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I soci di una srl artigiana in regime di trasparenza effettuano costantemente dei prelevamenti sul c/c bancario imputandoli contabilmente in c/anticipo utili (dietro parere concorde del loro consulente). A mio parere, attingere costantemente alle risorse finanziarie della società imputando detto prelievo ad anticipo utile potrebbe portare a dei seri contenziosi con il fisco e con gli enti previdenziali. In effetti, la sistematicità dei prelievi potrebbe portare ad un accertamento per evasione fiscale (ritenute fiscali su presunti emolumenti o retribuzioni) e contributiva (per gli oneri sociali conseguenti). Attendo parere.
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La prassi di prelevare denaro dalla società a titolo di "anticipo utili" è vecchia quanto illegittima.
La possibilità di prendere utili in corso di rormazione è prevista dall'articolo 2433 bis solo nei casi contempleti: negli altri si tratta di operazione illegittima, anche se compiuta in maniera NON sistematica e per importi irrisori. saluti Citazione:
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Citazione:
io distinguerei la questione dell'anticipo in conto utili a seconda che si tratti di società di persone (Snc e Sas) o di società di capitali (SpA, SapA, Srl). Nel comparto delle società di capitali l'anticipo in conto utili è vietato, eccetto che per le società per azioni quotate, il cui Bilancio per legge è revisionato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale gestito dalla Consob. In effetti la norma citata dall'amico Danilo - 2433 bis del codice civile - è una norma che riguarda specificamente le società per azioni. Per le società di persone non esiste una norma uguale. Se ne deduce che l'anticipo utili nelle società di persone dovrebbe essere consentito sia pure alle condizioni previste dall'art. 2303 del codice civile. Operativamente, la società di persone dovrebbe redigere un bilancio infrannuale completo e conservarlo, a dimostrazione che il riparto degli anticipi è avvenuto tenendo conto degli utili in corso di formazione, però realmente conseguiti a quella data. Perchè questa differenza di trattamento ? Probabilmente perchè l'autonomia patrimoniale nelle società di capitali è perfetta. Questo significa che patrimonio della società e patrimonio dei soci sono due cose nettamente separate e la distribuzione degli utili deve avvenire solo a seguito di un formale processo di approvazione del bilancio. Nelle società di persone l'autonomia patrimoniale è imperfetta con la possibilità per i creditori sociali di aggredire, in via sussidiaria, il patrimonio dei soci. Quindi se una Snc distribuisce ai soci 100.000 Euro di anticipi in conto utili, azzerando la cassa societaria di pari importo, seppur presenti 200.000 Euro di debiti, non vi dovrebbero essere delle controindicazioni, poichè il creditore che vanta parte o tutto di quei 200.000 Euro, seppur azzerata la cassa societaria, potrebbe aggredire il patrimonio personale dei soci, nel quale sono confluiti quegli anticipi, recuperando così il suo credito. Nelle società di capitali il trasferimento di denaro in conto anticipo utili (ripeto vietato nella generalità dei casi) depauperebbe in modo definitivo il patrimonio della società, senza possibilità per i creditori di aggredire il patrimonio personale dei soci. Saluti Ultima modifica di Enrico Larocca : 05-09-2007 alle ore 19.48.45. |
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Ciao Enrico !!
![]() Sono d'accordo con quello che hai scritto, ed anche nel passo in cui scrivi che l'anticipo utili nelle società di persone dovrebbe essere consentito sia pure alle condizioni previste dall'art. 2303 del codice civile. Mi sono chiesto: quali sono le condizioni dell'art. 2303 ? L'articolo 2303 prevede la possibilità di distribuire utili se realmente conseguiti. E allora mi chiedo: in corso d'anno si può dire che l'utile è realmente conseguito? Io, cautelativamente, direi proprio di no, ma non c'è dubbio che la norma che ho citato io, l'art. 2433 bis si riferisce alle società di capitali, e non anche a quelle di persone. stammi bene
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Ciao Danilo,
condivido le tue perplessità sull'interpretazione della portata dell'art. 2303. Gli utili sono quelli che risultano dal Bilancio non da un Bilancio infrannuale i cui risultati, anche se positivi , potrebbero essere ribaltati alla chiusura dell'anno oggetto di distribuzione dell'acconto sugli utili. In effetti in relazione ai prelievi la società si costituisce creditrice nei confronti dei soci in attesa di definire gli utili annuali per i quali la società al contrario si costituirà debitrice nei confronti dei soci, con successiva compensazione tra credito per prelievi e debito per quote di utile da pagare. Bisogna però sottolineare un'altra cosa che credo sia importante: nelle società di persone manca un procedimento formale di approvazione del bilancio. Inoltre, vi sono società di persone che potrebbero essere in regime contabile semplificato, con la conseguenza che non redigono un Bilancio così come lo si intende tecnicamente: Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Ciò posto: come stabilisco se ci sono utili oppure no, visto che in regime semplificato non ci sono né giornale di contabilità, né inventario, né bilancio ? In base alla dichiarazione dei redditi ? Ma il reddito fiscale è un'altra cosa rispetto al reddito civilistico. E allora come dipaniamo questa matassa ? Se di utili distribuibili si deve parlare, lo si deve fare pensando al reddito civilistico non certo al reddito fiscale ? La questione è certamente molto complessa e forse l'inesistenza di un obbligo di distribuire solo utili che risultano da un bilancio chiuso, nelle società di persone è motivata dalla circostanza che il bilancio - come tecnicamente lo si intende - in queste società potrebbe, a prescindere dal regime di responsabilità, non esistere. Ah proposito vedo che ti sono piacute le orecchiette ? Se vuoi te ne mando qualche altro pacco ! Saluti Ultima modifica di Enrico Larocca : 05-09-2007 alle ore 21.00.54. |
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Ottime considerazioni, Enrico, come al solito !
![]() A presto !! PS: adesso tocca a me farti assaggiare qualcosa di tipico, quindi datti una mossa e vedi di venire a trovarmi quanto prima !!!!!!
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Citazione:
oltre a condividere pienamente le vostre opinioni, sopratutto per quanto riguarda le società di capitale, desidero sottolineare anche un ulteriore aspetto, di natura tributaria, per tutti i tipi di società a regime ordinario: = prima che venga redatto il bilancio di fine anno, i prelievi dei soci "in conto futuri utili" costituiscono secondo me veri e propri prestiti della società ai soci per finalità estranee alla produzione del reddito = la conseguenza potrebbe essere che, qualora per tali prelevamenti venissero utilizzati gli scoperti bancari con addebito di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, tali oneri potrebbero essere considerati fiscalmente non attinenti alla produzione del reddito e quindi ritenuti fiscalmente indeducibili dal reddito di impresa Ciao |