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Per i soggetti che documentano la consegna o spedizione dei beni oggetto della propria attività a mezzo documento di trasporto l'art. 21 del dpr 633/72 consente la fatturazione differita di tali operazioni.
Ora il dubbio che mi viene è questo. Se consegno un bene documentato da un Ddt datato per es. 10 settembre 2007 ed altri ancora con data successiva fino al 30 settembre 2007 io ho come tempo per emettere la fattura fino al 15 del mese successivo (in questo caso 15 ottobre) con riferimento alla consegna o spedizione dei beni (art. 23 dpr 633/72) che nel mio caso è del mese di settembre. Questo significa che io posso emettere anche la fattura il 14 ottobre 2007 richiamando i ddt del mese precedente ma con quale data la devo emettere? Per la liquidazione questa fattura farà parte del conteggio di settembre o di ottobre? Mi sembra di capire che ai fini della liquidazione faccia parte della liquid. del mese di settembre ma non sono molto convinto. Qualcuno mi può chiarire questo dobbuio con un altro esempio mumerico in modo tale da sfatare ogni mio dubbio in merito? Grazie |
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Citazione:
l'art. 23, comma 1, secondo periodo, del DPR 633/1972 stabilisce che le fatture emesse a norma dell'art. 21, 4° comma, seconda parte devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o di spedizione dei beni. Il decreto I.V.A., dunque, all'art. 21 4° comma, parte seconda, fissa un tempo per l'emissione del documento (entro il 15° giorno successivo a ciascun mese nel corso del quale è avvenuta la spedizione o la consegna dei beni documentati con DDT) poi però stabilisce che l'annotazione I.V.A. deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione della merce documentato con DDT. Quindi se ne deduce che in rapporto alla fatturazione esiste: a) una data di emissione della fattura che al massimo può essere il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni documentati da DDT; b) una data di competenza agli effetti dell'I.V.A. che comunque non può andare oltre l'ultimo giorno del mese in cui le consegne o le spedizioni sono avvenute. Se così non fosse perchè specificare che l'annotazione delle fatture differite deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione ? Bastava scrivere la norma in un altro modo eliminando il riferimento al mese di consegna o spedizione. Ma questo sarebbe stato scorretto, tenendo conto che in materia di liquidazione I.V.A. vale il principio dell'esigibilità cioè vale il principio che l'IVA è addebitata in relazione al periodo in cui la compravendita si considera fiscalmente conclusa, cioè con il momento di esecuzione dell'obbligazione del venditore che per le vendite di beni mobili non registrati, ai sensi dell'art. 6 del Decreto I.V.A. coincide con la cosegna o spedizione dei beni. Il tempo di differimento della fatturazione (i 15 gg.) serve solo per rendere agevole la gestione degli adempimenti amministrativi che in relazione alle grosse strutture commerciali e industriali non consente sempre di adempiendere a tutto il ciclo amministrativo in una sola giornata. Saluti |
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Citazione:
Supposto di avere due DDT uno del 10/09/2007 e uno del 30/09/2007, questi vanno chiusi e riepilogati in un unica fattura emessa, al massimo, entro il 15/10/2007. La fattura così emessa avrà data documento 15/10/2007 e data di competenza I.V.A. al massimo 30/09/2007. Se il software non consente di differenziare la data di registrazione dalla data di competenza I.V.A. - alcuni vecchi software gestionali fatti prima della riforma dell'I.v.A. del 1997 hanno questo problema - non resta che emettere la fattura con data 30/09/2007 riepilogando in essa tutti i documenti di trasporto emessi nel mese di settembre 2007. Saluti |