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Posto che l'art. 60 TUIR vieta la possibilità di dedurre i compensi erogati da una ditta individuale X al proprio coniuge Y per l'attivita' svolta, secondo voi quale possibilita' ci sarebbe per poter portare cmq in deduzione i costi per X? Nel caso in cui Y fosse un soggetto autonomo cioe' titolare di un'altra p.iva ed erogasse la sua attività solo per il coniuge titolare della ditta X (es. come procacciatore di affari o agente), il costo per X sarebbe deducibile ? Ultima modifica di marcodellinoci : 20-11-2010 alle ore 17.54.36 |
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I limiti sono quelli indicati dall'art. 60 del TUIR. Per superarli occorre costituirsi in società affinchè non possa configurarsi compenso al coniuge. L'unica ipotesi ammessa (previa costituzione di impresa ex art. 230-bis del cod. civ.) è l'assegnazione al coniuge collaboratore di una quota del reddito prodotto dall'impresa familiare. Saluti
__________________ Unusquisque faber fortunae suae (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio |
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| Citazione:
La circolare conclude che i compensi corrisposti dal professionista ai familiari che effettuano prestazioni in suo favore in qualità di lavoratori autonomi titolari di p.iva, sono sempre deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto erogante. Mi sembra che anche l'art. 60 usa le locuzioni "lavoro prestato" e "opera svolta" ....... una bella analogia con quanto detto dall'art. 54 c. 6bis ............ |
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Salve, Le norme sono diverse ed anche i contesti in cui si muovono: reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, per cui in difetto di disposizione normativa, l'analogia conta poco se la norma, come accade per l'articolo 60 del TUIR è inequivocabile. Tra l'altro se si legge la relazione di accompagnamento alla riforma del TUIR introdotta nel 1986, si legge che la modifica operata rispetto al vecchio testo del DPR 597/73 opera un inasprimento della condizione di indeducibilità del compensi al coniuge che non attragono solo i compensi di lavoro dipendente ma qualunque forma di compenso per lavoro prestato dal coniuge e/o dai figli minori. Se poi nel lavoro autonomo le regole sono diverse questo è del tutto normale, basti pensare al regime di determinazione reddituale (competenza per le imprese e cassa per i professionisti). Saluti
__________________ Unusquisque faber fortunae suae (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio |
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