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Buongiorno!
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate riguardo questa fattispecie. Un socio chiede alla srl l'autorizzazione a tenere nei locali della stessa alcuni beni di proprietà del socio, esentandola da alcuna responsabilità sullo smarrimeno, furto, ecc.ecc.. La società lo autorizza. Secondo me, la società deve indicare tra i beni di terzi anche tali beni. Siete d'accordo?? |
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Salve,
se si tratta di beni il cui commercio o la cui produzione rientra nell'oggetto sociale della S.r.l. depositaria è quantomeno necessario conservare un documento di deposito di questi beni di terzi in azienda. A questo punto si possono considerare assolti tutti gli obblighi fiscali e può essere vinta la presunzione di acquisto o di cessione previste dall'art. 53 del Decreto I.V.A. Ad abundantiam si potrebbe anche annotare l'operazione nei conti d'ordine, sebbene non esista un obbligo fiscale in tal senso. Saluti |
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Grazie dottore per la pronta risposta.
Lei scrive che non c'è l'obbligo di rilevare le scritture dal punto di vista fiscale. Ma civilisticamente ? Non devo riolevare tra i conti d'ordine che ho questi beni nella mia azienda ? Grazie ancora Citazione:
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Salve,
La sua osservazione è sottile e corretta. E' la stessa domanda che mi sono posto quando, valutando per conto di un'azienda cliente l'opportunità o meno di acquistare un gestionale la cui licenza d'uso sfiorava gli 80.000 Euro, si è posto il problema di come rilevare i semilavorati che venivano depositati in c/lavorazione presso i magazzini aziendali, visto che il piano dei conti del gestionale non prevedeva i conti d'ordine. La domanda era come li rilevo e sopratutto questo software è in linea con le norme ? All'Università mi ricordo il mio professore di Ragioneria a lezione diceva che esisteva una differenza tra i beni di proprietà dell'azienda (quelli sopra la linea) e i beni estranei alla medesima (quelli sotto la linea). I primi erano oggetto di rilevazione nel sistema del capitale e del reddito, mentre i secondi venivano rilevati attraverso i sistemi supplementari o pseduo-sistemi. Il software gestionale di cui parlavo prima non prevedeva i conti dei sistemi supplementari che fare ? Ebbene proprio perchè parliamo di pseduo-sistemi la loro rilevazione a P.D. è un'opportunità non un obbligo, tant'è che il rispetto dell'art. 2217 del c.c. - laddove si statuisce l'obbligo di annotare nell'inventario anche le attività e le passivtà estranee all'azienda - il codice civile lo assicura dispondendo che ai sensi dell'art. 2424 del c.c., comma 3, l'annotazione delle garanzie ecc. ecc.sia fatta in calce allo Stato Patrimoniale. A differenza dei conti "sopra la linea" non vengono stabilite delle chiavi di riclassificazione delle attività e passività estranee all'azienda. Se ne deduce che la tenuta a P.D. dei beni di terzi è un facoltà che può essere assolta anche con annotazioni extracontabili che però devono essere riportate in inventario e nel bilancio. In conclusione, la rilevazione dei beni di terzi in azienda non necessariamente deve avvenire nel libro giornale. Al contrario, potrebbe essere sufficiente la rilevazione su un registro apposito denominato ad esempio "Beni di Terzi" o per mezzo di documenti elementari appositamente ordinati, con successiva trascrizione in calce al Bilancio. Saluti Ultima modifica di Enrico Larocca : 17-09-2007 alle ore 22.17.00. |