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  #1 (permalink)  
Vecchio 23-03-2008, 18.39.11
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Data registrazione: 13-04-2007
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alfredo da roma is on a distinguished road
Predefinito Fattura cointesta. Esiste questo istituto?

Salve a tutti,
come da titolo ho qualche dubbio sulla legittimità delle fatture emesse nei confronti di 2 o più soggetti.
Una mia cliente riceve una fattura da parte di un avvocato che cointesta il documento anche al fratello della mia cliente: sebbene sia passato qualche tempo dalla conclusione dei miei studi accademici, a memoria, non ricordo come esistente l'istituto della cointestazione in tema di fatturazione. Ho provveduto allora a documentarmi con ricerche, in particolare circa le previsione dell'art. 21 del DPR 633/72 vigente che si esprime sempre al singolare e dove è usato il plurale vuole intendere chiaramente i soggetti tra i quali intercorre l'operazione imponibile.
Tuttavia, non può sfuggirmi il fatto che anche in taluni pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate (ad es. in tema di spese per la ristrutturazione edilizia) si parla di fatture cointestate e di bonifici cointestati.
Secondo me l'istituto della cotestazione non esiste nella legge IVA.
Gradirei il Vosto prezioso parere.
Grazie
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  #2 (permalink)  
Vecchio 23-03-2008, 21.17.39
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Enrico Larocca is on a distinguished road
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Il problema esiste ed è più ricorrente del previsto. La norma vuole che ad ogni operazione corrisponda una fattura che ha un destinatario specifico, non sig. Carlo Rossi + 10, come spesso si vede in ambito di pratiche legali. Resta però un problema che appare irrisolvibile con il sistema della fatturazione singolarizzata che riguarda il caso in cui a fronte di un unico titolo di pagamento (assegno ad esempio) rilasciato dal "capocordata" seguano distinte fatture. Ricordo che i compensi dei professionisti sono sottoposti a "tracciamento" e certamente è più facile riconciliare gli importi quando ad un'unica fattura (magari indicante il nome dei soggetti che hanno fruito della prestazione e la prestazione resa a ciascuno di essi) corrisponda un unico titolo di pagamento.

Diversamente occorrerà dimostrare in sede di controllo che a fronte della fattura n 1 emessa su Rossi per 100,00 Euro e a fronte della fattura n. 2 emessa sulla moglie del sig. Rossi sempre per 100,00 Euro, è stato rilasciato un unico assegno dal sig. Rossi di 200,00 Euro.

Saluti
__________________
-------------------------------------------

Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri.

Confucio
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  #3 (permalink)  
Vecchio 23-03-2008, 22.26.28
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alfredo da roma is on a distinguished road
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Ti ringrazio per la sollecitudine.
Secondo me il problema del pagamento e della sua traccia secondo me non ha nessun significato é in dritto è sacito il principio secondo cui chi paga libera gli altri e semmai si può esercitare il diritto di rivalsa.
Il problema invece è nella legge IVA che chiaramente non parla mai di cointestazione. L'art. 21 è lapalissiano e come sappiamo noi che ci occupiamo di diritto tributario le elencazioni sono tassative.
Ergo: una fattura cointestata è contra ius.
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  #4 (permalink)  
Vecchio 24-03-2008, 14.06.51
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Il problema invece è nella legge IVA che chiaramente non parla mai di cointestazione. L'art. 21 è lapalissiano e come sappiamo noi che ci occupiamo di diritto tributario le elencazioni sono tassative.
Ergo: una fattura cointestata è contra ius.
Non sono d'accordo.


Se il legislatore avesse voluto vietare la cointestazione delle fatture, avrebbe dovuto dirlo espressamente. E il fatto che l'articolo 21 parli al singolare non può certo bastare per dire che non siano ammesse.

La fattura va emessa al committente; se i committenti sono ventidue, occorre fare una fattura cointestata a ventidue persone.
Diversamente si creerebbe un vuoto normativo.

ciao
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  #5 (permalink)  
Vecchio 24-03-2008, 21.09.44
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alfredo da roma is on a distinguished road
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se i committenti sono ventidue, occorre fare una fattura cointestata a ventidue persone.
Diversamente si creerebbe un vuoto normativo.


Purtroppo la legge parla al singolare: per cui 22 committenti sono 22 fatture.
Il vuoto normativo non esiste perché il fatto che tutto ciò che non è vietato è consentito mi pare un'interpretazione piuttosto che una legittima verità.

La legge si esprime chiaramente al singolare e mi rimarrebbe difficile capire come possa essere cointestato uno scontrino fiscale o la ricevuta di un medico.
La pratica contabile poi rende giustizia: come si registra una fattura cointestata?
E per ciò che riguarda l'elenco clienti e fornitori?
Diciamolo pure, la fattura cointestata è fuori dalla portata della norma che non è vuota ma semplicemente chiara e definita.
Ciao
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  #6 (permalink)  
Vecchio 25-03-2008, 09.27.00
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Originalmente inviato da alfredo da roma Visualizza messaggio
........ il fatto che tutto ciò che non è vietato è consentito mi pare un'interpretazione piuttosto che una legittima verità.
Ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit.
Lo dicevano fin dall'antica Roma.

