![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
|
|||
|
salve, mi occupo di assistenza sugli applicativi per commercialisti della TeamSystem, ho un contenzioso con un cliente il quale afferma che nel registro iva acquisti sia obbligatorio indicare il numero del documento del fornitore, oltre che ovviamente il protocollo iva. Avete riferimenti normativi? alla Teamsystem mi hanno risposto che non è obbligatorio.
grazie |
|
|||
|
Forse il tuo cliente si riferisce al numero da lui assegnato al ricevimento della fattura?
se è così ha ragione...ma se si riferisce al numero del documento (assegnato da chi lo ha emesso) non mi pare vi sia alcun obbligo. Ciao |
|
|||
|
Articolo 25 comma 2 del dpr 633/72:
Dalla registrazione (nel registro acquisti) devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Strano che teamsystem abbia detto che non è obbligatorio .... Citazione:
|
|
|||
|
Citazione:
Citazione:
|
|
|||
|
|
|
|||
|
Citazione:
Io ho letto "il numero del documento del fornitore" , ed ho inteso il numero di fattura .... non è quello che dice il comma 2 ?? Dove ho sbagliato??
|
|
|||
|
L'articolo 25 del DPR n. 633/72 parla di numerazione "attribuita". Intesa come, non quella data da chi emette il documento, ma quella attribuita da chi riceve il documento.
Questo per far sì che sia rintracciabile in maniera univoca il documento al quale fa riferimento la scrittura del registro Iva. |