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  #1 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 16.24.04
Member
 
Data registrazione: 22-06-2009
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marta78 is on a distinguished road
Question Deduzione per cassa per i costi inf. a 1000 euro in contabilità semplificata.

Buona sera a tutti vorrei avere conferma riguardo la deduzione costi inferiori a 1000 euro per i soggetti in contabilità semplificata.

Se ho ben capito il "decreto sviluppo" modificando l’art. 66, comma 3, TUIR, sottrae al principio della competenza economica le spese di ammontare inferiore a 1000 euro che potranno essere dedotte per cassa. Deve trattarsi di oneri relativi a contratti a corrispettivi periodici che avrebbero competenza a cavallo di due anni solari.

Vorrei avere conferme sull'argomento soprattutto nel caso di contestazioni in sede di verifiche fiscali.

Grazie.
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  #2 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 17.04.11
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Messaggi: 1,596
La matta is on a distinguished road
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Più che per cassa, il costo sarebbe deducibile nell'esercizio nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio
E qui si apre lo spazio per futuro contenzioso: una fattura datata 31/12 potrebbe essere registrata a fine anno o nell'anno successivo, in mancanza di data certa di ricevimento. Tanti anni fa i verificatori cercavano di dimostrare che le fatture datate fine mese fossero state ricevute il mese successivo per inficiarne la detraibilità.

Ho letto tra l'altro un interessante articolo che sottolineava l'obbligo della deduzione "per arrivo fattura" a scapito di quella per competenza. Infatti, il comma 3 dell'art. 66 TUIR non lascerebbe spazio a scelte. Una vera rogna. Si andava così bene prima!
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Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
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  #3 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 17.24.15
Senior Member
 
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Enrico Larocca is on a distinguished road
Invia un messaggio via MSN a Enrico Larocca Manda un messaggio tramite Skype™ a Enrico Larocca
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Citazione:
Originalmente inviato da marta78 Visualizza messaggio
Buona sera a tutti vorrei avere conferma riguardo la deduzione costi inferiori a 1000 euro per i soggetti in contabilità semplificata.

Se ho ben capito il "decreto sviluppo" modificando l’art. 66, comma 3, TUIR, sottrae al principio della competenza economica le spese di ammontare inferiore a 1000 euro che potranno essere dedotte per cassa. Deve trattarsi di oneri relativi a contratti a corrispettivi periodici che avrebbero competenza a cavallo di due anni solari.

Vorrei avere conferme sull'argomento soprattutto nel caso di contestazioni in sede di verifiche fiscali.

Grazie.
Se si va "per cassa" occorre dedurre il costo nell'anno di pagamento. In semplificata i movimenti finanziari non sono gestiti. Ciò non toglie che è possibile abbinare le contabili bancarie di pagamento per provare la data di avvenuto pagamento.

Poichè i costi inferiori a 1.000 - mi sembra di intuire - si vogliono documentare pagati per cassa, il problema esiste come esisteva per chi applicava, potendolo, il principio dell'IVA per cassa.

E' il contribuente che deve provare quello che dice.

In difetto, la data del documento o la data di ricevimento del documento, certamente non provano che la fattura è stata pagata e senza questa condizione la ripresa a tassazione è certa.

Se ci pensate bene, l'operazione che sembra buona si traduce in una penalizzazione per chi non paga i propri costi perchè vale il principio: costi non pagati = costi sospesi, un pò come accade per i professionisti.
__________________
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
di Appio Claudio
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  #4 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 17.39.46
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fabrizio is on a distinguished road
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Citazione:
Originalmente inviato da Enrico Larocca Visualizza messaggio
Se si va "per cassa" occorre dedurre il costo nell'anno di pagamento. In semplificata i movimenti finanziari non sono gestiti. Ciò non toglie che è possibile abbinare le contabili bancarie di pagamento per provare la data di avvenuto pagamento.

Poichè i costi inferiori a 1.000 - mi sembra di intuire - si vogliono documentare pagati per cassa, il problema esiste come esisteva per chi applicava, potendolo, il principio dell'IVA per cassa.

