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Non ti perdere a leggere quà e là. Fai di un sito (quello che ritieni più affidabile) il tuo unico punto di riferimento per gli aggiornamenti.
Ad esempio, io trovo utilissimo il diario fiscale quotidiano di questo sito: nessuna interpretazione, la sola norma e circolare interpretativa, "nuda e cruda", così non hai dubbi su quello che leggi. In questa rubrica troverai la risposta alla tua domanda. ciao |
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Citazione:
Resta inteso che l'Iva al 10%, esposta in fattura, da settembre 2008 è detraibile. Per quanto concerne il costo, la deducibilità è limitata al 75% dell'imponibile. Esemplificando, a fronte di una fattura di 110,00 euro, potrai detrarre 10,00 euro come Iva e dedurre come costo (dal reddito imponibile) 75,00 euro. Invece, nel caso di trasferta, continuando col medesimo esempio, i 10,00 euro di Iva restano detraibili, metre il costo sarebbe pari a 100,00 euro, in quanto interamente deducibile. |
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Sommessamente, ritengo che tale coordinamento non sia necessario.
L'articolo 109 comma 5, nel periodo aggiunto dal DL 112, rappresenta una disposizione specifica, che necessariamente prevale su quella generica di cui all'art. 95. Ma ovviamente questa è una mia opinione, neanche lontanamente accostabile a quella dell'autore che ha scritto l'articolo sul Sole 24ore. ciao Citazione:
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dalle nuove norme c'è una netta differenza (di detrazione iva e deducibilità ires/irpef) tra spese vitto e alloggio inerenti l'attività e spese di rappresentanza.
pongo un esempio un commerciante che si reca in un'altra città per definire un acquisto di merci (a prescindere se acquista o meno le merci?)e rimane a dormire in albergo..in questo caso iva detr. al 100% e costo al 75% (dal 2009) è giusto no? lo stesso commerciante si reca in una città per definire una vendita che poi non va in porto e ha sempre spese alberghire.... come si configura il costo? inerente all'attività...o spesa alberghiera? thanks |
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Ciao Milese
per quanto riguarda i dipendenti e coolaboratori abbiamo i seguenti casi : a) per le spese di somministrazione di alimenti e bevande sostenute fuori del territorio comunale, continuano a trovare applicazione le regole di deducibilità art. 95 co. 3 del TUIR ( ammontare giornaliero < = € 180.76 e 258.23 per l’estero). b) non sono soggette alla limitazione della deducibilità le spese di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dai dipendenti e collaboratori nel territorio comunale ( tali spese concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR e costituiscono pertanto spese per il personale deducibili). buona giornata dr.Erario |
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Quoto Danilo, Max e gli altri. Io la detrarrei.
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz) Niccolò |
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Citazione:
Per quanto concerne il costo, la deducibilità è limitata al 75% dell'imponibile. horus dice (ed è una delle cose che avevo letto anche io) che è una questione di comune/fuori dal comune. Se quella mensa è a 10 metri dall'azienda, oppure se quella mensa è a 50 km dall'azienda, quindi fuori comune (ok è impossibile, è soltanto un esempio), cambia qualcosa ? perchè nel caso di horus (correggetemi se sbaglio), la mensa nel comune ha il costo deducibile del 100% e non è limitata al 75%... |