Citazione:
Originalmente inviato da bea69
Nel caso di uso promiscuo dell'abitazione accatastata esclusivamente come civile abitazione secondo voi sono deducibili le spese di gestione (consumi, affitto locali, spese condominiali, etc...) in proporzione ai mq dei locali adibiti ad ufficio? e se l'attività viene svolta da una SRL trasferendo sia la sede operativa che quella legale presso l'abitazione dell'amministratore sono deducibili i costi di cui sopra?
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Premetto che non trovo corretto, per una società di capitali, parlare di "uso promiscuo dell'abitazione": o l'immobile è un immobile-merce (cioò costituisce l'oggetto dell'attività), o è strumentale all'esercizio dell'attività, o non è strumentale (per esempio, l'immobile costituisce un bene di investimento).
Ciò premesso, la soluzione più semplice per gestire il caso sottoposto è quello di stipulare, tra l'amministratore e la società, un contratto di comodato (che, per quanto non obbligatorio, consiglio di registrare per sicurezza in caso di controllo) nel quale si scrive che, il comodatario (ossia la società) si impegna a rimborsare al comodante (l'amministratore) una certa percentuale delle spese (consumi, affitto, spese condominiali). La percentuale rimborsata di tali spese sarebbe interamente deducibile dalla società.
2 consigli operativi: conviene verificare che l'amministratore abbia i poteri per firmare il contratto di comodato (che costiuisce atto di straordinaria amministrazione)e, in ogni caso, farlo ratificare (o deliberare, in caso non abbia idonei poteri) dall'assemblea dei soci. L'amministratore, in veste di comodante, rilasci ricevuta per le spese rimborsate dalla società.