questa domanda riassume 40 anni di onorata professione e vale qualche milione di euro (contattarmi in pvt per l'IBAN)
IMPOSTE, TASSE E DIRITTI
DEDUCIBILITÀ FISCALE
Durante l'anno sono state pagate imposte, tasse nonché interessi per rateizzazione o ritardo nel pagamento delle imposte? Controllare se sono state correttamente individuate e contabilizzate. Si segue il criterio di cassa (art. 64, C.M. n. 137/E del 15.5.97). Ci sono variazioni da operare in sede di dichiarazione dei redditi?
IMPOSTE E TASSE
Deducibilità fiscale
Società di capitali Società di persone Imprese Indiv. / Famil.
Ires Irap Irpef Irap Irpef Irap
1.Ires no no -- -- -- --
2.Ire / Irpef -- -- -- no no no
3.Irap no no no no no no
4.Iva no/sì no/sì no/sì no/sì no/sì no/sì
5.Imposta di registro sì sì sì sì sì sì
6.Imposte da condono no no no no no no
7.Ici no sì no sì no sì
8.Tasse CCGG sì sì sì sì sì sì
9.Tassa bollatura libri sì sì -- -- -- --
10. Interessi passivi Iva trimestrale no no no no no no
11. Interessi passivi “sanzione” sì no sì no sì no
12. Interessi pass. ritardato versam. sì no sì no sì no
13. Sanatorie fiscali no no no no no no
14. Ravvedimento operoso no no no no no no
15. Imposta sostitutiva no no no no no no
16. Imposta rivalutazione no no no no no no
17. Diritto camerale sì sì sì sì sì sì
18. Tassa rifiuti sì sì sì sì sì sì
19. Canone occupazione aree pubbliche sì sì sì sì sì sì
20. Imposta di pubblicità sì sì sì sì sì sì
4. Iva
L'Iva indetraibile è normalmente imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce (sempre che ne sia stato
effettuato il pagamento) seguendone le sorti. L’Iva a causa dell’applicazione del pro-rata (art. 19/633 c. 5) è deducibile
per competenza come spesa generale (ADC n. 152).
Es.: acquisto di autovettura € 10.000,00, Iva 20% pari ad € 200,00.
=/=
Autovetture10.000,00
Iva c/acquisti200,00
Autovetture (Iva indetraibile)1800,00
a Fornitori10.200,00
L'Iva sulle fatture emesse (es. per omaggi) senza che si sia effettuata la rivalsa è costo indeducibile. Vedere R.M. n. 9/869 del 19.1.80.
5. Imposta di registro
Se non è imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce (es.: acquisto terreno edificabile o capannone da
privato), è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es.: acquisto azienda). E’ normalmente deducibile, ai sensi
dell’art. 99 Tuir, sia ai fini Ires/Ire/Irpef che Irap; la spesa per la registrazione di un contratto pluriennale di locazione
sostenuta in un’unica soluzioneè deducibile interamente nell’esercizio del pagamento.
6. Imposte da condono
Sono indeducibili sia le imposte, che le sanzioni.
7. Ici
Indeducibile ai fini Ires e deducibile ai fini Irap. Dal 1998 l’Ici dell’immobile in leasing viene pagata dal conduttore.
8.Tasse e CC.GG.
Deducibili per cassa (secondo il Min. Fin.), nonostante l'art. 99 preveda la deducibilità per cassa delle sole imposte.
9.Tassa bollatura libri sociali
La tassa pagata dalle società di capitali entro il 16 marzo di ciascun anno è pari ad € 309,87 (€ 516,46 se il capitale
sociale è, al momento del pagamento, superiore ad € 516.456,90). Pagabile su F24 e quindi compensabile.
10. Interessi passivi per Iva trimestrale
Il contribuente mensile che nell'esercizio precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a:
€ 309.874,14, se trattasi di impresa di servizi o lavoratore autonomo;
€ 516.456,90, se trattasi di esercizio di altre attività,
può scegliere di versare l'Iva trimestralmente a condizione che in sede dichiarazione annuale Iva / Unico relativa al
periodo d'imposta stesso comunichi detta scelta (opzione nel Quadro VO). Trimestralmente, oltre all'Iva, dovrà versare
una maggiorazione del 1% a titolo di interessi (su ogni versamento escluso quello dell'acconto Iva in scadenza il 27.12).
L'opzione si estende, salvo revoca, agli esercizi successivi, sempre che ne sussistano le condizioni relative al volume di
affari. Tali interessi trimestrali non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66/11 DL 331/93).
11. Interessi passivi per ritardato versamento imposte e tasse
Interessi passivi pagati per ritardati pagamenti di imposte e tasse, contributi, ecc.: deducibili ai fini Ires (R.M. 9.11.01 n.
178/E); indeducibili ai fini Irap.
14. Ravvedimento operoso
La sanzione non è mai deducibile, mentre sempre deducibili sono gli interessi. Per quello che concerne l’imposta
ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.
15. Imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva, di regola, non è deducibile.
16. Rivalutazione
L’imposta sulla rivalutazione è indeducibile (L. 342/00, L. 448/01 e L. 350/03).
17. Diritto camerale
E’ dovuto da tutte le azienda iscritte nel Registro delle imprese e deve essere versato entro il versamento a saldo Iresper
le società di capitali ed entro il 20.06 di ogni anno per società di persone ed imprese individuali. Pagabile su F24 e quindi
compensabile. E’ deducibile per cassa.
18. Tassa rifiuti
Deducibile nell’esercizio di pagamento. Nell’esercizio di competenza occorrerà prevedere un costo da sostenere, che
dovrà essere recuperato con variazione in aumento in sede di Unico; al pagamento della cartella, si effettuerà una
variazione in diminuzione. Qualora vi fosse correlazione tra l’importo del costo ed il servizio offerto dal Comune la
deduzione andrebbe effettuata per competenza (R.M. 183/01 sull’imposta di fabbricazione).
19. Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche
Non ha natura fiscale ed è quindi deducibile per competenza.


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