![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
Salve,
nel caso in cui l'esercizio di un'associazione sportiva dilettantistica chiuda con uno sbilancio (perdita) pari al Patrimonio netto, gli associati sono tenuti a versare una quota per coprire tale perdita? Il patrimonio netto in questo caso va quasi a zero. E se invece la perdita supera il valore del Patrimonio Netto? Grazie.
__________________
Emanuele_aho |
|
|||
|
Nello statuto non viene fatto alcun riferimento alle "perdite". (Le chiamo perdite per chiarezza, ma sappiamo che non possiamo parlare di perdite negli enti non commerciali.)
Io penso che l'associazione debba chiedere una quota magari come "fondo dotazione" agli associati per sanare lo sbilancio, ma non so nè se sia corretto ne se sia obbligatorio, sopratutto se la perdita che rileverò a fine esercizio supererà il Patrimonio Netto.
__________________
Emanuele_aho |
|
|||
|
Si, esiste una quota di associazione. Gli associati sono tenuti annualmente a versare una quota fissa. Quello che voglio sottolineare è che non risulta da nessuna parte che gli associati sono obbligati a coprire la "perdita d'esercizio". Il mio dilemma è se questa copertura sia comunque obbligatoria per gli associati.
__________________
Emanuele_aho |
|
|||
|
1 - Per quanto riguarda l’associazione riconosciuta – avente, cioè, la personalità giuridica – essa deve essere costituita mediante un atto costitutivo ed uno statuto redatti nella forma dell’atto pubblico. Essi devono contenere: la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati nonché le condizioni per la loro ammissione ed, eventualmente, le norme relative alla sua estinzione e alla devoluzione del patrimonio.
La responsabilità degli amministratori non deriva dalla semplice appartenenza all’organo, ma dipende dalla partecipazione all’atto dannoso o dal mancato dissenso; di conseguenza, l’associazione risponde, con il patrimonio, degli atti, sia negoziali che illeciti, compiuti dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni. In definitiva, gli amministratori sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato. La responsabilità degli amministratori non deriva dalla semplice appartenenza all’organo, ma dipende dalla partecipazione all’atto dannoso o dal mancato dissenso; di conseguenza, l’associazione risponde, con il patrimonio, degli atti, sia negoziali che illeciti, compiuti dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni. In definitiva, gli amministratori sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato. 2 - Per quanto riguarda le obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta, è da fare una triplice distinzione. La prima riguarda gli associati i quali, in quanto tali, non rispondono mai delle obbligazioni assunte dall’associazione. La seconda concerne le persone che rappresentano l’associazione. In tal caso i terzi possono far valere i loro diritti soltanto sul fondo comune. La terza, infine, si riferisce alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Questi, oltre che con il fondo comune, rispondono anche personalmente e solidalmente nel caso in cui sia derivata, per l’associazione, una obbligazione e solo nei limiti di tale obbligazione. In parole povere non mi pare che si possa pretendere dagli associati null'altro oltre la quota associativa. |