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  #21 (permalink)  
Vecchio 02-09-2010, 16.22.14
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Bhè direi che si tratta molto di una scelta personale. La cessione d'azienda, anche se oggi è possibile gestirla anche senza passare dal notaio, è assai più complessa della semplice cessione di quote,tassate con l'imposta di registro in misura fissa. Per le cessioni di azienda, invece, non solo si deve applicare l'imposta proporzionale del 3% ma si tratta anche di gestire contratti soggetti ad accertamento da parte del fisco.

Personalmente non lo farei....
Concordo con Patty76,bisogna gestire bene poichè sono contratti soggetti ad accertamento;quindi ad es.valutare bene il valore dell'avviamento utilizzando il metodo usato dall'AE; inoltre se nella cessione ci sono beni immobili l'imposta,su questi sarà,dell'8%+2%+1%;
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  #22 (permalink)  
Vecchio 02-09-2010, 16.32.02
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La forma del contratto di trasferimento dell’azienda è requisito rilevante sotto il profilo della prova, dato che non è ammessa prova diversa da quella del contratto scritto (art. 2556, 1° co. c.c). In pratica il notaio interviene sempre in materia di cessione di azienda per l’autentica della scrittura privata oppure per la stesura dell’atto pubblico di cessione. Inoltre egli curerà il deposito dell’atto stesso presso il registro delle imprese al fine di curare la pubblicità. In teoria il suddetto articolo (la cui novella ha avuto come scopo quello di contrastare le infiltrazioni mafiose nel campo economico) si applica solo alle imprese soggette a registrazione cioè alle imprese commerciali ex art. 2195 c.c. Tuttavia, come spesso accade, un conto è la teoria un altro è la pratica: il risultato è che si va sempre dal notaio per effettuare il trasferimento di un’azienda.
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  #23 (permalink)  
Vecchio 02-09-2010, 16.42.37
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La forma del contratto di trasferimento dell’azienda è requisito rilevante sotto il profilo della prova, dato che non è ammessa prova diversa da quella del contratto scritto (art. 2556, 1° co. c.c). In pratica il notaio interviene sempre in materia di cessione di azienda per l’autentica della scrittura privata oppure per la stesura dell’atto pubblico di cessione. Inoltre egli curerà il deposito dell’atto stesso presso il registro delle imprese al fine di curare la pubblicità. In teoria il suddetto articolo (la cui novella ha avuto come scopo quello di contrastare le infiltrazioni mafiose nel campo economico) si applica solo alle imprese soggette a registrazione cioè alle imprese commerciali ex art. 2195 c.c. Tuttavia, come spesso accade, un conto è la teoria un altro è la pratica: il risultato è che si va sempre dal notaio per effettuare il trasferimento di un’azienda.
Certo in pratica è cosi. Ma nella cessione di un azienda "vuota" es con pochi macchinari e solo debiti e crediti è sufficiente il contratto scritto anche senza Notaio.
__________________

Roberto Loddo

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  #24 (permalink)  
Vecchio 02-09-2010, 17.05.53
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Certo in pratica è cosi. Ma nella cessione di un azienda "vuota" es con pochi macchinari e solo debiti e crediti è sufficiente il contratto scritto anche senza Notaio.
Al di là di tutto….. e alla camera di commercio te l’accettano?
In pratica alleghi il semplice contratto scritto all’istanza ComUnica?
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  #25 (permalink)  
Vecchio 20-09-2010, 11.54.45
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Al di là di tutto….. e alla camera di commercio te l’accettano?
In pratica alleghi il semplice contratto scritto all’istanza ComUnica?
Il mio scenario è cambiato: non è piu la soc. a rilevare, ma una persona fisica e, penso di redigere io l'atto. Se qualcuno sa se la cciaa accetta un atto così redatto lo scriva cortesemente. Io poi vi aggiornerò sul tema "cessione azienda tra persone fisiche in assenza di beni immobili".
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  #26 (permalink)  
Vecchio 20-09-2010, 13.09.32
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Se qualcuno sa se la cciaa accetta un atto così redatto lo scriva cortesemente.
a questo "qualcuno" capace di fare questo io gli pago la cena
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  #27 (permalink)  
Vecchio 22-09-2010, 11.07.39
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Uccio71 is on a distinguished road
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Aggiornamento.... anche se tra persone fisiche, anche se non ci sono beni immobili, la cciaa di Roma comunque non accetta pratiche simili in quanto il modello TA va depositato comunque dal Notaio
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  #28 (permalink)  
Vecchio 22-09-2010, 11.23.24
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Aggiornamento.... anche se tra persone fisiche, anche se non ci sono beni immobili, la cciaa di Roma comunque non accetta pratiche simili in quanto il modello TA va depositato comunque dal Notaio
E' come dire che la CCIAA non accetta pratiche redatte da chi è più basso di 1.70

Mah
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Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
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  #29 (permalink)  
Vecchio 22-09-2010, 11.28.05
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Non sono effettivamente stato chiaro: la cessione di azienda per la CCIAA di Roma deve essere perfezionata mediante atto notarile. Non lo trovo giusto nemmeno io infatti... alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte. Chiaro invece che la pratica ComUnica la possono fare tutti, ma allegando l'atto notarile e non uno redatto da un commercialista. Ciao
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  #30 (permalink)  
Vecchio 22-09-2010, 11.40.12
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Non sono effettivamente stato chiaro: la cessione di azienda per la CCIAA di Roma deve essere perfezionata mediante atto notarile. Non lo trovo giusto nemmeno io infatti... alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte. Chiaro invece che la pratica ComUnica la possono fare tutti, ma allegando l'atto notarile e non uno redatto da un commercialista. Ciao
Non dimentichiamoci che esiste un codice civile e le leggi. L'atto notarile nel caso di cessione d'azienda è richiesto solo in presenza di beni per il cui trasferimento il codice prevede questa forma (es immobili).
Non può la camera di commercio obbligare ad adottare una determinata forma da utilizzare. Faresti un favore a tutti se chiedessi al funzionario della cciaa di Roma di comunicarti i riferimenti normativi.
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Roberto Loddo

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sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...

 

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