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Salve a tutti.
Ho una domanda: un concessionario di moto immatricola una moto a nome proprio perché intende utilizzarla per uso aziendale. La moto è stata fatturata insieme ad altre che però sono destinate alla rivendita. Per procedere correttamente devo registrare la fattura in parte come acquisto merci ed in parte come acquisto cespite o devo registrarla tutta come acquisto merci e poi rilevare il cespite al momento dell'immatricolazione con una scrittura "immobilizzaioni a merci c/acquisti"? Riguardo al trattamento fiscale, credo che data l'inerenza dell'acquisto all'attività svolta si possa detrarre interamente sia l'Iva sia il costo (ammortizzandolo) ai fini Ires, o sbaglio? Grazie per l'aiuto. |
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Citazione:
Per gli acquisti di auto e moto destinate all'utilizzo strumentale valgono invece le regole generali uguali per tutte le imprese, cioè detraibilità iva al 40% e deducibilità degli ammortamenti nei limiti previsti. Qualche problema nasce per i beni acquistati negli anni precedenti e facenti quindi parte delle rimanenze di merci. In tal caso la scrittura ai fini contabili diventa "dare immobilizzazioni avere ricavi per passaggi interni" con conseguente rettifica anche ai fini iva (art. 19 bis2). Ciao |
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Ciao Speedy, grazie per il chiarimento, credevo che, essendo la moto ad uso del concessionario come auto dimostrativa dei clienti (e non ad uso personale dei soci) fosse interamente deducibile.
Grazie ancora, Ciao. |
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Citazione:
Claudio. |
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Beh... in effetti anch'io pensavo così, penso che questo valga a prescindere dalla cilindrata della moto (anche se superiore a 350 cc). Giusto? Ciao e grazie.
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Citazione:
Claudio. |
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Citazione:
![]() Tieni infatti presente che i concessionari trattano cinque tipi di mezzi: 1- Il mezzo nuovo, non immatricolato e destinato alla rivendita, totalmente detraibile e deducibile 2- Il mezzo usato, in regime del margine e destinato alla rivendita, totalmente deducibile (raramente con iva, comunque detraibile) 3- Il mezzo a km. zero, immatricolato ma equiparato al bene nuovo e destinato alla rivendita, totalmente detraibile e deducibile 4- Il mezzo dimostrativo, immatricolato ma equiparato al bene nuovo purchè l'uso sia esclusivamente dimostrativo per i clienti, totalmente detraibile e deducibile 5- Il mezzo destinato all'uso strumentale, immatricolato, detraibile al 40% e deducibile parzialmente secondo gli stessi limiti delle altre imprese Ciao |
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Scusi, vorrei delle precisazioni riguardo i punti due (2) e tre (3).
2): trattasi di bene usato, avente più di sei mesi e 6000 km? 3): trattasi del mezzo di trasporto che ha meno di 6 mesi dal primo acquisto e meno di 6000 km? Resto in attesa di una risposta. |
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Dimenticavo una cosa: riuardo il punto due (2), l'operazione è assoggettata ad Iva solo qualora il margine sia positivo (differenza tra costo storico e corrispettivo sulla cessione) giusto?
Altrimenti non c'è alcun assoggettamento ad Iva. |
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Citazione:
2- Per mezzo usato in regime del margine si intende, nel mercato italiano, il bene acquistato da un privato o da un soggetto iva che non ha detratto l'iva. Il limite dei 6000 km e dei sei mesi di vita è il parametro che si utilizza nel mercato intracomunitario per distinguere un mezzo nuovo da uno usato 3- Per mezzo a km zero si intende il bene nuovo che il concessionario intesta a se stesso, per raggiungere il budget di vendita pattuito con la mandante, senza però farlo camminare su strada. L'acquirente ottiene uno sconto sul prezzo del nuovo (in quanto diventa il secondo intestatario) mentre il concessionario lucra sui premi di vendita 2bis- I concessionari applicano il regime del margine globale, tenendo una apposita contabilità a costi e ricavi. Fino a quando le rimanenze iniziali più gli acquisti sono superiori alle vendite, le stesse vendite rientrano nel regime del margine (quindi senza iva). Quando il margine globale diventa positivo, la parte eccedente le rimanenze e gli acquisti va assoggettata ad iva |