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  #1 (permalink)  
Vecchio 20-06-2008, 16.48.07
Junior Member
 
Data registrazione: 20-06-2008
Messaggi: 3
eobenc is on a distinguished road
Predefinito Dimissioni e Ferie

Ho qualche domanda:
ho fatto il modulo MDV e consegnato regolarmente le dimissioni entro il 16 di giugno (ho la ricevuta da parte della amministrazione del personale) per cui il preavviso inizia il giorno 16 giugno.
Il mio periodo di preavviso previsto dal CCNL commercio terziario per il mio livello e anzianità prevede 90 gg che vengono ridotti a 45 se le dimissioni le da il lavoratore. Quindi io potrei terminare regolarmente il mio rapporto di lavoro il 31 luglio.
Avevo già concordato, prima delle mie dimissioni, già da mesi tre settimane di ferie nel periodo 4 - 24 agosto.
Preferendo quindi consumare le ferie ho espressamente richiesto nella lettera di dimissioni di poter comunque effettuare le ferie e terminare il mio rapporto di lavoro con l’azienda il 31 agosto.
Chiaramente l’azienda si trova in difficoltà per i passaggi di consegne e quant’altro, e vorrebbe ridurmi il periodo di ferie concordato pur accettando la data del 31 agosto.
Quello che io chiedo è questo, avendo comunque rispettato il periodo di preavviso (che scadrebbe il 31 luglio) e quindi assolto ai miei doveri di lavoratore, può l’azienda ridurmi le ferie, addirittura gli sto concedendo anche più giorni di preavviso cessando il rapporto il 31 agosto.
Trovate qualcosa di strano nella mia richiesta?

Con il 31 di luglio io avrei effettuato completamente il mio preavviso, per cui potrei anche andarmene
Il fatto che poi nel mese successivo io faccia le ferie non credo che possa influenzare, addirittura io concedo dei giorni in più all’azienda
Come può l’azienda avanzare queste pretese?
Grazie
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  #2 (permalink)  
Vecchio 20-06-2008, 17.12.54
Senior Member
 
Data registrazione: 22-03-2007
Messaggi: 183
Bartolo is on a distinguished road
Predefinito

Bah il discorso ferie è complesso, cmq penso che l'azienda sia nel giusto, ti ha concesso le ferie per coprire il periodo di recupero psico-fisico, e giustamente, per esigenze organizzative ha bisogno di ridurre il periodo richiesto; il che non vuol dire negarlo. Pertanto la differenza ti verrà retribuita in busta.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 20-06-2008, 17.18.34
iam iam non è connesso
Senior Member
 
Data registrazione: 20-02-2008
Residenza: Napoli
Messaggi: 1,675
iam is on a distinguished road
Predefinito

In caso di dimissioni, è l'azienda a fruire dell'istituto del preavviso non tu!
Spiego meglio:
se le tue dimissioni decorrono dal 16/6 vuol dire che l'azienda se non ha bisogno di te, può liquidarti il 16/6 senza aspettare il 31/7 (è in questo caso una tutela per l'azienda non per te). Nè tantomeno ti vedrai pagati i giorni di preavviso di cui l'azienda non ha ritenuto avvalersi!

I giorni di ferie che non avrai goduto (quindi tutti) ti verrano retribuiti!
__________________
Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza
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  #4 (permalink)  
Vecchio 28-07-2008, 01.04.51
Junior Member
 
Data registrazione: 23-07-2008
Messaggi: 2
Michele888 is on a distinguished road
Predefinito art 165 ccnl commercio

Assolutamente no, leggete l'artcolo 165, parte finale (ultime 5 righe)

d) DIMISSIONI

Art. 165 - Dimissioni. (Contratto Commercio)

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il TFR di cui all'art. 160, parte II.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art.158, parte II del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 159, parte II.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro
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