Gli esportatori abituali hanno facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta (Cfr. l'art.1 DL 746/1983)
In effetti, la restituzione di beni acquisiti prima della formulazione della cosiddetta "dichiarazione di intento" non è operazione di acquisto riconducibile alle disposizioni relative agli esportatori abituali e perciò andrebbe a mio avviso regolata fuori dallo schema dell'esportazione abituale.
A quest'ultimo proposito va ricordato che, in base alle disposizioni dell'art.26 del DPR 633/72, non vi è obbligo di emissioni delle note di credito per i resi su vendite, ma è solo una facolta esercitabile dal cedente, fermo restando che il cessionario ha l'obbligo di registrare la nota di credito (e versare l'iva all'erario) una volta che il cedente si avvale della facoltà di emetterla.
Ciò stante, il reso su vendite può essere gestito ai fini IVA con l'emissione di un accredito fuori campo, ma non con un accredito non imponibile art.8
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