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beh,ma il mio dubbio non era per la conservazione del posto, questo era chiaro.
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Citazione:
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Citazione:
L'accordo della parte normativa ed economica del 2008 ,al nuovo art. 59 prevede delle modifiche rispetto al precedente solo per la parte economica a carico azienda. La parte normativa( che si lega alla parte economica) per la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, rimane quella precedentemente prevista e cioè: . io azienda sono tenuta alla conservazione del posto di lavoro per gli operai,in caso di malattia , per 10 mesi. Se nell'arco di 21 mesi consecutivi, allo stesso dipendente con qualifica operaio capitano più eventi, sono tenuta alla conservazione del posto di lavoro sempre per 10 mesi. Solo per questi 10 mesi o per un periodo minore, andrò ad erogare l'integrazione malattia se prevista dal CCNL, in quanto, se la durata della malattia supera i 10 mesi, posso licenziare il dipendente essendo scaduto l'obbligo di conservazione del posto di lavoro. Nel caso in cui la malattia fosse iniziata il 06.07.2007 con durata sino al 31.05.08, io andrò ad integrare l'evento come previsto dal nuovo art. 59( iniziando a contare i giorni dal 1* giorno di malattia sino al limite previsto dal Contratto di lavoro( se il contratto prevede che devo integrare sino al 180* giorno, integrerò sino al 01.01.08 compreso) e manterrò in forza per obbligo contrattuale il dipendente sino al 06.05.08 , data di scadenza dei 10 mesi. Ai soli fini dell'anticipo indennità per c/Inps inizierò nuovamente il conteggio dei giorni da indennizare dal 1* gennaio 08. Mi auguro che il tutto sia abbastanza chiaro. Ciao |
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Grazie Tutto Lavoro e buna giornata! Mi sono impaperata con questa faccenda e non riesco ad uscirne, anche perchè non mi convinceva in discorso di dover integrare 180 giorni per ogni anno solare per un un unico evento.
La malattia è iniziata il 06/11/2007 ed è tuttora in corso. Integro la malattia sino al 3 maggio 2008, dopodichè percepirà solo l'indennità a carico Inps sino al 28/6/2008. Ho l'obbligo di conservazione del posto sino al 06/09/2008. Quadra? |
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Citazione:
per me quadra come hai esposto. Purtroppo capita di impaperarsi.....e quando mi capita...per le cose che poi ritengo semplici mi arrabbio con me stessa.. ciao e buona giornata anche a te |
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Citazione:
Ribadisco che il calcolo da voi eseguito è errato, i 180 giorni a cui fa riferimento ache l'ultimo accordo contattuale con il nuovo art. 59 sono da considerarsi per anno solare.Questo risulta molto chiaro anche per esempio dalla circolare inps n.145/93 che specifica la malattia a cavaliere di due anni. Quindi l'idennita inps accompagnata parimenti dall'integrazione a carico del datore di lavoro va concessa fino al 31 dicembre 2007 e poi per 180 giorni a partire dal 1° gennaio per il 2008.Del resto sarebbe una contraddizione in termini concedere un'integrazione che non copra tutto il periodo dell'indennita erogata dall' inps, che integrazione sarebbe se non integra? |
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Citazione:
Saluti ACCORDO 10 GENNAIO 2008 ARTIGIANI TESSILI Il giorno 10 gennaio 2008, in Roma, tra CONFARTIGIANATO Federazione nazionale della Moda, CNA Federmoda, CASARTIGIANI, CLAAI e FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, si è convenuto il seguente Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero 27 gennaio 1998. 1. Decorrenza e durata: Il presente Accordo, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 01/01/2005 e scadrà il 31/12/2008. 7. Nuovo art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro: In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a un'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime: - l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 7 giorno d'assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni d'assenza per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; - il 100% della retribuzione normale di fatto netta dall’8° al 180° giorno d'assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno d'assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di calendario. Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato dall'azienda. Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non oneroso il trattamento d'integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore. Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro non potrà percepire un trattamento economico superiore alla retribuzione normale di fatto netta del lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva. |