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Salve,
ho già letto cosa è stato scritto sul forum Cessioni Di Solidarieta' ma ho bisogno del Vs aiuto per sapere qual'è la procedura piuttosto complicata da seguire... o almeno dove posso trovare qualcosa per chiarirmi le idee Grazie!!! |
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mi rispondo da sola... ma magari a qualcuno può servire!
modalità per accedere ai benefici fiscali. L'azienda e la ONLUS devono rispettare alcuni adempimenti fiscali. Eccoli: 1) preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva; 2) dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti; 3) annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. Le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata art. 10, n. 12, del DPR n. 633 del 1972. Sintetizzando: deducibilità per un massimo di lire 2 milioni; beni cedibili solo se direttamente collegati all'attività dell'impresa, regole e condizioni rigide da rispettare. In sostanza quella delle donazioni in natura è una pratica più complessa e delicata delle erogazioni liberali in denaro. ATT.NE NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER AZIENDE CHE EFFETTUANO DONAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO |