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Ho il seguente caso.
Un titolare di ditta individuale idraulico iscritto agli artigiani vuole aprire anche attività di edicola, attività di commercio quindi. E' già iscritto agli artigiani, deve iscriversi anche ai commercianti o il "nuovo" reddito di attività di edicola si cumula sull'imponibile artigiani ? grazie a tutti
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |
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Citazione:
I contributi verranno versati sul cumulo dei due redditi di impresa. Ciao |
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grazie speedy gentilissimo!
eppure sull'argomento non ho trovato nulla, nemmeno nelle banche dati ecc. ma qual è la legge che disciplina la cosa?
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |
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Circolare INPS 7 febbraio 1997 n. 25 paragrafo 5
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all'INPS dicono che l'iscrizione fatta al Registro Imprese, automaticamente apre una posizione ai commercianti
dopo l'INPS fa una valutazione, (non si sa con quale tempistica ) e dopo eventualmente in base al carattere di prevalenza può far cumulare il reddito agli artigianitutto molto A L E A T O R I O quindi si rischia di prendere una bella fregatura se un'attività rende meno del minimale ....
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |
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5. SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' AUTONOME.
Il comma 208 prevede che i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personal- mente la loro opera professionale in misura prevalente. Sempre a norma dello stesso comma, spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispon- dente all'attivita' prevalente. Pertanto, in tali casi, spetta all'Istituto procedere ad una valutazione complessiva dell'attivita' dell'im- prenditore per stabilire quale sia quella prevalente, ai fini dell'iscrizione dell'imprenditore stesso. Avverso la decisione della Sede, il soggetto interes- sato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensio- nistiche.
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |