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Domanda forse banale: una SRL decide di stipulare una assicurazione infortuni integrativa all'INAIL per i propri dipendenti, il costo di tale polizza è deducibile? Se sì con quale aliquota?
Grazie e buona serata a tutti. |
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Deducibile al 100%.
ciao |
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Torno sull'argomento: mi è stato fatto notare che una polizza integrativa infortuni, di fatto non tutela nè favorisce in alcun modo l'azienda ma va ad esclusivo vantaggio del lavoratore, quindi di fatto potrebbe trattarsi di fringe benefit, deducibile nei limiti posti dall'ordinamento. Il ragionamento non mi sembra sbagliato.
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Non sono d'accordo.
A mio parere la polizza integrativa infortuni (sul lavoro) non costituisce fringe benefit, e tutela l'azienda. E in ogni caso, la deduzione resta sempre del 100%. ciao Citazione:
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Citazione:
Sull'aliquota di deduzione dei fringe benefits non sono aggiornato, però, se l'azienda e i suoi dipendenti sono già iscritti all'INAIL, quale ulteriore tutela per la stessa può esser data da un'ulteriore risarcimento per i suoi lavoratori? In fondo che un dipendente prende 20 o 50, a mio parere per l'azienda è del tutto irrilevante.
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Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz) Niccolò |
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Citazione:
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La pubblicita' ci mette nell'invidiabile posizione di desiderare auto e vestiti, ma soprattutto possiamo ammazzarci in lavori che odiamo per poterci comprare idiozie che non ci servono affatto. (Brad Pitt in "Fight Club", 1999) |
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Citazione:
Costituisce fringe benefits ove assicuri anche rischi non professionali. Tutela il D.L. non il lavoratore. Le integrazioni a carico del d.l. per l'inabilità temporanea saranno al netto dell'indennizzo assicurativo che la Compagnia di assicurazione corrisponde al lavoratore infortunato, giacché beneficiarrio è sempre il lavoratore dipendente. Il costo della polizza assicurativa è deducibile dal reddito d'impresa. Saluti. |
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Buongiorno a tutti. Sono un nuovo iscritto.
![]() Ho un problema simile: SRL che stipula una polizza assicurativa contro infortuni e morte degli amministratori, per fatti accaduti sia all'interno del proprio stabilimento produttivo che presso gli stabilimenti delle società clienti. Per quanto riguarda la deducibilità di questi costi, diventa necessario considerare chi è il soggetto beneficiario dell'eventuale rimborso erogato dalla Compagnia di assicurazione. Se il beneficiario è l'amministratore o i suoi eredi, è evidente che la società si troverebbe a sostenere costi senza aver la possibilità di avere in futuro un provento di qualsivoglia natura. Viene a mancare quindi il principio di correlazione costi-ricavi. Questo è confermato dall'art. 95 del TUIR. Se il beneficiario è l'amministratore (o eredi), il premio va considerato compenso in natura (fringe benefit). Al contrario se è la società ad essere beneficiaria di eventuali rimborsi, ecco allora che la deducibilità è al 100% e non si tratta assolutamente di compenso in natura. Inoltre, se l'assicurazione riguarda responsabilità civile della società per atti compiuti da amministratori o dipendenti, la deducibilità è totale. Mi resta da capire il caso in cui il rimborso dell'assicurazione sia a favore della società solo in caso di morte dell'amministratore, mentre in caso di infortunio il rimborso va a favore dell'infortunato. Io credo che in questi casi non si possa mantenere la deducibilità totale ma si debba valutare una deducibilità al 50% ad esempio. Non saprei cosa fare per il discorso "fringe benetif" perché di fatto una quota del premio si dovrebbe, in questo caso, inquadrare come compenso in natura. |