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Salve, Spero qualcuno possa darmi delucidazioni in merito: Una soc.,ad agosto 2010,ha stipulato un leasing imm.su un fabbricato uso strumentale (uffici,capannone per ricovero mezzi); Essendo la quota afferente al terreno, su cui è ubicato il fabbricato,indeducibile; ho registrato l'importo nei due conti: can.imm.ded. e can.imm. inded.; Ora ho calcolato i risconti attivi sul costo afferente i can.deducibili; Tuttavia mi domando:gli interessi passivi (che sono conglobati nella rata) devono essere stornati e massi come costo di competenza 2010? Inoltre,ho considerato l'iva tutta detraibile nel 2010 (sia del maxicanone che dei canoni) sull'importo complessivo dell'imponibile (can.ded. e can.ind.),è corretto? |
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Per quanto riguarda gli interessi,forse non mi sono spiegata bene:nel calcolare la parte afferente al terreno (che è indeducibile) non devo considerare l'importo degli interessi,ma solo la quota capitale...almenno così ho capito. perciò a titolo es. imm.in leasing 100+iva corrispettivo locazione finanziaria:128+iva Lo scorporo del terreno lo devo calcolare su 100 e non su 128,vero? |
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In realtà il ragionamento sul maxi-canone (o dei canoni anticipati) è giusto. Ed il maxi-canone che pone un problema di risconti proprio perchè determina nell'anno iniziale un ammonatre dei canoni spesati a Conto Economico che è maggiore della somma dei canoni di competenza economica (quest'ultimi determinati tenendo conto del canone medio rideterminato. Saluti Gli interessi da scorporare dalla rata di leasing seguiranno in quanto onere accessorio di diretta imputazione la stessa sorte fiscale del quota del canone di competenza della sola componente terreno. Gli interessi in quanto collegati al servizio di prestito, non porranno problemi di competenza, se non per le rate di leasing "a cavallo d'anno"; mentre porranno problemi di deducibilità poichè collegate ad una componente (il terreno) fiscalmente indeducibile. Saluti
__________________ Unusquisque faber fortunae suae (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio |
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Io ho capito che gli interessi possono essere dedotti,tranne per l'irap... |
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La circolare non dice che gli interessi scorporati dalla rata di leasing sono deducibili; dice che la quota di canone in conto capitale del leasing riferibile al terreno (sia pure in via forfettaria) è fiscalmente indeducibile. Vale a dire che non riconoscono come "costo industriale fiscalmente deducibile" la quota del canone di leasing riferibile all'ammortamento del terreno. Non riconoscere la deducibilità della quota leasing riferibile al terreno ha come conseguenza quella di considerare fiscalmente indeducibile la quota interessi che è necessaria per finanziare questa quota di investimento. Facendo un parallelo, sarebbe come considerare deducibile dal reddito d'impresa gli interessi per il finanziamento dell'abitazione dell'imprenditore che nulla ha nessuna correlazione con il reddito professionale o come considerare deducibili gli interessi passivi di conto corrente che corrispondono a prelievi di fondi finalizzati a scopi personali. E la circolare da lei citata non può certo superare il principio di inerenza, assioma cardine nella determinazione del reddito d'impresa. Saluti
__________________ Unusquisque faber fortunae suae (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio |
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[QUOTE=Enrico Larocca;169305]La circolare non dice che gli interessi scorporati dalla rata di leasing sono deducibili; dice che la quota di canone in conto capitale del leasing riferibile al terreno (sia pure in via forfettaria) è fiscalmente indeducibile. Vale a dire che non riconoscono come "costo industriale fiscalmente deducibile" la quota del canone di leasing riferibile all'ammortamento del terreno. Non riconoscere la deducibilità della quota leasing riferibile al terreno ha come conseguenza quella di considerare fiscalmente indeducibile la quota interessi che è necessaria per finanziare questa quota di investimento. Facendo un parallelo, sarebbe come considerare deducibile dal reddito d'impresa gli interessi per il finanziamento dell'abitazione dell'imprenditore che nulla ha nessuna correlazione con il reddito professionale o come considerare deducibili gli interessi passivi di conto corrente che corrispondono a prelievi di fondi finalizzati a scopi personali. E la circolare da lei citata non può certo superare il principio di inerenza, assioma cardine nella determinazione del reddito d'impresa Però nella "Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 19.01.2007 Oggetto: Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi chiarimenti" Leggo: "La norma è volta a rendere il trattamento fiscale dei canoni relativi all'acquisizione in leasing di un fabbricato, per la quota parte riferibile al terreno sul quale il fabbricato insiste, equivalente a quello applicabile al costo sostenuto per l'acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di proprietà. In applicazione del medesimo principio, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni"... |
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La circolare dimostra tutti i limiti concettuali dell'argomento. In effetti la stessa chiarisce che il trattamento fiscale dei canoni di leasing (costo principale) è svincolato dal trattamento fiscale degli oneri finanziari (interessi passivi). Probabilmente l'AdE ritiene che fermo restando che il bene immobile (fabbricato + terreno sottostante) nel suo complesso è un bene strumentale e in quanto tale ogni forma di finanziamento è riferibile all'impresa (con deduzione piena dei costi finanziari); non lo è per la parte di costo di investimento riferibile forfettariamente al terreno, poichè non essendo ammissibile, da un punto di vista dei principi contabili, un ammortamento riferibile al terreno (mancando per esso un processo di deprezzamento) anche nella formula relativa al leasing si deve mantenere lo stesso concetto. Che dire: lo dice la circolare, a noi conviene perchè avvantaggia il cliente e quindi la applichiamo. Saluti
__________________ Unusquisque faber fortunae suae (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio |
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