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Chiedo informazioni sulla compatiblità fiscale fra diversi titpi di contratto.
Premessa: attualmente ho un assegno di ricerca (contratto a progetto) e sarei interessato a svolgere supplenze presso le scuole superiori. Le supllenze, a seconda della durata, prevedono contratto co.co.co. o a tempo determinato. Verificata la compatibilità a livello contrattuale, chiedo come devo comportarmi dal punto di vista FISCALE (devo aprire partita iva, avrei un doppio versamento di contributi, ...?) in caso di: - assegno di ricerca + co.co.co - assegno di ricerca + contratto a tempo determinato E se invece di un assegno di ricerca fosse una borsa di studio? In poche parole la mia domanda è: devo aprire partita iva per svolgere contemporaneamente i due lavori? Grazie anticipatamente a tutti coloro che sapranno aiutarmi! |
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Citazione:
Resta solo l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per tutti i compensi annualmente percepiti, nell'ipotesi che vengano superati i minimi di legge che esonerano da tale presentazione. Ciao |
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Grazie per la gentile ed esauriente risposta!
Chiedo un'ultima informazione: - secondo la precedente normativa (ora non so, con la nuova finanziaria), i contributi versati con un lavoro a progetto non vanno nel fondo pensione a meno che non siano stati svolti almeno 5 anni di lavoro a progetto (anche non continuativi). è ancora valido ciò? - svolti cinque anni di lavoro a progetto (vale anche per co.co.co. e borsa di studio?) bisogna riscattare tali anni o, poichè i contributi sono già stati versati, scatta in automatico l'anzianità? - nel caso di contemporaneità lavoro a progetto con co.co.co. o lavoro dipendente (come nella domanda posta sopra), i contributi versati vanno comunque a costituire quei 5 anni necessari per l'anzianità? - svolgendo due lavori a progetto in contemporanea, i doppi contributi pagati, aumentano solo la contribuzione o dimenzzano anche l'anzianità? Chiedo scusa per l'eventuale banalità delle domande e la forma non corretta, ma sono da pocodel mondo del lavoro e ci capisco molto poco...! Grazie ancora! |
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Citazione:
Ti suggerisco di chiedere un parere ad un patronato specializzato nelle pensioni oppure direttamente all'Inps. Ciao |
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Buonasera, vorrei farvi una domanda
Un professionista, che concede al praticante una borsa di studio di 500 euro al mese (6 euro annui) per addestramento professionale di importo inferiore al minimo imponibile, ritiene di non dover applicare alcuna ritenuta stante l'equiparazione della borsa di studio ai redditi assimilati a lavoro dipendente. È corretto questo modo di procedere? Con la nuova finanziaria la deduzione no tax area di 7.500 non ci sarà piu quindi mentre prima non veniva applicata la ritenuta perchè il praticante aveva un reddito di 6000 con una deduzione di 7500 non aveva reddito imponibile. Ora con le detrazioni come ci si deve comportare? Va bene non applicare la ritenuta se il reddito è inferiore agli 8.000 euro? |
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Citazione:
= fino ad un reddito annuale (365 giorni) di 5.817 non si trattiene nulla = da 5.818 a 15.000 si calcola una detrazione pari a 1.338 + 502 x ((15.000 meno reddito corrisposto) diviso 7.000)) = da 15.000 a 23.000 si calcola una detrazione pari a 1.338 x ((55.000 meno reddito corrisposto) diviso 40.000) ecc. con altri parametri man mano che il reddito cresce. Ciao |
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Citazione:
Ciao |
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Ok ma io ho il caso che il praticante rilascia una ricevuta dell'importo mensile di 500 Euro e non applica nessuna ritenuta poichè l'importo viene abbattuto dalle detrazioni.
E' giusto questo? O la ritenuta deve essere comunque indicata? Ho sentito da altre persone ed altri fanno allo stesso modo ovvero non indicano proprio la ritenuta sulla ricevuta! Parliamo sempre di 500 Euro al mese! Come deve essere fatta la sua ricevuta? deve scrivergli qualcosa in particolare sopra? Scusa se insisto è che non riesco bene a capire.. |
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Citazione:
E' il pagante che, ove ne sussistano le condizioni, paga materialmente al praticante o 500 o meno di 500 se deve effettuare la ritenuta irpef (ad esempio 480 in denaro e 20 mediante trattenuta da versare all'erario). Nel tuo caso comunque, applicando la formula da me indicata il 17.2, la somma di 6.000 annuali non è soggetta ad alcuna ritenuta in quanto la detrazione d'imposta è superiore a 1.380 (cioè superiore al 23% di 6.000). Facendo il conteggio infatti si ha: 15.000 - 6.000 = 9.000 : 7.000 = 1,2857 x 502 = 645 + 1.338 = 1.983 detrazioni d'imposta totali. Ciao |