo infatti cercando di interpretare questa situazione di un mio cliente società di persone: = capitale sociale 10.000 (nessuna riserva) = utili esercizio 2006 10.000 = prelevamenti soci 2006 (più o meno costanti) 100.000 = scoperti bancari (più o meno costanti) 100.000 = interessi passivi pagati 8.000 Mi stavo preoccupando di quanto dovevo dedurre per interessi passivi (se 8.000 oppure meno), ma dopo avere letto i precedenti post ho deciso che il problema non esiste, per cui dedurrò 8.000. Grazie mr bean e buona Pasqua Grazie Studio Righetti e buona Pasqua Speedy |
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Citazione:
E siamo d'accordo! Ma quelli per finanziarsi sono differenti da quelli finalizzati all'acquisto di un'auvettura che spesso viene acquistata con i programmi finanziari predisposti dalle case automobilistiche. Nel detto caso io credo che la limitazione nella deduzione sia chiaramente prevista nell'art. 164 del tuir... Mi spiace, mr bean ma io condivido il parere di Danilo Sciuto. Buona Pasqua a tutti... Ultima modifica di Salvina : 05-04-2007 alle ore 22.15.51. |
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ok ognuno fa come vuole.. però scommettiamo che non è così? :-)
domanda: gli interessi passivi li capitalizzate al costo acquisto auto? no vero? ok no.. li contabilizzate a parte vero? si, penso davvero di si. dopo che avrete risposto a quanto sopra, avrete la soluzione un conto è il leasing un conto è il finanziamento saluti Ultima modifica di mr bean : 06-04-2007 alle ore 10.34.08. |
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Io non trovo che la limitazione ex art. 164 sia applicabile al caso che si discute: interessi passivi su finanziamenti per acquisto autovetture…
Non condivido, tuttavia, la tesi sulla deducibilità degli interessi passivi quand’anche non inerenti… Significherebbe ammettere in deduzione anche interessi su indebitamenti (ricorsi al credito) per impieghi estranei alla gestione dell’azienda… Un saluto a tutti |
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Citazione:
ciao, buona pasqua |
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Sebbene non ignori le indicazioni emerse sia dalla risoluzione n.178/E del 9.11.2001 dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui “gli interessi che un'impresa corrisponde per finanziarsi rappresentano un costo che solo astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego”, sia dalla sentenza n. 14702 del 21/11/2001 della V Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nonché di qualche altra successiva, io non trovo che vi possa essere margine di trattazione con argomentazioni a sostegno della deducibilità di interessi passivi in ipotesi da te esemplificata di non inerenza, ossia svincolati da qualsiasi correlazione tra costo e reddito prodotto. Io credo che il significato del termine di "non inerenza" usato nelle interpretazioni di cui si discute (che io reputo, quantomeno, non appropriato), stante la natura degli interessi passivi quali oneri prodotti dalla gestione dell'impresa nel suo insieme, non può essere individuato nell'estraneità all'attività dell'impresa tant'è che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7292 del 29 marzo 2006, ha puntualizzato che è necessario " sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile che non può rivolgersi ad un reddito ontologicamente diverso perché estraneo alla stessa attività d'impresa". Il caso in trattazione riguardava il recupero a tassazione, dal reddito d'impresa di una società di capitali, di interessi passivi bancari ritenuti non inerenti all'attività di affitto di azienda ma a quella del precedente esercizio di commercio e produzione di mobili. E' di tutta evidenza che non sono stati ritenuti deducibili interessi passivi non correlati al reddito prodotto. Altroché mi "faccio un bel prelievo personale di 50000,00 e ne faccio quel che mi va e gli interessi li deduco al 100% nei limiti art. 96/97/98"! Ti auguro una buona giornata. Ultima modifica di sindoni : 10-04-2007 alle ore 08.57.08. |
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quella sentenza la conosco, ma quella sentenza però è errata..
la cassazione fonda tutto su questo " l'imprenditore che conceda in affitto l'unica azienda di sua pertinenza perde la qualifica di imprenditore e - quindi - non può più avvalersi dei criteri di deducibilità rispetto ad un reddito riveniente dai canoni di affitto dell'azienda che - in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione (nel caso pacificamente mancante posto che anche le rimanenze erano destinate all'acquisto da parte dell'affittuario) non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa in quanto cessata con il subentro del terzo " (e riconoscendo sopra il diverso trattamento degli interessi passivi dal resto dei costi,) bon.. ma se è vero che il caso trattato si riferiva ad una società, ma quando mai la società perde lo status di imprenditore commerciale affittando l'unica azienda. quindi i giudici qui, come nella famosa sentenza sulle ritenute d'acconto, devono aver bevuto e anche pesante. la sentenza è errata perchè la sua motivazione è quella.. "visto che si perde lo status di imprenditore commerciale" indi, resto pienamente della mia idea :-) ciao, buon lavoro |
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