**
E' difficle che uno scontrino fiscale, o la ricevuta di un medico, debbano essere cointestati: non se ne crea mai il presupposto. Un medico non può fare una prestazione diretta a due persone contemporaneamente, così come una farmacia (è l'unica ipotesi che mi viene in mente di scontrino nominativo, ad oggi) per la vendita di un medicinale.

ciao
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  #7 (permalink)  
Vecchio 25-03-2008, 10.53.22
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alfredo da roma is on a distinguished road
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Originalmente inviato da danilo sciuto Visualizza messaggio
Ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit.
Lo dicevano fin dall'antica Roma.

**
E' difficle che uno scontrino fiscale, o la ricevuta di un medico, debbano essere cointestati: non se ne crea mai il presupposto. Un medico non può fare una prestazione diretta a due persone contemporaneamente, così come una farmacia (è l'unica ipotesi che mi viene in mente di scontrino nominativo, ad oggi) per la vendita di un medicinale.

ciao
Caro Danilo, in merito allo scontrino è evidente che mi dai ragione anche se indirettamente (perché non è possibile effettuare ad es. la cessione di un medicinale a più persone - evidentemente non esiste la prestazione multipla), mentre per ciò che riguarda la ricevuta del medico ti è sfuggito il caso del figlio a carico al 50% per ciascun genitore.
Evidentemente, il broccardo latino non è sufficiente per statuire un vuoto normativo, perché la legge parla chiaro i soggetti tra cui si si effettua l'operazione sono 2, ovvero art. 21, Co. 2 «La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione ...... Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;»
Con evidenza non c'è scritto nella norma i nomi ed i cognomi!
Ciao

Ultima modifica di alfredo da roma : 25-03-2008 alle ore 10.55.27.
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  #8 (permalink)  
Vecchio 25-03-2008, 11.03.02
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danilo sciuto is on a distinguished road
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Direi che ne abbiamo parlato abbastanza.
Chi legge si sarà fatto una propria opinione, ed avrà deciso la tesi da appoggiare.

ciao

Citazione:
Originalmente inviato da alfredo da roma Visualizza messaggio
Caro Danilo, in merito allo scontrino è evidente che mi dai ragione anche se indirettamente (perché non è possibile effettuare ad es. la cessione di un medicinale a più persone - evidentemente non esiste la prestazione multipla), mentre per ciò che riguarda la ricevuta del medico ti è sfuggito il caso del figlio a carico al 50% per ciascun genitore.
Evidentemente, il broccardo latino non è sufficiente per statuire un vuoto normativo, perché la legge parla chiaro i soggetti tra cui si si effettua l'operazione sono 2, ovvero art. 21, Co. 2 «La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione ...... Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;»
Con evidenza non c'è scritto nella norma i nomi ed i cognomi!
Ciao
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  #9 (permalink)  
Vecchio 25-03-2008, 11.16.57
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Finisher is on a distinguished road
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Ciao alfredo, ho seguito fin qui la vostra discussione e per la verità quello della cointestazione è un dubbio anche mio.
Citando l'art. 21 che parla al singolare e ne hai dedotto che non è possibile avere una intestazione multipla della fatture, come ragionamento ci può stare, ma il dubbio a mio avviso resta.
Ci sono altri indizi che mi portano a pensare che in realtà il singolare non basti a trarre quella conclusione (in verità potrebbe essere solo un fatto di sintassi visto che col singolare a volte ci si rivolge anche ad una pluralità).
Senza addentrarmi nell'analisi logica che non è il mio forte, ci sono casi in cui pare si preveda la cointestazione o almeno è quanto si deduce da istruzioni in casi particolari, quali le spese di ristrutturazione e le spese funebri quando si precisa che il limite detraibile è da intendere complessivamente e non per capi (da cui potrebbe intuire una pluralità di cointestatari ammessa).
La questione forse si chiarirà con la faccenda degli elenchi clienti e fornitori dove se ci sono cointestazioni dovranno essere indicate.
Nelle anticipazioni della casa che mi fornisce il SW ad esempio si fa cenno a una specifica funzione in caso di cointestazione della fattura, non è elemento risolutivo ma è comunque indizio.
Detto ciò se si sceglie la strada della divisione dell'importo in fatture singole certamente si evita il problema.
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  #10 (permalink)  
Vecchio 25-03-2008, 11.37.55
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Data registrazione: 02-10-2007
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assistenzareset is on a distinguished road
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Relativamente agli elenchi cli/for ci si comporta cosi'
Citazione:
A partire dall'anno 2009 (movimenti 2008), negli elenchi clienti e fornitori dovranno essere inseriti anche i
dati riferiti ai clienti privati.
Nel caso di cointestazione della fattura attiva a più clienti negli elenchi clienti e fornitori devono essere
riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi.
Così per esempio, le agenzie di viaggio quando un soggetto acquista un pacchetto turistico per se e per
conto di altri soggetti (parenti, amici,etc) devono riportare nell'elenco clienti i codici fiscali di tutti i soggetti
nei cui confronti è stata emessa la fattura, distintamente per ogni contestatario.
Spero di non essere andato fuori argomento.

buona giornata.
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