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allora, vediamo se ho capito qualcosa:
1. ACQUISTO: Iva totalmente detratta = VENDITA: imponibile (e qui ho scoperto l'acqua calda!!!); ![]() 2. ACQUISTO: Iva detratta al 10% o 15% = VENDITA:imponibile ai sensi dell'art. 30 comma 5 Legge n.388/200 e la base imponibile è determinata in misura corrispondente al 10% o 15% del corrispettivo (e fin qui non ci dovrebbe piovere); ![]() 3. ACQUISTO: da un soggetto privato oppure da un soggetto che ha applicato l'art. 10 n.27 quinquies oppure da un soggetto che ha applicato l'IVA sul 10% o 15% del corrispettivo oppure da un soggetto che ha applicato il regime del margine = VENDITA: regime del margine (ovviamente margine metodo analitico con l'indicazione in fattura esclusivamente della dicitura riportante art. 36 DL n. 41/95 e senza indicazione dell'IVA poichè si procederà internamente al conteggio del margine negativo o positivo e dell'eventuale IVA sul margine positivo) (anche qui non dovrebbe pioverci!!!! almeno spero!); ![]() 4. ACQUISTO: totalmente indetraibile effettuato sia da soggetti che effettuano acquisti oggettivamente indetraibili art. 19-bis 1 che da soggetti che pur potendo detrarre l'IVA dal punto di vista oggettivo subiscono l'indetraibilità iart. 19 in conseguenza dell'effettuazione di operazioni esenti = VENDITA: esente art. 10 n.27 quinquies) (spero di non aver preso un abbaglio); ![]() Se qualcun altro è daccordo o non su qualche punto in questione è pregato di intervenire onde evitare di non indurre in tentazione .... eh... vorrei dire in confusione!!!! |
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Vedere qui, mi sembra schemino sintetico e corretto:
Il Regime “del margine” - la vendita Per quanto riguarda, invece, la cessione di beni la cui Iva non è stata detratta, al momento dell'acquisto, per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del Dpr 633/72, la circolare n. 328 del 24/12/97, al punto 1.1.2, ribadisce che il trattamento di esenzione, richiamato dall'articolo 10 n. 27-quinquies), Dpr 633/72 e riguardante le cessioni di beni il cui acquisto non dà luogo a detrazione in relazione alle norme di cui agli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2, non può essere esteso anche alle cessioni di beni acquistati senza poter detrarre l'Iva per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, in quanto tale indetraibilità non è richiamata dall'articolo 10 succitato. Pertanto, la cessione in esame si configura come operazione imponibile Iva. Tali cessioni, inoltre, restano escluse anche dall'applicazione dello speciale regime del margine; infatti, come ricordato dalla circolare n. 177 del 22/6/1995: "Restano invece escluse dalla previsione normativa tutte le altre ipotesi in relazione alle quali la vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto limita o preclude la detrazione dell'IVA, quali, ad esempio, quelle previste dall'art. 19, comma 3, e dall'art. 36-bis, comma 2, del medesimo decreto. Infatti le cessioni successive a tali ultime operazioni rientrano nel campo di applicazione del tributo, con conseguente rivalsa dell'IVA nella relativa fattura". Ultima modifica di Finisher : 10-03-2008 alle ore 10.06.58. |