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Citazione:
Io non credo che sia questa la chiave di lettura! Con la detta pronuncia la Corte (rispetto alla precedente) “introduce” il principio secondo cui è necessario “sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile che non può rivolgersi ad un reddito ontologicamente diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa.” Pertanto, io credo che nel termine di "non inerenza" usato dagli interpreti sia individuabile il significato di oneri non direttamente riferibili quali accessori di un costo ovvero ad una particolare gestione aziendale, ma mai nel concetto di costo estraneo all’attività gestionale. Ora, io trovo quanto mai non condivisibile il parere da te espresso, così come esemplificato, sulla legittima deducibilità dal reddito di impresa degli oneri per interessi passivi prodotti da indebitamenti effettuati per motivi estranei alla gestione d’impresa. Prendo atto, comunque, del tuo parere che rispetto anche se non lo condivido. Ciao |
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Citazione:
ma chi lo dice che l'indebitamento è estraneo.. gli interessi, ed è pacifico, sono astrattamente riferibili ad uno specifico impiego.. prendo 50000 per liquidità, mi si apre liquidità per 50000, con 50000 pago i fornitori e altri 50000 me li prelevo dal conto e ci faccio quel che mi va.. gli interessi del finanziamento me li detraggo come su detto.. gli interessi derivanti da quel prelevamento da banca? i soldi son soldi..no? un conto è un mutuo ipotecario acquisto prima casa che detrarrò con le regole previste, ma anche li se transito la rata sul conto ditta, l'interesse passivo da conto corrente come lo tratto? ciao |