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  #1 (permalink)  
Vecchio 17-11-2011, 16.38.16
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Predefinito Consolidato fiscale - partecipate da escludere

Per molti di Voi sarà una domanda banale, ma il quesito che mi è stato posto esula dalle mie (pur poderose ) competenze tecniche!

Le società controllate, liquidate ante 31/12/2011 (per esempio nel mese di Settembre) vanno incluse o escluse dal consolidato?

Reminescenze puramente "scolastiche" mi suggeriscono che non ci andrebbero neanche le società appena messe in liquidazione, figuriamoci quelle cessate nel corso dell'anno, ma una conferma da chi ne sa qualcosa è quantomai gradita...
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  #2 (permalink)  
Vecchio 17-11-2011, 18.34.50
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... mi fanno notare, e quindi correggo a beneficio di tutti i partecipanti alla discussione (visto che l'argomento suscita un interesse vivacissimo) che stavo facendo confusione con il bilancio consolidato (civile) e la tassazione di gruppo (consolidato fiscale nazionale), quindi correggo il tiro....

Le partecipate in liquidazione volontaria concorrono senz'altro....
Le partecipate liquidate in corso d'anno?
(io a questo punto... cambio idea e voto per il si)
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  #3 (permalink)  
Vecchio 17-11-2011, 18.42.32
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Andando di reminescenze

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Le società controllate, liquidate ante 31/12/2011 (per esempio nel mese di Settembre) vanno incluse o escluse dal consolidato?
Quel "liquidate" sta per "cessate" giusto? Una tra le varie condizioni per il consolidato è che la durata dell’esercizio sociale deve essere coincidente tra controllante e controllate.

Citazione:
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Reminescenze puramente "scolastiche" mi suggeriscono che non ci andrebbero neanche le società appena messe in liquidazione, figuriamoci quelle cessate nel corso dell'anno, ma una conferma da chi ne sa qualcosa è quantomai gradita.
La liquidazione, intesa come tale, non dovrebbe far venir meno la possibilità di sfruttare il consolidato.

Se non erro ci dovrebbe essere uno scritto in tal senso dello Studio Righetti.

Si attendono altri pareri.
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Vecchio 17-11-2011, 18.53.32
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Quel "liquidate" sta per "cessate" giusto?
Giusto

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Se non erro ci dovrebbe essere uno scritto in tal senso dello Studio Righetti.
sai dove posso reperirlo?


Vera questa cosa del periodo coincidente, ma la lettura del Decreto del 9 giugno 2004 - Min. Economia e Finanze - Articolo 12 ultimo comma mi suggerisce diversamente....
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  #5 (permalink)  
Vecchio 17-11-2011, 19.38.44
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sai dove posso reperirlo?
Una volta c'era la modalità avanzata ed un link diretto era semplice inserirlo. Ora con la "riforma" del sito non c'è più.

Quindi vai su http://www.studiorighetti.it ed in cerca mettici consolidato fiscale.

Ciao.
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Ultima modifica di Contabile : 18-11-2011 alle ore 10.35.21
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  #6 (permalink)  
Vecchio 18-11-2011, 09.41.54
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Enrico Larocca is on a distinguished road
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Scusandomi per il riferimento autoreferenziale, come indicato nell'intervento sul sito riguardante gli aspetti operativi e contabili del consolidato fiscale nazionale, disponibile a quest'indirizzo sul sito del C.T., tra i requisiti fondamentali per l'accesso al consolidato fiscale nazionale, previsto dall'art. 117 T.U.I.R. abbiamo:

1) la natura del soggetto che intende applicare l'opzione sia come soggetto controllante sia come soggetto controllato per i quali deve trovare applicazione l'art. 73 del T.U.I.R. (deve trattarsi di persone giuridiche);

2) le condizioni di applicabilità del controllo ex art. 2359 del cod. civ.

Sussistendo queste condizioni (fatti presenti anche nella procedura di liquidazione odinaria) il consolidato fiscale nazionale è applicabile.

E ciò in virtù dell'art. 12 co. 1 lett c) del D.M. 09/06/2004 (già da voi correttamente segnalato).

La dichiarazione di scioglimento (quella che normalmente si chiama dichiarazione di messa in liquidazione) che apre la procedura di liquidazione ordinaria volontaria, non costituisce, a differenza delle dichiarazioni di avvio di una procedura concorsuale quale: fallimento, concordato preventivo, concordato fallimentare, causa di cessazione dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale.

Persino alcune procedure concorsuali particolari (ad es. amministrazione straordinaria con finalità di ristrutturazione o della ristrutturazione accellerata di cui al D.L. n. 347/2003, così come confermato dalla C.M. 20.12.2004 n. 52/E, par. 2.2.2) non sono impeditive, nè in termini di accesso, nè in termini di rinnovo, dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale.

Saluti
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Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
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Vecchio 18-11-2011, 10.29.24
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La dichiarazione di scioglimento (quella che normalmente si chiama dichiarazione di messa in liquidazione) che apre la procedura di liquidazione ordinaria volontaria, non costituisce, a differenza delle dichiarazioni di avvio di una procedura concorsuale quale: fallimento, concordato preventivo, concordato fallimentare, causa di cessazione dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale.

Sempre grande Enrico!
Grazie per il tuo intervento

Il dubbio era più specifico (ma forse mi hai implicitamente già risposto):

Nell'anno in cui la società in liquidazione viene a cessare (supponiamo "spiri" in data 30/9 e quindi con esercizio non più coincidente con la controllante) è comunque applicabile il consolidato fiscale, o la società liquidata "esce" da tale regime?
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Vecchio 18-11-2011, 11.02.42
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Enrico Larocca is on a distinguished road
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Si Massimiliano, è applicabile.

Il reddito che deve essere sommato algebricamente con quello della consolidante è quello della controllata in liquidazione che riguarda sia il periodo infrannuale di funzionamento (vale a dire dalla data di inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è stata dichiarata la liquidazione al giorno precedente la messa in liquidazione) sia il primo periodo infrannuale di liquidazione (vale a dire quello che va dalla data di messa in liquidazione alla fine del periodo d'imposta).

Saluti
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(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
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Vecchio 18-11-2011, 11.20.42
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Si Massimiliano, è applicabile.

Il reddito che deve essere sommato algebricamente con quello della consolidante è quello della controllata in liquidazione che riguarda sia il periodo infrannuale di funzionamento (vale a dire dalla data di inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è stata dichiarata la liquidazione al giorno precedente la messa in liquidazione) sia il primo periodo infrannuale di liquidazione (vale a dire quello che va dalla data di messa in liquidazione alla fine del periodo d'imposta).

Saluti
Grazie mille Enrico!
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Vecchio 02-02-2012, 13.33.13
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dott.mamo is on a distinguished road
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Riprendo il thread che riguarda il consolidato fiscale per chiedervi contabilmente come viene rilevata l'IRES nel bilancio della controllante.
E' la controllante che rileva il costo e il debito per l'IRES di gruppo mentre le controllate rilevano solo IRAP?
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sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...

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