E' il contribuente che deve provare quello che dice.

In difetto, la data del documento o la data di ricevimento del documento, certamente non provano che la fattura è stata pagata e senza questa condizione la ripresa a tassazione è certa.

Se ci pensate bene, l'operazione che sembra buona si traduce in una penalizzazione per chi non paga i propri costi perchè vale il principio: costi non pagati = costi sospesi, un pò come accade per i professionisti.
Il problema è che nella nuova formulazione dell'art. 66 comma 3 non si fa riferimento al principio di cassa (momento del pagamento), ma all'esercizio nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio che potrebbe essere sia precedente che successivo a quello in cui avviene il pagamento.
Quindi in assenza di data certa sarà molto difficile dimostrare la corretta deducibilità fiscale del costo tenuto conto che in sede di conversione del decreto, quello che doveva essere una facoltà si è trasformato in obbligo.
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Fabrizio Maimone
Dottore Commercialista
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  #5 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 17.57.47
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sannacesco is on a distinguished road
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io sarei per non applicare questa possibilità ai documenti inferiori a 1000 euro per la contabilità semplificata in cui non è possibile, a meno che il cliente non sia una persona veramente accorta, accertare il momento del pagamento del documento.
si evitano tante di quelle rogne nel dover giustificare il comportamento tenuto all'atto della registrazione e si trarrebbe giovamento da una vita più leggera e tranquilla.
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  #6 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 21.16.46
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fabrizio is on a distinguished road
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Originalmente inviato da sannacesco Visualizza messaggio
io sarei per non applicare questa possibilità ai documenti inferiori a 1000 euro per la contabilità semplificata in cui non è possibile, a meno che il cliente non sia una persona veramente accorta, accertare il momento del pagamento del documento.
si evitano tante di quelle rogne nel dover giustificare il comportamento tenuto all'atto della registrazione e si trarrebbe giovamento da una vita più leggera e tranquilla.
Il problema è che non è una facoltà ma un obbligo!!
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Fabrizio Maimone
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  #7 (permalink)  
Vecchio 01-02-2012, 21.17.56
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La matta is on a distinguished road
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(oops! insieme!)

Ma a maggior ragione perchè da nessuna parte si fa menzione della deducibilità per cassa. Tutto ciò cui si fa riferimento è il ricevimento del documento probatorio della spesa.
E, anche lì, c'è abbondante spazio per problemi assortiti, tipo: le assicurazioni sono comprese nella norma? E i contratti di manutenzione biennale a cavallo tra il 2011 e il 2013, che quindi toccano non due, ma tre esercizi, come le gestiamo?

Problema è che la nuova formulazione dell'art. 66 TUIR pare non lasciare alcuno spazio di manovra: non pare possibile decidere di non applicare questa "semplificazione", a meno di non voler incorrere in possibili contestazioni sull'esercizio di deduzione dei costi.
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Sayonara aoki hibi yo!
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  #8 (permalink)  
Vecchio 02-02-2012, 08.42.38
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fabrizio is on a distinguished road
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In effetti si tratta di una semplificazione, ma per gli accertamenti del fisco!!
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Fabrizio Maimone
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  #9 (permalink)  
Vecchio 02-02-2012, 09.35.25
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sannacesco is on a distinguished road
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Originalmente inviato da fabrizio Visualizza messaggio
Il problema è che non è una facoltà ma un obbligo!!
scusami, è che nel primo post c'era scritto "possono".
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  #10 (permalink)  
Vecchio 02-02-2012, 15.40.12
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dod is on a distinguished road
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Originalmente inviato da fabrizio Visualizza messaggio
Il problema è che non è una facoltà ma un obbligo!!
qui a pag. 7, Gigliotti parla di possibilità. Dove hai letto, invece, che è un obbligo?
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La vittoria ha cento padri mentre la sconfitta è orfana.

Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Docente di Marketing
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sui libri si studia... sul forum si scoprono i dubbi...

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